Il debitore che ammette il debito o ne contesta l’importo rischia di non beneficiare della prescrizione presuntiva

Non può essere accolta la prescrizione presuntiva del credito quando il debitore ammette la mancata estinzione del debito e/o quando il debitore ne contesta la congruità.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, l'ammissione del debitore di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità dell'importo preteso dal creditore, comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione.

In particolare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.

Così Corte di Cassazione nella sentenza numero 11991/14.

Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito di un avvocato per dei compensi professionali, annullando, così, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace nei confronti del cliente debitore. Secondo i giudici d’appello, il credito azionato era da ritenersi prescritto, secondo quanto stabilito dall'articolo 2956 del codice civile (prescrizione presuntiva, in 3 anni, del compenso dei professionisti).

L’avvocato ricorreva in Cassazione, contestando al Tribunale di non aver tenuto conto che il cliente debitore aveva ammesso in giudizio che la parcella non era stata estinta, contestandone pure la congruità, e per questo, ai sensi dell'articolo 2959 del codice civile, l’eccezione di prescrizione presuntiva non doveva essere accolta.

30 Maggio 2014 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!