Non può avere operatività retroattiva la decisione giudiziale di riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge separato beneficiario e dei figli a lui affidati

In tema di separazione personale dei coniugi, il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno liquidato a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli implica che, qualora ne sia stata disposta la riduzione, l’operatività della stessa decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne abbia modificato la misura.

Il principio secondo cui la statuizione giudiziale di riduzione opera retroattivamente dalla domanda deve essere infatti contemperato con il principio di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità della prestazione, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, l’importo originariamente stabilito non può essere costretta a restituirlo, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo.

Si tratta di un principio di diritto sancito dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 5509/2017.

17 Aprile 2017 · Annapaola Ferri


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