Non è necessaria la presenza del creditore (o del suo avvocato) nel corso del pignoramento presso la residenza del debitore

Dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario deve risultare la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo. Quest'ultimo può essere stabilito con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.

Dunque, l’avvocato del creditore, a meno che non sia stato scelto dall'ufficiale giudiziario come “esperto stimatore” dietro richiesta del creditore, non deve essere presente al pignoramento.

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19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai