Nuova normativa interessi nei contratti bancari esecutiva dal primo marzo 2017 » Tutti i chiarimenti sulla vicenda

Nuova normativa interessi nei contratti bancari esecutiva dal 1 marzo 2017 » Tutti i chiarimenti sulla vicenda

Dal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che introducono rilevanti modifiche in materia di accredito/addebito degli interessi riferiti a finanziamenti a valere su carte di credito, scoperti di conto corrente, anticipi su fatture/contratti, esecutive a partire dal 1 marzo 2017.

A partire dal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di legge in materia di interessi nei contratti di credito e di raccolta del risparmio, che sono diventate concretamente esecutive dal 1 marzo 2017, una normativa che riguarda tutti noi in quanto si riferisce ai conti correnti.

In sostanza, gli interessi passivi bancari verranno conteggiati una volta l’anno, nella generalità dei casi al 31 di dicembre e saranno addebitati sul conto corrente non prima del 1° marzo.

Solo da tale data cumuleranno sul debito e produrranno a loro volta interessi passivi.

Tuttavia, potete evitarlo dando espressa disposizione alla banca che le somme che verranno accreditate sul conto corrente successivamente al 1° marzo (contanti, bonifici e assegni) vadano, fino a capienza, a pagare gli interessi passivi.

Nei prossimi giorni le banche comunicheranno ai propri clienti la novità e si rende necessario fornire loro una linea guida per non commettere errori.

Cosa prevede la nuova disciplina sugli interessi nei contratti bancari

Ecco, in sostanza, cosa prevede la nuova disciplina sugli interessi nei contratti bancari.

La nuova disciplina prevede che:

  • nei contratti bancari, gli interessi debitori che hai maturato non possano produrre interessi, salvo quelli di mora;
  • nei rapporti di conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori, che saranno conteggiati e riportati nel tuo estratto conto al 31 dicembre di ogni anno;
  • gli interessi creditori ti siano accreditati con data valuta 31 dicembre dell’anno in cui sono maturati;
  • gli interessi debitori eventualmente maturati sono esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono riferiti, oppure immediatamente in caso di chiusura del rapporto;
  • tu possa comunque autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi debitori sul tuo conto corrente il 1° marzo di ciascun anno e contestualmente alla chiusura del rapporto.

Dunque, nel prossimo estratto conto che la banca metterà a disposizione dei propri clienti verranno fornite due informazioni riferite alla novità normative, chiedendo al correntista di esprimersi su alcuni importanti aspetti procedurali.

Occorre al riguardo prestare grande attenzione per ciò che verrà esposto a seguire.

La comunicazione relativa all’anatocismo

Come verrà effettuata la comunicazione relativa all'anatocismo dopo l'entrata in vigore della normativa sugli interessi bancari.

Posto che viene abolito l’anatocismo bancario (gli interessi passivi non possono produrre a loro volta interessi passivi) gli istituti di credito devono inviare a tutti i clienti una comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto: non possono fare diversamente perché si devono adeguare alla (bella) novità.

A decorrere dal 1° ottobre gli interessi debitori e quelli creditori devono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno.

In via generale è da ritenersi che la banca li liquiderà in data 31 dicembre di ogni anno.

La rilevante novità (legata all’abrogazione dell’anatocismo) è che gli interessi passivi devono essere conteggiati separatamente dal capitale e divengono esigibili solo trascorsi 59/60 giorni (ossia dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati se la liquidazione avviene in data 31 dicembre) e comunque non prima di 30 giorni da quando arriva al cliente l’estratto conto al 31 dicembre.

È bene ribadire un aspetto: la banca non può addebitare sul conto corrente gli interessi passivi prima del 1° marzo.

Dunque al 31 dicembre il saldo del conto non verrà ridotto degli interessi passivi.

Anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, la segnalazione della banca alla Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta trascorsi i 60 giorni.

Dunque, il correntista ha 60 giorni di tempo per reperire le risorse finanziarie per far fronte al debito per interessi di cui la banca darà evidenza il 1° marzo.

Per quanto la questione sia di scarsa rilevanza in considerazione dei tassi, oramai irrisori, praticati dalle banche sui saldi attivi del conto corrente, le notizie non sono positive poiché anche questi sono conteggiati e accreditati solo una volta l’anno. La notevole differenza rispetto agli interessi passivi è che l’accredito è immediato al 31 dicembre. L

La banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Improbabile ma non impossibile.

Le commissioni e le spese, comprese quelle di istruttoria e di messa a disposizione fondi, continueranno a essere prelevate dalle banche trimestralmente.

La richiesta di autorizzazione all’addebito

Cosa c'è da sapere sulla richiesta di autorizzazione dell'addebito in merito alla nuova normativa sugli interessi bancari.

La seconda comunicazione che inoltrerà la banca è riferita alla richiesta di addebitare gli interessi passivi in data 1° marzo.

Spieghiamo meglio: relativamente agli interessi passivi, una volta divenuti esigibili il 1° marzo, la banca non è autorizzata ad addebitarli sul conto del cliente, ma dovrà acquisire, con una seconda comunicazione, una specifica autorizzazione preventiva chiedendo di apporre una firma e di far pervenire il modulo alla banca.

Una volta rilasciata dal correntista l’autorizzazione la si può comunque revocare in qualunque momento.

Ebbene, per i soggetti il cui conto è in rosso si suggerisce di non rilasciare tale autorizzazione poiché una volta firmata, la banca è legittimata ad applicare l’anatocismo.

Di fatto, rilasciando l’autorizzazione, gli interessi passivi maturati al 31 dicembre vengono al 1° marzo capitalizzati e, dunque, da quel momento sul debito complessivo matura l’interesse debitore.

Se il cliente non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti su conti correnti attivi. Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido la banca non può procedere con la compensazione legale, diversamente si produrrebbero ancora interessi su interessi.

Dunque, in mancanza di compensazione, se il cliente non provvede a pagare gli interessi passivi recuperando altrove le risorse finanziarie, per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.

È peraltro data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.

11 Marzo 2017 · Gennaro Andele


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