Mutuo e surroga – segnalazione all’Arbitro Bancario Finanziario

Surroga mutuo - ritardi intollerabili

In data 15 settembre 2011 chiedo un preventivo alla ing direct per surroga mutuo.

In data 19 settembre firmo tutta la documentazione richiestami e la invio.

Due giorni dopo ricevono il tutto e mi dicono che avviavano la pratica per la surroga.

Una email del 18 ottobre 2011 mi conferma che il preliminare di surroga era stata accettata.

In data 04 novembre 2011 mi chiedono il conteggio estintivo del debito che invio con molta celerità.


dal 04 novembre al 09 novembre 2011.... il nulla!!!

Non rispondono piu' al telefono ed alle email, mi dicono pure che mancano altri documenti che già avevo allegato e che non saremmo riusciti a concludere il tutto entro la data del 15 novembre 2011.

Premessa: ho tutte le loro email comprovanti la loro cattiva fede, richieste e varie inadempienze in termini di giorni.

La situazione economica del 15 settembre, positiva per me, 4,21 %, li ha portati ad allungare i tempi a tal punto che un consulente, mi ha chiaramente fatto capire che potevo rinunciare alla surroga in quanto non saremmo rientrati alla stipula entro il 15 novembre.

La mia domanda è: cosa posso fare per ottenere lo stesso tasso del 15 settembre e fargli avere una condanna dall'ABF e dall'ADUC??

Il comportamento scorretto della banca può essere oggetto di segnalazione all'ABF

L'ADUC è una associazione consumatori, molto valida, ma non dispensa condanne.

Il comportamento scorretto di ING può essere, invece, segnalato all'Arbitro Bancario Finanziario.

Qui trova informazioni sull'ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

Inoltre, mi sembra utile riportare che in tema di risarcimento al mutuatario per ritardi nella pratica di portabilità del mutuo, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 8, comma 8, definendo nuove regole.

Per quanto attiene la disciplina del risarcimento conseguente al ritardo nel perfezionamento della pratica di portabilità del mutuo ipotecario, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione – decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato – la legge precisa che l’ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.

E' stata poi soppressa - questo per lei è importante - la disposizione che prevedeva che l’avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari – da cui decorre il computo del termine dei trenta giorni dopo i quali il mutuatario ha diritto al risarcimento – seguisse l’adozione della delibera di mutuo da parte del mutuante surrogato.  Dunque, adesso, il termine per completare la pratica di portabilità del mutuo decorre dal momento in cui il nuovo finanziatore avanza la richiesta di surroga al finanziatore originario.

16 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


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