Non sussiste obbligo di traduzione del verbale di accertamento del tasso alcolemico per il conducente extracomunitario che guida in stato di ebbrezza
Il Tribunale di Vicenza assolveva l’imputato extracomunitario per il reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che il fatto non sussisteva per via della mancata traduzione nella lingua dell’imputato del verbale di accertamento del tasso alcolemico.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale, denunciando la violazione della legge processuale in relazione all'insussistenza dell’obbligo di traduzione simultanea dell’atto nell'ambito di accertamenti urgenti, considerando la natura incompatibile di tale atto indifferibile con gli adempimenti previsti dalla legge.
La vicenda giunge così all'esame dei giudici, sezione penale, della Suprema Corte di cassazione (sentenza 22081/2019) i quali argomentano che l’indifferibilità dell’esame etilometrico deriva dall'andamento della concentrazione ematica di alcol etilico nel tempo dopo la sua assunzione, scientificamente descritta da una curva cosiddetta curva di Widmark) che raggiunge il suo picco dopo sessanta minuti dall'ingestione. È chiaro, dunque, che il rinvio di una simile prova ne modifica l’esito, con definitiva compromissione dell’accertamento. Questa è la ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, inquadrato l’analisi del tasso alcolico spirometrico fra gli atti indifferibili ed urgenti.
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