Il debitore professionista e il debitore imprenditore hanno il diritto di chiedere ed ottenere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo o la cancellazione del fermo amministrativo trascritto sul veicolo strumentale rispettivamente all’attività professionale e imprenditoriale svolta

Come tutti sappiamo, decorso inutilmente il termine di 60 giorni per il pagamento o l'impugnazione della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo amministrativo del veicolo del debitore. E' quanto dispone l'articolo 86 del dpr 602/1973.

La nuova procedura di iscrizione del fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore è avviata dall'agente della riscossione con la notifica di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), salvo che il debitore, nel predetto termine, dimostri all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Per fruire del beneficio di annullamento del preavviso di fermo amministrativo o di cancellazione del fermo amministrativo già trascritto al Pubblico registro Automobilistico (PRA), il debitore professionista deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta che il veicolo oggetto di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, oppure già sottoposto ad iscrizione di fermo amministrativo, è strumentale all'attività professionale esercitata. Il beneficio vale anche per l'imprenditore che utilizza il veicolo di sua proprietà per svolgere attività imprenditoriale.

Il debitore professionista o imprenditore dovrà altresi dichiarare che il veicolo oggetto di preavviso di fermo amministrativo o già sottoposto al vincolo è l'unico di sua proprietà ed è stato volontariamente destinato all'attività professionale/imprenditoriale.

All'istanza andranno poi allegati, in alternativa, copia del libretto di circolazione da cui risulti la destinazione d’uso del veicolo; copia della licenza, concessione amministrativa, autorizzazione comunale, patente, tesserino di riconoscimento o altra documentazione idonea a chiarire la professione/attività svolta; il certificato di attribuzione di partita IVA (per le persone fisiche) da cui risulti l’attività svolta.

Di seguito il modello F2, predisposto da Agenzia Entrate Riscossione per l'istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo amministrativo su veicolo strumentali all'attività professionale o di impresa.

istanza professionisti e imprenditori per cancellazione fermo amministrativo

15 Marzo 2018 · Giorgio Martini




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6 risposte a “Il debitore professionista e il debitore imprenditore hanno il diritto di chiedere ed ottenere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo o la cancellazione del fermo amministrativo trascritto sul veicolo strumentale rispettivamente all’attività professionale e imprenditoriale svolta”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve, ormai da 5 anni che ho un fermo amministrativo sulla mia autovettura, sono un fotografo professionista potrei avvalermi a questo punto del fatto che l’auto mi serve per lavoro dichiarando la bene strumentale? Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ci può provare: tuttavia, l’annullamento del fermo amministrativo per motivi professionali, non è automatico. Deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzando questo modello. E poi, incrociare le dita …

  2. Anonimo ha detto:

    Nonostante l’istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo presentata tramite pec compilando il modello F2 e allegando tutta la documentazione, mi è stato comunque trascritto il fermo al PRA.
    Come devo comportarmi?
    Sono un agente di commercio e ho urgenza di poter circolare in tranquillità.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’istanza andava presentata entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo: in pratica il fermo non avrebbe proprio dovuto essere iscritto al PRA.

      Può rimediare con un ricorso amministrativo in autotutela, adducendo di non aver mai ricevuto il preavviso: in pratica, a questo punto, invece di affidarsi alla PEC, le conviene perdere mezza giornata presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente, chiedere di conferire con un funzionario e nel contempo accedere agli atti facendo emergere la circostanza che non ha mai ricevuto il preavviso di fermo.

      Il rimedio alternativo, qualora insistessero per negarle il beneficio (pur avendo commesso un errore di procedura), è il ricorso giudiziario: i termini temporali per la presentazione del ricorso giudiziale e il giudice competente dipendono però dalla natura del debito per cui è stata emessa cartella esattoriale e, comunque, la presentazione del ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini del ricorso giudiziale.

      Articolo 86, comma 2 del DPR 602/1973 (riportato per comodità del lettore)

      La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione.

  3. Anonimo ha detto:

    Ho ieri ricevuto il preavviso di fermo ho 30 gg ma poiché il veicolo era già da rottamare posso farlo prima che scadono i 30 gg???

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