L’immigrato irregolare non può essere espulso se ha contratto matrimonio con una immigrata soggiornante in Italia

Secondo la normativa vigente (articolo 5, comma 5, decreto legislativo 286/1998) Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato.

Il Giudice di Pace di Ferrara rigettava il ricorso proposto da un cittadino del Marocco avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, escludendo l’applicabilità della norma appena sopra riportata, dal momento che lo straniero, pur avendo contratto regolarmente matrimonio con una connazionale soggiornante in Italia, non aveva il permesso di soggiorno valido. Peraltro, secondo il GdP adito, il marocchino non aveva fornito la prova di avere avanzato la richiesta di ricongiungimento, essendosi limitato a produrre un bollettino postale e la copia della ricevuta di un'assicurata spedita a mezzo posta.

Avverso tale decisione, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione.

I giudici della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso del cittadino del Marocco (sentenza 1665/2019). Infatti - pur riconoscendo che la legge, nella valutazione dell'impatto dell'espulsione sui vincoli familiari contratti dall'interessato, presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace - hanno contestato la sentenza del Giudice di Pace laddove negava qualsiasi rilievo al matrimonio da lui contratto con una connazionale regolarmente soggiornante in Italia, in virtù della mera considerazione che non risultava provata l'avvenuta presentazione di una formale istanza di ricongiungimento familiare.

I giudici della Corte di cassazione hanno eccepito che la mancanza della prova, a cui si è accennato, non poteva considerarsi sufficiente ai fini del rigetto del ricorso, dovendosi ugualmente procedere, anche in conformità dei principi richiamati da numerose sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (EDU), alla valutazione in concreto di tutti gli elementi eventualmente forniti a sostegno dell’asserita instaurazione del vincolo familiare.

24 Gennaio 2019 · Stefano Iambrenghi


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