Nessun risarcimento danni patrimoniale alla casalinga
Il danno da riduzione della capacità di lavoro sofferto da una casalinga che provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale.
La casalinga ha, pertanto, l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale.
Oppure, la casalinga deve provare la perdita di occasioni lavorative per effetto della menomazione subita, e, quindi, il danno "per mancato guadagno in ragione della ridotta capacità lavorativa".
Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione che si evince dalla lettura della sentenza 25726/14.