Non è necessaria la presenza del creditore (o del suo avvocato) nel corso del pignoramento presso la residenza del debitore

Dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario deve risultare la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo. Quest'ultimo può essere stabilito con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.

Dunque, l’avvocato del creditore, a meno che non sia stato scelto dall'ufficiale giudiziario come “esperto stimatore” dietro richiesta del creditore, non deve essere presente al pignoramento.

La discussione continua in questo forum.

Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum.

19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!