Stabilità 2016 » Non avrai altro regime fiscale agevolato al di fuori di quello forfetario

Il nuovo regime forfetario in vigore dal primo gennaio 2016

Dal primo gennaio 2016 coloro che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale (aprendo una partita IVA) possono accedere al nuovo regime forfetario semplificato, introdotto dalla Legge di stabilità 2016.

In questo modo, viene meno l'esigenza di rivolgersi a commercialisti e fiscalisti per la tenuta delle scritture contabili e per il controllo delle scadenze e degli importi da versare all'Agenzia delle entrate.

Con il nuovo regime forfetario, infatti, l'IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l'Irap vengono tutte rimpiazzate da un'aliquota sostitutiva unica, fissata, per i primi cinque anni, al 5% sul reddito imponibile calcolato forfettariamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi. Dal sesto anno in poi, l'aliquota salirà al 15%.

Il reddito forfetario imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti per l'esercizio dell'attività, un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività avviata (ad esempio il coefficiente di redditività e del 78% per i professionisti, del 40% per i commercianti). Sul reddito forfetario imponibile così ottenuto, si deducono gli eventuali contributi previdenziali obbligatori. Per la determinazione del prelievo fiscale, si considera il reddito forfetario imponibile, al netto dei contributi previdenziali obbligatori corrisposti, e si applica semplicemente un'imposta sostitutiva pari al 5% (per i primi cinque anni - poi del 15%).

In pratica, il reddito forfetario imponibile si determina moltiplicando il reddito imponibile per una percentuale di redditività (variabile in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività intrapresa) che include la forfetizzazione dei costi sostenuti. Al reddito forfetario imponibile, dedotti gli eventuali oneri contributivi, si applica, nel corso dei primi cinque anni di adozione del regime fiscale, un'aliquota sostitutiva del 5% per determinare l'imposta complessiva dovuta all'erario.

Facciamo un esempio. Fatture emesse per un totale di 100 euro nell'ambito di un'attività il cui codice ATECO prevede un coefficiente di redditività pari al 70%. Contributi previdenziali versati alla gestione separata dell'INPS per 10 euro.

Qual è l'imposta da corrispondere all'Agenzia delle entrate? Il reddito forfetario imponibile è pari a 70 euro, da cui vanno dedotti i 10 euro per contributi previdenziali versati alla gestione separata. Dunque il reddito forfetario imponibile, al netto degli oneri contributivi, è di 60 euro. L'imposta sostitutiva dovuta ammonta al 5% di 60 euro, cioè 3 euro.

Una volta pagato l'obolo non si pensa più a scadenze, versamenti e dichiarazioni IVA, scadenze e versamenti IRAP, addizionali comunali e regionali IRPEF.

Le semplificazioni contabili per chi aderisce al nuovo regime forfetario

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti);
  • non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi;
  • sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri.

Alla semplicità di computo del reddito, a cui abbiamo già accennato, si accompagna, dunque, ad una estrema semplificazione degli adempimenti fiscali: il soggetto che accede al regime forfetario è esonerato dagli obblighi contabili ai fini Iva (compreso la dichiarazione e la comunicazione annuale) e delle imposte sui redditi, non è soggetto a ritenute, non è sostituto d'imposta, è escluso dall'applicazione dell'Irap e degli studi di settore.

Riassumendo, il nuovo regime forfetario è caratterizzato da:

  • esonero completo dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili ad eccezione della conservazione dei documenti contabili;
  • esonero dell’applicazione dell’IVA (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni e servizi INTRA-UE per un importo superiore a 10.000 euro);
  • esonero dall’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto su fatture emesse o ricevute;
  • esclusione da studi di settore o parametri;
  • esonero dall’invio dello spesometro;
  • esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
  • esonero dalla comunicazione black-list;
  • determinazione del reddito su base forfetaria (una % da calcolarsi sull’ammontare dei ricavi o compensi)
  • applicazione di un’imposta sostitutiva (IRPEF, relative addizionali e IRAP) nella misura del 5% per i primi cinque anni (dal sesto anno in poi l'imposta sostitutiva salirà al 15%;

I vecchi regimi fiscali agevolati vanno in soffitta - Il nuovo regime forfetario sostituisce tutti quelli precedentemente vigenti

Il nuovo regime forfetario sostituisce tutti i regimi agevolati vigenti al 31 dicembre 2015, che sono stati abrogati: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e regime contabile agevolato.

I contribuenti che nel 2015 se ne sono avvalsi, applicheranno il nuovo regime forfetario se in possesso dei relativi requisiti, a meno che non decidano di avvalersi della possibilità di applicare l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito nei modi ordinari (regime fiscale ordinario).

Per finire, i contribuenti che nel 2015 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

I requisiti per l'accesso al nuovo regime forfetario - Chi può aderirvi e chi no

Per accedere (e permanere) al regime forfetario occorre soddisfare tre condizioni:

  1. bisogna aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. In pratica le soglie previste dalla legge variano da un minimo 25 mila ad un massimo 50 mila euro a seconda dell'attività intrapresa (30 mila è il limite per i professionisti - 30 mila per artigiani e imprese - 40 mila per gli ambulanti di alimentari e bevande - 50 mila per i commercianti, alberghi e ristoranti). Inoltre, ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime forfetario, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  2. le spese sostenute nell'anno precedente, nell'ambito dell'attività esercitata, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori, non devono aver superato i 5 mila euro lordi;
  3. il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno precedente non deve superare i 20 mila euro. Nel calcolo di questo limite va tenuto presente che:
    1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
    3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
    4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
    5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Con questa nuova disposizione, si è voluto evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione.

Non possono fruire del regime forfetario, inoltre, i non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Risultano altresì esclusi dalla possibilità di optare per il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti (quelle che si avvalgono di un regime fiscale agevolato, in base al quale il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dal fatto che esso venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga, invece, all'interno della società).

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

I requisiti per avvalersi del nuovo regime forfetario - Limite dei compensi e dei ricavi per ciascuna tipologia di attività

  • industrie alimentari e delle bevande - il limite per ricavi e compensi è di 45 mila euro;
  • commercio all'ingrosso e al dettaglio - il limite per ricavi e compensi è di 50 mila euro;
  • commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande - il limite per ricavi e compensi è di 40 mila euro;
  • commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande - il limite per ricavi e compensi è di 30 mila euro;
  • costruzioni e attività immobiliari - il limite per ricavi e compensi è di 25 mila euro;
  • intermediari del commercio - il limite per ricavi e compensi è di 25 mila euro;
  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - il limite per ricavi e compensi è di 50 mila euro;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - il limite per ricavi e compensi è di 30 mila euro;
  • altre attività - il limite per ricavi e compensi è di 30 mila euro.

Coefficiente di redditività per il calcolo del regime forfetario imponibile relativo a ciascuna tipologia di attività

  • commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
  • commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande - il coefficiente di redditività è pari al 54%;
  • industrie alimentari e delle bevande - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
  • commercio all'ingrosso e al dettaglio - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
  • costruzioni e attività immobiliari - il coefficiente di redditività è pari all'86% ;
  • intermediari del commercio - il coefficiente di redditività è pari al 62%;
  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - il coefficiente di redditività è pari al 78%;
  • altre attività - il coefficiente di redditività è pari al 67%;

Il nuovo regime forfetario e gli obblighi contributivi

Dal punto di vista previdenziale il regime forfetario prevede che i contributi previdenziali siano calcolati sul reddito forfetario calcolato in base ai criteri esposti nelle precedenti sezioni: il dato rilevate è che, di conseguenza, non si applica il minimo contributivo.

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016.

Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

28 Dicembre 2015 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Stabilità 2016 » Non avrai altro regime fiscale agevolato al di fuori di quello forfetario”

  1. ginger94 ha detto:

    Sono stato socio al 25% di una Snc indebitata con l’inps, Equitalia e fornitori: abbiamo dovuto chiudere in quando avevamo difficoltà ad operare per il durc, e per la crisi nel settore edile.

    Adesso la ditta è cancellata da 18 mesi, ma quando faccio una prova nel sito inps digitando la vecchia partita iva dice che è attiva, nonostante tutti i soci abbiamo cessato le quote.

    Posso aprire nuova attività con regime dei minimi?

    Per attivita intellettuale d’albo, in quando non si puo adoperare con lavoro occasionale, credo che il durc non bisogna presentarlo per consulenze di qualche centinaio di euro, stile la redazione della prestazione energetica degli edifici. Posso usufruire dell’imposta agevolata del 5% ,?non ci sono limiti di età

    Avrò impedimenti per aprire questa attività? Devo pur lavorare visto che è difficile farsi assumere.

    • Giorgio Martini ha detto:

      La richiesta di cancellazione dell’impresa va fatta alla CCIAA e all’Inps. Dal primo gennaio 2016 coloro che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale (aprendo una partita IVA) possono accedere al nuovo regime forfetario semplificato, introdotto dalla Legge di stabilita’ 2016.

      In questo modo, viene meno l’esigenza di rivolgersi a commercialisti e fiscalisti per la tenuta delle scritture contabili e per il controllo delle scadenze e degli importi da versare all’Agenzia delle entrate.

      Con il nuovo regime forfetario, infatti, l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’Irap vengono tutte rimpiazzate da un’aliquota sostitutiva unica, fissata, per i primi cinque anni, al 5% sul reddito imponibile calcolato forfettariamente sull’ammontare dei ricavi o dei compensi. Dal sesto anno in poi, l’aliquota salira’ al 15%.

      La regolarità contributiva (DURC) viene richiesta per tutti gli appalti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori; per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.

      Potrà avere problemi nella misura in cui i creditori della snc intenderanno pignorare i beni a lei intestati (compresi quelli della ditta individuale): come socio di una snc, infatti, lei risponde solidalmente ed illimitatamente dei debiti acquisiti nel tempo dalla società. In pratica un qualsiasi creditore potrà chiederle conto di tutti i debiti vantati nei confronti della società in nome collettivo di cui era socio prima della liquidazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!