Mutuo » Sospensione rate e fondo di solidarietà

Sospensione rate mutuo e fondo solidarietà - Come funziona?

Due anni fa, dopo il matrimonio, ho contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa: purtroppo, l'attività di cui ero titolare, è andata di male in peggio, causa la crisi.

Ora, non riesco praticamente più a pagare le rate del mutuo e sono in grave difficoltà.

Ho sentito parlare di un fondo solidarietà che permetterebbe di sospendere per un periodo il pagamento delle rate.

E' vero? Come funziona?

Sospensione rate mutuo e fondo solidarietà - Possibile la sospensione fino a 18 mesi dell'intera rata del mutuo

Si è vero: nel dettaglio, il Fondo consente la sospensione fino a 18 mesi dell'intera rata del mutuo per l'acquisto della casa principale, sostenendo così i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione.

In pratica il fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo.

La sospensione dei pagamenti potrà essere concessa senza l’aggiunta di commissioni o spese istruttorie e senza la richiesta di garanzie aggiuntive, anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché questi, sommati tra loro, non sforino l’anno e mezzo previsto.

Lo stop è, tuttavia, concesso in caso di Isee non superiore a 30 mila euro.

E la richiesta può essere presentata solo se si verifica una delle seguenti condizioni: perdita del lavoro per licenziamento successivo alla stipula del mutuo per l'acquisto della prima casa, tranne se si tratta di risoluzione consensuale per raggiunti limiti anagrafici, licenziamento per giusta causa o dimissioni del lavoratore; cessazione del contratto di rappresentanza commerciale, agenzia o altri rapporti parasubordinati di collaborazione; decesso o grave handicap, invalidità civile almeno all'80%.

Ma rispetto alla normativa applicata nel 2012, d’ora in avanti non è più ammissibile l’accesso al Fondo in caso del sostenimento di spese di spese mediche o di spese di ristrutturazione.

Per ottenere la sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo occorre che i debitori non abbiano subito un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso o che non sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; che abbiano già fruito di agevolazioni pubbliche; che risultino coperti da assicurazione che garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione.

26 Giugno 2013 · Andrea Ricciardi


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