Le normative che vietano prelievi forzosi di somme a garanzia non autorizzati come nel caso della truffa alla pompa di benzina


Ecco quali sono le normative che vietano prelievi forzosi di somme a garanzie non autorizzati come nel caso della truffa alla pompa di benzina.

Ecco quali sono le normative che vietano prelievi forzosi di somme a garanzie non autorizzati come nel caso della truffa alla pompa di benzina.

Come disciplinato dal Testo unico Bancario, con questa irragionevole prassi le banche, o chi per loro, vìolano:

  1. le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (titolo VI Tub), visto che l’art. 116, comma 1, stabilisce le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi
  2. gli obblighi riguardanti le Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti tali per cui La Banca d'Italia disciplina:
    • contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
    • casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. (art. 126 – quater, comma 1)
  3. le disposizioni di cui al comma 3 dell’art 126 quater per cui: prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato: a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento

Stesso discorso per il Codice del Consumo, le cui disposizioni sono infrante nella misura in cui la prassi descritta rientra nella categoria di azioni ingannevoli (art.21) e Omissioni ingannevoli (art.22) comportando di fatto l’omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno pendere una decisione consapevole di natura commerciale.

Qual è il senso di bloccare 101 euro in aggiunta all’importo già pagato per l’acquisto del carburante?

Che fine fanno i soldi "bloccati" e sottratti alla disponibilità del conto?

In base a quale assurdo principio la società che gestisce le carte di credito o di debito, o chi per lei, si prende il diritto di bloccare una somma che viene sottratta per giorni alla disponibilità del conto senza che il titolare ne sappia nulla?

Che fine fanno questi soldi, a chi servono, chi ci specula?

La storiella che si tratterebbe di una forma di cautela o garanzia non regge.

In questa vicenda gli unici non tutelati sono i cittadini ai danni dei quali le banche (azioniste, ricordiamolo, delle società di gestione delle carte di credito) speculano proprio con la scusa di doversi cautelare.

La solita vergogna all'italiana.

29 Agosto 2023 · Annapaola Ferri


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