Mutuo – La banca non può ritardare la stipula oltre il termine di un’offerta promozionale vantaggiosa
La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo anche se il contratto concluso è valido, ma risulta pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto. In tale ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
Quello appena enunciato è un principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione, a cui ha fatto riferimento l'Arbitro bancario Finanziario, nella decisione 4976/13, per sanzionare la banca responsabile del ritardo nella consegna, da parte del tecnico da essa stessa incaricato, della perizia sull'immobile oggetto di mutuo ipotecario. Circostanza che aveva comportato la scadenza di un’offerta promozionale, con conseguente applicazione di condizioni più gravose per il mutuatario.
All'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal cliente all'ABF non è stata di ostacolo la tesi difensiva della banca, secondo la quale il ritardo collegato alla decadenza dell’offerta promozionale era imputabile esclusivamente al perito incaricato di redigere la necessaria relazione tecnico estimativa dell’immobile.
L'ABF ha ritenuto, infatti, incontestabile che il perito fosse stato scelto dalla banca, alla quale doveva per questo ricondursi la responsabilità del suo operato quale proprio collaboratore.
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