Mutuo » La banca deve risarcire il cliente se ritarda il frazionamento

L'istituto di credito è tenuto al risarcimento dei danni al proprio cliente se ritarda il frazionamento del mutuo nonostante le ripetute richieste.

Infatti, la banca deve risarcire il danno alla società costruttrice se ritarda il frazionamento del mutuo nonostante i ripetuti solleciti ricevuti.

Il rifiuto ingiustificato, nonostante l’inesistenza di un obbligo specifico, costituisce una violazione del dovere di correttezza e buona fede.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 23232/13.

Mutuo e frazionamento ritardato: Considerazioni sulla pronuncia

Respinto il ricorso di una banca nei confronti di una società di costruzioni che, a seguito delle vendite delle singole unità immobiliari edificate, aveva chiesto all'istituto di frazionare i mutui esistenti.

L'istituto di credito aveva rifiutato per tre anni di eseguire il frazionamento e ciò aveva comportato un ritardo nelle vendite e nella percezione dei corrispettivi.

Per questo motivo la società aveva chiesto il risarcimento del danno patito ritenendo l’atteggiamento della banca del tutto ingiustificato, considerando anche il fatto che non esistevano pendenze nel pagamento delle rate di mutuo e che anche l’ufficio crediti speciali dell'istituto stesso aveva più volte sollecitato l’operazione.

La banca si è difesa in giudizio sostenendo che il frazionamento costituiva un’operazione non obbligatoria ma facoltativa con la conseguenza che l’eventuale ritardo non poteva generare alcun tipo di risarcimento.

Il tribunale ha respinto la domanda della società ma la corte d’appello ha ribaltato il verdetto confermato poi in Cassazione.

In particolare i giudici hanno affermato che il rifiuto ingiustificato di aderire a una prassi consolidata e il prolungato e immotivato rifiuto per oltre tre anni, nonostante i ripetuti solleciti, costituisce una violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Ciascuna delle parti di un rapporto obbligatorio, infatti, ha concluso il collegio di legittimità, ha il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Ne conviene che dalla violazione di tale regola di comportamento può valutarsi un risarcimento danni.

21 Novembre 2013 · Giovanni Napoletano




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