No all’assegno divorzile per il coniuge beneficiario che forma una nuova famiglia di fatto
L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 2466/16.
9 Febbraio 2016 · Giorgio Martini
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Stai leggendo No all’assegno divorzile per il coniuge beneficiario che forma una nuova famiglia di fatto • Autore Giorgio Martini • Articolo pubblicato il giorno 9 Febbraio 2016 • Ultima modifica effettuata il giorno 4 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie convivenza di fatto, famiglia di fatto, famiglia separazione assegno di mantenimento e divorzile, separazione e divorzio, separazione e divorzio - assegnazione casa coniugale • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .