Non è necessaria la presenza del creditore (o del suo avvocato) nel corso del pignoramento presso la residenza del debitore
Dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario deve risultare la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo. Quest'ultimo può essere stabilito con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.
Dunque, l’avvocato del creditore, a meno che non sia stato scelto dall'ufficiale giudiziario come “esperto stimatore” dietro richiesta del creditore, non deve essere presente al pignoramento.
La discussione continua in questo forum.
Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e/o Twitter
Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!