Mutuo – Requisiti per ottenere la sospensione delle rate

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Premesse e Obiettivi

La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l'occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l'abitazione principale: nella recente audizione sul credito al consumo davanti alla Commissione Finanze della Camera, la Banca d'Italia ha evidenziato come circa il 3% delle famiglie italiane siano in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo.

Un corretto, efficiente e stabile sviluppo del mercato dei crediti alle famiglie - e segnatamente dei mutui ipotecari residenziali - rappresenta un volano essenziale per il benessere delle famiglie e la crescita economica del Paese.

L'industria bancaria italiana, autonomamente ed in partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni, la Conferenza Episcopale Italiana e le parti sociali, ha già messo in atto nel corso degli ultimi mesi alcune misure di sostegno allo scopo di garantire: (i) la sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; (ii) l'accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; (iii) il sostegno per l'avvio di micro attività imprenditoriali o per la ricerca di nuova occupazione.

In un contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale, l'ABI ha quindi elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail, denominato "Piano Famiglie" che si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri, assicurandone l'efficace implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale.

Il presente documento tecnico costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello dell'intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori, piattaforma che potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all'atto di adesione.

Il Tavolo di Lavoro per l'attuazione del Piano Famiglie monitorerà l'andamento della misura con cadenza periodica almeno semestrale, a partire da settembre 2010.

1. Ambito di applicazione dell'intervento

Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario),  per un importo non superiore a 150 mila euro.

Sono inclusi i mutui:

  • cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, numero 130;
  • ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, numero 130;
  • rinegoziati, anche nell'ambito dell'Accordo tra ABI ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL numero 93/2008;
  • ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento.

Sono esclusi i mutui:

(i) con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell'iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di tre rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 90 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

(ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);

(iii) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;

(iv) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);

(v) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;

(vi) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti dall'accordo  purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

2. Caratteristiche dell'intervento

Sospensione previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi (vedi infra), salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.

La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).

Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

(ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. Presentazione della richiesta di sospensione

La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo di cui al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

4. Eventi che determinano l'avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3, codice di procedura civile, (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

5. Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione

L'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione vanno dal 1 gennaio 2009 al 28 febbraio 2013.

6. Arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l'avvio della sospensione

Il cliente può richiedere l'avvio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino al 31 gennaio 2013.

7. Soggetti aderenti

Le banche, le Società Veicolo (SPV) delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge numero  130/1999 ovvero le banche per conto di quest'ultime.

 

8. Modalità di adesione delle banche all'iniziativa

Le banche e le SPV che intendono aderire all'iniziativa inviano all'ABI (Segreteria Generale e contestualmente all'indirizzo email cr@abi.it) l'apposito modulo di adesione.

Nel modulo di adesione le banche indicano: (i) le modalità per il rimborso degli interessi maturati nel periodo di sospensione di cui al paragrafo 2; (ii) eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel presente documento; (iii) se aderiscono anche per conto delle SPV di cui al paragrafo 7.

 

9. Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente

Compilazione dell'apposito modulo (il cui fac simile è riportato in allegato B) da parte del cliente.

Presentazione del modulo alla banca (presso la filiale ovvero ufficio/sede di rappresentanza della banca). Il modulo viene presentato alla banca originator/servicer in caso di mutui cartolarizzati.

Documenti allegati alla richiesta:

(i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo 21 aprile 2000, numero 181;

(ii) per l'evento morte il certificato di morte;

(iii) per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (articolo 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, numero 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);

(iv) per gli eventi di cui al paragrafo 4 ultimo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);

(iv) sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la
sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una
dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;

(v) documentazione comprovante l'ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie
del mutuo.

10. Ulteriori impegni delle banche aderenti

Messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.

Informazione alla clientela tramite

(i) comunicazione periodica della possibilità di sospensione;

(ii) avviso al pubblico presso filiale;

(iii) pubblicazione nel proprio sito internet.

Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell'intervento.

Comunicazione al cliente, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa non sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento, delle relative motivazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente punto 9, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta. Nel caso di mutui cartolarizzati, laddove il diniego sia dovuto al fatto che la banca non ha aderito al "Piano" per conto della SPV, la banca medesima provvederà ad indicare al cliente se la SPV di riferimento abbia aderito o meno all'iniziativa di "Sospensione delle rate di mutuo".

Individuazione di un referente della banca che provvederà a comunicare ad ABI (cr@abi.it) a partire dal 31 marzo 2010 con frequenza trimestrale il monitoraggio dell'andamento delle sospensioni: numero e consistenze (in termini di debito residuo) delle sospensioni effettuate; al momento della richiesta di sospensione, la classificazione dei mutui in bonis o meno.

11. Sovrapposizione con altre misure (pubbliche o dell'industria)

Chi già abbia usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali) non potrà farne richiesta.

Per porre una domanda sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per lavoratori in CIG, licenziati e famiglie in difficoltà, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

25 Marzo 2009 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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39 risposte a “Mutuo – Requisiti per ottenere la sospensione delle rate”

  1. FRANCY ha detto:

    salve, la sospensione del mutuo può richiesta anche da un lavoratore autonomo?
    grazie

  2. Marco Tesei ha detto:

    L’Abi intende raggiungere con i consumatori un’intesa per la proroga di sei mesi del piano di aiuto alle famiglie in difficoltà che prevede la sospensione della rata. E’ una decisione che risponde all’esigenza «di star vicino alle famiglie italiane» le quali vantano comunque «un’alta qualità del credito». Infatti in Italia «la percentuale della rata sul reddito disponibile è pari al 16%; inoltre, fatto 100 il valore dell’immobile, il credito è pari a 65, contro la media Ue del 70% o il 101% dell’Olanda». «Il rischio in prospettiva – ha tuttavia avvertito Mussari– è piuttosto l’aumento dei tassi, visto il gran numero di mutui a tasso variabile: si tratta di un rischio che va ben compreso dal cliente».

    Un nodo del provvedimento, avvisa Mussari, è quello dei mutui cartolarizzati e l’Abi chiede così di inserire una disposizione ad hoc nel decreto Milleproroghe (senza oneri per lo Stato) per risolvere le difficoltà tecniche legate alla proroga delle garanzie. Altro punto delicato, e oggetto di numerosi e a volte contradditori interventi normativi, repliche delle banche e proteste dei consumatori, sono le commissioni applicate a chi va in rosso sul conto magari per piccoli importi e per un periodo di un giorno o più, per una incongruenza fra accredito dello stipendio e bolletta.

    La decisione,fermo restando che si tratta di un’indicazione di metodo, perchè l’Abi «non sarà mai un cartello» (quindi ciascuna banca applicherà l’impegno in modo discrezionale) servirà, ha detto Mussari «a migliorare il rapporto con i clienti e la trasparenza.

    Anche se per noi questo rappresenta comunque un costo stimato, a circa 25 euro per operazione, dovuto alle risorse umane impegnate, alle telefonate alla clientela etc etc… sia che il rosso sia di un euro che di mille».

  3. stefano ha detto:

    salve ,
    l’anno scorso ho usufruito del fermo mutuo causa scarso lavoro , ora addirittura siamo in cassa straordinaria e dovrebbe ripartirmi il mutuo , cosi’ ho chiesto di continuar un altro anno con il fermo nella speranza il lavoro aumenti ma il mio direttore di banca dice che non si puo’ far un continuo del fermo ……..e’ vero ?
    io per tele avevo sentito il contrario……..
    grazie mille per la risposta e complimenti per il sito……..
    stefano.

  4. nicoletta ha detto:

    la moratoria è valida anche per chi come me ha un prestito personale?

  5. filippo cossetti ha detto:

    Parte la moratoria dei mutui: incrociamo le dita

    L’accordo c’è. Dal 1 febbraio è possibile non pagare il mutuo per la prima casa. E’ la cosiddetta moratoria, cioé la possibilità di chiedere una sospensione fino a un anno delle rate. Per le banche, si legge nel comunicato dell’associazione bancaria italiana presieduta da Corrado Faissola, questa misura “è unica nel mercato europeo dei mutui e rappresenta una soluzione analoga a quella attivata per le Pmi”. Una misura fortemente voluta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (Mef), Giulio Tremonti.

    Ecco cosa prevede l’accordo:
    chi è in difficoltà perché ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o per pre-morienza del capo famiglia può richiedere alla propria banca di sospendere il pagamento delle rate per almeno 12 mesi, anche se ha già accumulato ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi, cioè per una rata semestrale. La sospensione si applica per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui. Si può richiedere la sospensione del rimborso a partire dal 1 febbraio 2010, con riferimento ad eventi accaduti dal gennaio 2009 in poi.

    Non è ancora chiaro se aderiranno tutte le banche. In ogni modo Abi fa sapere che una lista delle banche aderenti sarà pubblicata nel suo sito internet (www.abi.it), dove sarà anche possibile “scaricare” il facsimile del modulo di richiesta di sospensione da parte del cliente, distribuito anche presso le filiali delle banche aderenti.

    Abi e le associazioni dei consumatori firmatarie hanno previsto di monitorare l’andamento dell’iniziativa nel corso del 2010, almeno ogni sei mesi, per avere un quadro aggiornato e attualizzato della situazione. Ad esempio, c’è da controllare che le banche non innalzino insormontabili barriere all’applicazione dell’accordo, con la scusa che i mutui sono stati cartolarizzati. Altroconsumo, inoltre, non ha firmato, perché aveva chiesto di potere sospendere anche le rate per prestiti personali e il credito al consumo. Mentre un’altra associazione, l’Adusbef, non aderisce perché ritiene che il sistema previsto dalle banche acuirà “la restituzione di interessi anatocistici con un appesantimento delle rate che dovranno comunque essere pagate”.

    Ci si augura che questa iniziativa, che ha comportato molte ore di trattative, non si riveli una delusione come è accaduto con il famoso tetto del 4% (Leggi qui) e ancora prima con il primo accordo Abi-Mef (Leggi qui), quello che prevedeva di creare un secondo “mutuo”, cioé un conto aggiuntivo dove si andava ad accumulare il debito residuo in caso di diminuzione dell’importo della rata mensile.
    Anche la rinegoziazione, inoltre, si è sta rivelando in alcune banche difficile e anche onerosa, un’occasione per aumentare gli spread, le spese e anche la percentuale applicata all’ipoteca, dal 150 al 200 per cento e oltre.
    Tutte iniziative che avevano generato molte aspettative, ma hanno aiutato molto poco le famiglie in difficoltà.

    Le premesse per ulteriori problemi sembrano esserci: infatti non c’è nessuna clausola che calmieri il tasso applicato al debito residuo che si andrà ad accumulare su quello del mutuo. Dove arriverà, quindi, l’ammontare aggiuntivo per gli interessi sospesi da pagare alla banca, fin dalla prima rata successiva alla fine della sospensione? Nell’accordo non è previsto nessun limite, lasciando alla singola banca la decisione sulle modalità di rientro per il cliente. Un rischio elevato per le famiglie che potrebbero non riuscire a pagare il debito o essere costrette a pagarlo per una intera vita o anche due lasciando il debito ai figli. Famiglie che oggi si trovano sovra sovradebitate e fortemente insolventi. Chi ha un mutuo spesso ha anche sottoscritto debiti per pagare una rata oppure ne ha chiesto un altro per coprire le spese condominiali salite negli ultimi anni del 90% soprattutto nelle grandi città.

    C’è comunque da segnalare che sono già numerose le banche che, di loro iniziativa (dal 2008), hanno iniziato campagne “salva famiglie” (Leggi qui).

  6. altroconsumo ha detto:

    Moratoria sui mutui: non firmiamo l’accordo con l’Abi

    L’accordo siglato tra l’Abi e le associazioni dei consumatori che prevede, per le famiglie in difficoltà, la sospensione del rimborso delle rate del mutuo per 12 mesi è del tutto inadeguato rispetto alle reali esigenze di chi non riesce più a far fronte alle rate del mutuo. Per questo motivo Altroconsumo non lo ha firmato.

    Le ragioni del no

    * Troppi i limiti che vanificano l’obiettivo di aiutare chi è in difficoltà. Prima di tutto, la moratoria sarà limitata solo ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale con capitale erogato di massimo 150.000 euro, una cifra del tutto irrealistica soprattutto rispetto ai costi delle case nelle grandi città. Nonostante la nostra esplicita richiesta, sono rimasti fuori dalla sospensione tutti gli altri finanziamenti, cioè i prestiti personali e tutto il credito al consumo.

    * L’altro grosso limite è che si tratta di un accordo su base volontaria, cui le banche possono decidere autonomamente di aderire così come possono decidere se sospendere solo la quota capitale o anche la quota interessi e la durata del piano di rientro. Il rischio concreto è che resti solo una buona intenzione e che poi il sostegno non arrivi veramente alle famiglie disagiate.

    Poca trasparenza sui costi della moratoria

    * Visto che sarà ogni banca, non il cliente, a decidere se la sospensione riguarderà tutta la rata o solo la quota capitale avevamo chiesto che nell’accordo fossero indicate anche le modalità precise per il rimborso delle somme sospese. Avevamo proposto che l’ammontare aggiuntivo per gli interessi sospesi da pagare alla banca, fin dalla prima rata successiva alla fine della sospensione, non potesse superare il 10% della rata prevista nell’originario piano di ammortamento. Nell’accordo, invece, non è previsto nessun limite, sarà la banca a decidere le modalità di rientro per il cliente. Il rischio è che le famiglie in difficoltà si trovino ad avere maggiori problemi con il piano di rientro che potrebbe diventare insostenibile.

    * Altro punto non definito nell’accordo è quanto si paga nel periodo di allungamento del piano di ammortamento iniziale: infatti se la sospensione della rata o della quota capitale è di 12 mesi ci saranno altre 12 rate da pagare oltre a quelle già previste dal piano di ammortamento. La nostra richiesta rimasta inascoltata era che si specificasse l’entità della rata che dovrebbe essere calcolata applicando alla somma delle sole quote capitali sospese (gli interessi sono già stati restituiti) il tasso iniziale previsto dal contratto.

  7. tommasino mulas ha detto:

    A partire dal 1° febbraio 2010 le famiglie in difficoltà economica potranno fare richiesta di sospensione delle rate di rimborso del mutuo.

    È stato, infatti, siglato ieri a Roma, dal Direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, e dai rappresentanti di 13 Associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) l’accordo per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi.

    L’accordo, unico nel mercato dei mutui europeo, rientra nel “Piano Famiglie” ABI che vuol favorire la sostenibilità del mercato dei crediti retail. La misura rappresenta una soluzione analoga a quella attivata per le Pmi con l'”Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio”.

    In sintesi, l’Accordo di oggi prevede la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi:

    * per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;

    * nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui;

    * che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

    Questa è la misura minima cui le banche associate sono invitate ad aderire; ciascun istituto ha poi la libertà di offrire al cliente in sede di adesione al Piano condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo.

    La lista delle banche aderenti verrà pubblicata nel sito dell’ABI (www.abi.it), dove sarà disponibile anche il facsimile del modulo di richiesta di sospensione da parte del cliente.

    Tale modello sarà inoltre distribuito presso le filiali delle banche aderenti. L’ABI e le Associazioni dei consumatori monitoreranno l’andamento dell’iniziativa nel corso del 2010 (almeno ogni sei mesi) per avere un quadro aggiornato e attualizzato della situazione.

  8. mike scanducci ha detto:

    Sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, incertezza ed ambiguità: nulla di nuovo sotto il sole

    Dall’Abi giurano che non farà la fine delle altre agevolazioni per le famiglie (il contributo del “tetto al 4%”, che non tutti hanno ancora ricevuto a un anno dal varo), ma sulla sospensione delle rate dei mutui per chi ha perso il posto di lavoro si addensano ancora molti dubbi.

    Basta leggere le segnalazioni che i lettori inviano ogni giorno per rendersene conto: “Come è possibile che a meno di un mese dall’avvio della sospensione non si sappia ancora nulla? Non si sa come verrà gestita, quali saranno le aggravanti per chi deciderà di usufruire del piano famiglia?”, si lamenta Antonio.

    “Mi sono recato in banca – aggiunge Giovanni – e non hanno saputo dire nulla più di ciò che avevo già letto, tanto che l’impiegato ha consultato internet per avere notizie aggiuntive: la mia previsione è che ci faremo la vigilia di Natale allo sportello della banca!”.

    Dall’annuncio della sospensione dei mutui nel 2010 per le famiglie che non riescono a pagare le rate a seguito della perdita del lavoro (o altre situazioni difficili) dato dall’Abi a metà ottobre, in effetti, non vi sono novità ufficiali.

    Banche e associazioni dei consumatori sono ancora al lavoro per definire i dettagli dell’agevolazione che, nella migliore delle ipotesi (visti i necessari tempi tecnici di applicazione), sarà possibile soltanto a partire dalle rate di febbraio.

    Motivo principale del confronto sono i limiti massimi all’importo dei mutui che possono usufruire della sospensione e che l’Abi vuole fissare a 120mila euro (mentre le associazioni insistono per estendere fino a 150mila).

    Restano però anche da stabilire l’arco temporale nel quale deve essersi verificato l’evento (perdita del lavoro, cassa integrazione o simili) che dà diritto alla sospensione dei pagamenti (si parla dell’intero 2009), il limite massimo di ritardo nei pagamenti (3 o 6 mesi) e il modo in cui saranno recuperate le rate non versate nel corso del 2010 e gli interessi maturati in questo periodo (subito, in 5 o 10 anni).

    L’importante, a questo punto, sarebbe dare almeno un segnale di certezza a chi attende con fiducia, ma anche con preoccupazione, come Martino di Roma: “Non lavoro da circa 7 mesi, vivo della pensione di mia madre e ho molte difficoltà nel pagare le rate del mutuo. Vorrei sapere come fare domanda di sospensione in modo da stare più tranquillo, cercare un posto di lavoro e poi ricominciare a pagare tutto come prima”.

  9. lucilla sanchez ha detto:

    Sospensione della rata, indiscrezioni su un nuovo tetto ai mutui

    Anno nuovo all’insegna del risparmio. Dovrebbe essere inaugurata a gennaio 2010 la nuova moratoria sui mutui, con cui il Governo intende venire incontro alle famiglie “intrappolate” in annosi e insostenibili finanziamenti sulla prima casa.

    Il provvedimento dovrebbe riguardare, secondo indiscrezioni, i prestiti non superiori a 120 mila euro.

    La novità sarebbe emersa nel corso degli incontri tra l’Abi e le associazioni dei consumatori che in questi giorni stanno definendo i dettagli della moratoria che, nelle intenzioni, dovrebbe scattare con le rate in pagamento a febbraio.

    Sebbene non sia ben chiaro quale sarà l’importo massimo stabilito quel che è certo è che la misura contemplerà un tetto massimo. Inizialmente l’Abi aveva infatti previsto un tetto di 100 mila euro, ma nel confronto con le associazioni ha elevato la cifra senza comunque accontentare i consumatori che continuano a chiedere un tetto più alto.

    Beneficiari

    La misura, ricordano le parti in causa, riguarderà prioritariamente le famiglie colpite da licenziamenti o cassa integrazione. Il documento iniziale sottoposto dall’Abi alle associazioni dei consumatori prevede che le condizioni base possano essere «migliorate a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all’atto dell’adesione».

    Il «rinvio» delle rate riguarderebbe chi ha perso il lavoro (ma non per raggiunti limiti di età), ma potrebbe scattare anche in caso di decesso o non autosufficienza, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (anche in attesa dell«’ufficializzazione» dei provvedimenti di cassa integrazione guadagni).

    Ma solo a patto che questi eventi si siano verificati dal 30 giugno al 31 dicembre 2009.

    Morosità esclusa

    Rientrano a pieno titolo nel provvedimento i mutui sottoscritti per costruire o ristrutturare la casa. La proposta delle banche – ha riferito l’Ansa – prevede però che la moratoria non possa essere applicata a mutui per i quali ci siano stati di pagamento di almeno 90 giorni.

    Niente da fare anche per i mutui per i quali si siano registrati meno di 90 giorni di ritardo, nel caso in cui la «morosità» sulle rate sia iniziata prima della perdita del lavoro o della cassa integrazione.

    Requisiti temporali

    Non rientreranno nella moratoria nemmeno i finanziamenti con durata inferiore ai 5 anni, quelli con agevolazioni pubbliche o con assicurazioni di copertura dei rischi. La moratoria, viene chiarito nel documento, «non comporta l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, durante il quale restano valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo».

    Il tavolo di discussione

    Diversi i temi ancora aperti sul provvedimento. Alcune associazioni consumatori infatti, tra cui Adiconsum e Adusbef, chiedono che si allarghi «la finestra almeno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Anche sul tema dei ritardi dei pagamenti, la proposta di alcune associazioni di consumatori è che venga escluso solo chi è stato moroso per almeno 180 giorni.
    Tra le altre zone d’ombra ancora da chiarire poi anche gli interessi sulle rate sospese.

    Al momento ci sarebbero allo studio due soluzioni tecniche:

    • la sospensione solo della parte capitale (continuando a pagare gli interessi, che non verrebbero dunque incrementati)

    • il rinvio di tutte le 12 rate, sulle quali si dovranno dunque ricalcolare gli interessi.

    Si lavora su entrambe, anche se le associazioni dei consumatori chiedono un limite massimo del 10% di aumento per gli interessi sulle rate.

  10. luisa manca ha detto:

    Moratoria per i mutui: utile o no?

    Pare che questo 2010 sarà un anno all’insegna del risparmio, infatti a Gennaio 2010, sarà inaugurata la nuova moratoria sui mutui, nella quale il Governo vuol venire incontro alle famiglie che non riescono a far fronte alle ingenti spese per la prima casa, anche se questo provvedimento riguarderà maggiormente i prestiti non superiori ai 120 mila euro.

    Pare, da indiscrezioni ottenute dall’incontro tra l’Abi e le associazioni dei consumatori che stanno definendo i dettagli di questa moratoria, che pare, partirà con la rata di Febbraio.

    Questa misura, nonostante copra un tetto decisamente basso, riguarderà le persone che sono state colpite da licenziamenti o da cassa integrazione, ma non è escluso, che coinvolga anche chi è stato toccato da decesso di un portatore di reddito, o da non autosufficienza dello stesso, o comunque anche da cause meno tragiche, come sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, a patto che ciò cia accaduto dal 30 giugno al 31 Dicembre.

    Rientrano nella moratoria anche i mutui sottoscritti per costruire o ristrutturare la casa, ma non rientrano coloro i quali mutui hanno ritardi di pagamento di 90 giorni, nel caso in cui però, si sia divenuti morosi prima di perdere o comunque avere problemi sul lavoro.

    Non sono inclusi neanche i mutui che hanno una durata temporale inferiore ai cinque anni, o per chi ha agevolazioni pubbliche o assicurazioni con copertura di rischi, però, per quei pochi per cui vale, non vi è morosità per il periodo di sospensione.

    Adiconsum ed Adsbef, un pò più razionali, chiedono che si allarghi la moratoria dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2009, e che si allarghi anche a chi è moroso da 180 giorni e non 90. Si stà chiarendo anche un altro punto fondamentale: gli interessi, che forse, durante la sospensione, saranno pagati comunque, così da non accumularsi, o rinviarli direttamente e quindi con il ricalcolo degli interessi, anche se le associazioni dei consumatori, hanno richiesto un tetto massimo del 10%.

    Ma dico io, la state facendo una cosa buona, ma perchè poi cadere sui particolari importanti?

    La moratoria vale per chi ha perso il lavoro da Giugno a Dicembre, e chi lo ha perso prima? Che fà? E se una persona ha perso il lavoro a Giugno, come faceva a pagare il mutuo?

    Allora è moroso da più di 90 giorni? E poi 120 mila euro? Ma se le case a 120 mila euro sono poche o nulle?

    Com’è possibile che il tetto sia così basso?

    Ma la vogliono fare o non la vogliono fare questa moratoria? Ma è possibile che ogni qual volta si pensi ad una cosa buona, si fa di tutto pur di non farla funzionare? Ma in che mondo viviamo?

  11. guido maria di lauro ha detto:

    Mutui: spunta il ‘tetto’ per la sospensione delle rate

    La sospensione delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà sarà limitata ai prestiti non superiori ai 120mila euro. La novità è emersa nel corso degli incontri tra l’Abi e le associazioni dei consumatori che in questi giorni stanno definendo i dettagli della moratoria che, nelle intenzioni, dovrebbe scattare con le rate in pagamento a febbraio.

    L’importo massimo, indicato nella «piattaforma» in discussione tra banche e consumatori, potrebbe anche essere rivista al rialzo, spiegano fonti bancarie, ma comunque l’operazione prevederà un ‘tetto’ oltre al quale le rate non saranno sospese.

    La piattaforma in discussione la sospensione per 12 mesi le rate dei mutui delle famiglie colpite da licenziamenti o cassa integrazione. Il documento iniziale sottoposto dall’Abi alle associazioni dei consumatori prevede che le condizioni base possano essere «migliorate a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all’atto dell’adesione».

    La piattaforma prevede che la sospensione si applichi ai mutui «erogati a persone fisiche» fino a un valore massimo di 120 mila euro per l’abitazione principale. Inizialmente l’Abi aveva previsto un tetto di 100 mila euro, ma nel confronto con le associazioni ha elevato la cifra senza comunque accontentare i consumatori che continuano a chiedere un tetto più alto.

    Sono compresi mutui sottoscritti per costruire o ristrutturare la casa. La proposta delle banche – ha riferito l’Ansa – prevede però che la moratoria non possa essere applicata a mutui per i quali ci siano stati di pagamento di almeno 90 giorni.

    Niente da fare anche per i mutui per i quali si siano registrati meno di 90 giorni di ritardo, nel caso in cui la «morosità» sulle rate sia iniziata prima della perdita del lavoro o della cassa integrazione.
    Esclusi anche i finanziamenti con durata inferiore ai 5 anni, quelli con agevolazioni pubbliche o con assicurazioni di copertura dei rischi.

    La moratoria, viene chiarito nel documento, «non comporta l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, durante il quale restano valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo».

    Il «rinvio» delle rate riguarderebbe chi ha perso il lavoro (ma non per raggiunti limiti di età), ma potrebbe scattare anche in caso di decesso o non autosufficienza, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (anche in attesa dell«’ufficializzazione» dei provvedimenti di cassa integrazione guadagni).

    Ma solo a patto che questi eventi si siano verificati dal 30 giugno al 31 dicembre 2009.

    I fronti ancora aperti

    E proprio su questo tema resta aperto il fronte con i consumatori: alcune associazioni, tra cui l’Adiconsum e l’Adusbef, chiedono che si allarghi «la finestra almeno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009.

    Anche sul tema dei ritardi dei pagamenti, la proposta di alcune associazioni di consumatori è che venga escluso solo chi è stato moroso per almeno 180 giorni.
    Altro problema da risolvere: gli interessi sulle rate sospese.

    Ci sono allo studio due soluzioni tecniche: la sospensione solo della parte capitale (continuando a pagare gli interessi, che non verrebbero dunque incrementati) o rinvio di tutte le 12 rate, sulle quali si dovranno dunque ricalcolare gli interessi.

    Si lavora su entrambe, anche se le associazioni dei consumatori chiedono un limite massimo del 10% di aumento per gli interessi sulle rate. Il confronto continua con l’obiettivo comune di «chiudere il prima possibile».

    da il sole24ore

  12. valerio scarnecchia ha detto:

    Mutui famiglie. Abi: stop alle rate da febbraio

    Entro fine novembre dovrebbero essere rese note le istruzioni per l’applicazione del cosiddetto «Piano Famiglie».

    E quindi dovrebbero essere disponibili i moduli di adesione per le banche (che potranno presentare anche proposte migliorative rispetto all’accordo base). E dovranno essere disponibili i modelli di richiesta per i clienti che dovranno allegare la documentazione necessaria a testimoniare l’esistenza dei requisiti.

    Il «Piano famiglie» che prevede la sospensione delle rate dei mutui fino a 12 mesi spetta ai dipendenti a tempo indeterminato che hanno perso il posto di lacvoro, ai dipendenti a tempi determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto è terminato, al lavoratore autonomo che ha cessato l’attività, al nucleo familiare in cui è deceduto uno dei componenti percettori del reddito a sostegno della famiglia, ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

    Le famiglie interessate sarebbero 110-120mila per un valore complessivo di 8 miliardi di mutui. La domanda di sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui potrà essere presentata allo sportello bancario a partire dal primo gennaio, e per tutto il 2010. Lo stop delle rate invece partirà da febbraio.

  13. giovanni vallone ha detto:

    Sospendere il mutuo può costare oltre 5 mila euro

    “Con il Piano Famiglie, sospendere le rate del mutuo può costare oltre 5 mila euro” dichiara il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini.

    Il “Piano Famiglie” prevede la sospensione per un anno delle rate del mutuo a coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche, hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione “purchè in regola con i pagamenti da almeno dodici mesi e avere al massimo una sola rata di arretrato” spiegano dalla segreteria dell’ADICO.

    A fare due conti ci ha provato Progetica su un mutuo ventennale di 100.000 euro a tasso fisso stipulato nell’ottobre 2004: gli interessi maturati risulterebbero pari a 5.117 euro.

    “Sarà il confronto tra l’Abi con le associazioni dei consumatori a stabilire come verranno recuperati dalla banca gli interessi maturati durante la sospensione delle rate” spiega il presidente dell’ADICO, il quale si augura poter includere nel pacchetto “il blocco delle rate sia dei prestiti personali che del credito al consumo”

  14. max calvair ha detto:

    Rinviare il mutuo costerà caro

    Tutto ha un prezzo. La sospensione del mutuo appena annunciata dall’Abi non fa certo eccezione. Quanto costerà esattamente sospendere le rate per 12 mesi non è ancora ben chiaro.

    Piano famiglie

    Sotto il grande ombrello del “Piano Famiglie”, il provvedimento di sospensione della rata riguarderà prioritariamente i soggetti che si trovino in gravi difficoltà economiche, sebbene sia a discrezione della banca stabilire l’applicazione del provvedimento.

    A poter dunque beneficiare del provvedimento saranno, lo ricordiamo, tutti coloro che:

    * abbiano perso il posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o abbiano terminato il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato;
    * abbiano cessato l’attività di lavoro autonomo;
    * abbiano perso causa morte uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito di sostegno della famiglia;
    * abbiano ricevuto misure di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (Cig e Cigs).

    L’iniziativa delle banche

    Nonostante ci siano ancora più ombre che luci sul provvedimento, per il quale si attendono dettagli operativi e tecnici per fine novembre, alcuni istituti di credito avrebbero già preso l’iniziativa.
    E’ il caso del Gruppo Montepaschi (Banca Mps, Banca Antonveneta e Biverbanca), che, a partire da febbraio avrebbe già adottato la sospensione del mutuo per 12 mesi per i clienti che abbiano perso il lavoro o siano finiti in cassa integrazione.

    Dilazione anche per il credito al consumo. La finanziaria Consum.it (sempre Gruppo Mps) ha esteso la dilazione anche sui debiti acquisiti per l’acquisto di auto o mobili. La moratoria in questo caso vale però per un massimo di 6 mesi purchè il cliente sia in piena regola con i pagamenti nei precedenti 12.

    Sospensione più generosa invece a Vicenza, dove la Banca Popolare avrebbe predisposto una moratoria di 18 mesi per chi versi in particolari difficoltà economiche.

    Quanto costa la sospensione?

    Spetterà all’Abi stabilire come avverrà il recupero degli interessi maturati durante la sospensione.
    Nel caso di Mps gli interessi arretrati sarebbero stati spalmati sull’intero piano di ammortamento.
    Il cliente avrà dunque la possibilità di chiedere un allungamento del periodo di ammortamento e nello stesso tempo una rata adeguata al suo reddito attuale.

    Conti in tasca agli italiani

    Quanto costerà dunque ad una famiglia italiana posticipare il pagamento delle rate? Stando ai calcoli di Progetica se si considerasse un mutuo ventennale di 100.000 euro a tasso fisso stipulato nell’ottobre 2004 gli interessi maturati risulterebbero pari a 5.117 euro, mentre per un finanziamento a tasso variabile l’onere risulterebbe di 1.867 euro. Per lo stesso mutuo di durata decennale i costi risulterebbero rispettivamente di 3.124 e 1.256 euro.

  15. melina di laurenzio ha detto:

    Moratoria mutui e (forse) prestiti personali

    La conferma sull’avvio della moratoria anche per i prestiti personali ha sollevato non poche preoccupazioni per gli esiti futuri riguardo le attuali condizioni bancarie e i contratti ad esse corrispondenti.

    Dopo le ultime disposizioni introdotte per i prestiti aziendali e per i contratti alle imprese, con i prestiti personali si è voluta completare l’opera che dirigerebbe i mercati finanziari entro un periodo di maggiore operatività e positività, dove avverrebbe un congelamento dei debiti irrisolti a favore di un periodo di crescente stabilità dedicato a tutti i risparmiatori e alle aziende in difficoltà.

    La moratoria sui mutui dovrebbe innescarsi con l’avvento del 2010, per una durata di 12 mesi oltre i quali si ricominceranno a pagare normalmente le rate prestabilite. I debiti del 2010 confluiranno entro un piano regolatore smistato in 5 anni o in 10 anni, ma ciò verrà disposto a seguito di un’analisi circa la capienza distributiva delle banche. Una tale dispersione di capitale porterebbe senza dubbio a uno snellimento delle operazioni a vantaggio dei contraenti, eppure ciò addurrebbe a sostanziose perdite per le banche che ammonterebbero a più di 50 milioni di euro.

    Immortalata nel Piano Famiglie la moratoria sui mutui prevede di allacciarsi anche a determinate condizioni di sostenibilità finanziaria volte alle famiglie in rapporto alle operazioni di credito, inoltre si tenderà a migliorare quei rapporti esistenti con gli enti pubblici e privati per un recupero e un miglioramento degli strumenti d’incentivazione dedicati al progresso economico e sociale. Questi e altri dettagli verranno resi solo alla fine di novembre.

  16. guido santamaria ha detto:

    UNA MORATORIA di dodici mesi sulle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà con i pagamenti (circa 110mila secondo le stime). Il piano annunciato la scorsa settimana dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) sarà operativo da gennaio e punta a estendere a tutti gli istituti una serie di iniziative anti-crisi già praticate da alcune banche.

    QUALI SONO i soggetti potenzialmente interessati dalla sospensione per un anno dei rimborsi? Si tratta di quattro categorie ben definite. Innanzitutto persone che hanno perso il posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato oppure persone per le quali è scattato il termine del contratto di lavoro temporaneo tempo determinato.

    Ancora, persone per le quali è scattata la cessazione del lavoro autonomo o che hanno subìto un rovescio economico per effetto di un lutto e persone che hanno ricevuto sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (come la cassa integrazione). Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, l’iniziativa dovrebbe interessare circa 110mila famiglie, per un ammontare complessivo di 8 miliardi.

    NEL FRATTEMPO è atteso tra la metà e la fine di novembre un primo bilancio della moratoria per le aziende, dal quale si potrà capire l’impatto dell’analoga iniziativa che ha coinvolto il mondo delle imprese. E’ già al lavoro il tavolo di monitoraggio che dovrà fare da collettore di tutte le informazioni del territorio.

    Secondo l’Abi, l’impatto della moratoria può essere valutato tra i 30 e i 40 miliardi, vale a dire circa il 10-15 per cento dei mutui aperti da piccole e medie imprese. In base agli esiti delle verifiche in corso si vedrà se questi dati saranno confermati e soprattutto se l’adesione alla moratoria si stia traducendo in quella «boccata di ossigeno» auspicata dal Ministero dell’Economia al momento della firma dell’accordo.

  17. luisa grion ha detto:

    Mutui, rate sospese per 110 mila famiglie

    Un anno senza rate del mutuo da pagare, liberi di tirar fiato e concentrarsi sulle altre spese. E’ l’ offerta che l’ Abi, l’ associazione bancaria, mette sul piatto per aiutare le famiglie a basso reddito ad uscire dalla crisi.

    Una sorta di moratoria in attesa di tempi migliori, simile a quella che gli istituti hanno già offerto, ad agosto, alle aziende e che sarà concessa soloa determinate categorie. I criteri di fondo sono già stabiliti, anche se i dettagli sul come attuare la sospensione di 12 mesi saranno precisati dopo incontri con il governo, enti pubblici e privati, sindacati e associazioni di consumatori.

    Si comincerà, comunque, dal prossimo gennaio: lo stop alla rata riguarderà chi ha perso il posto o è in cassa integrazione, la famiglia che ha cessato la sua attività di lavoro autonomo o dove è morta la persona che percepiva il reddito principale, quello si cui si faceva affidamento per far quadrare i conti. Inclusi anche i precari che non si sono visti rinnovare il contratto a tempo determinato o i co.co.pro rimasti senza collaborazione.

    Secondo la stessa Abi a trovarsi in queste condizioni sono circa 110-130 mila famiglie e il «piano» (approvato dal comitato esecutivo dell’ Abi) dovrebbe raggiungere un valore complessivo di circa 8 miliardi. Poi bisognerà vedere se e come le banche vorranno aderire all’ invito dell’ associazione: non c’ è infatti alcun obbligo da parte loro ad applicare le disposizioni, anche se alcuni dei maggiori istituti di credito hanno giù dato il consenso (da Intesa San Paolo al Banco Popolare, Mps, Bpm, Popolare di Vicenza).

    L’ idea che sta all’ origine di questo provvedimento, ha spiegato il presidente dell’ Abi Corrado Faissola è quella di «rendere omogenei i diversi interventi realizzati sul territorio dalla nostre associate». Alcuni istituti, in realtà, nei mesi scorsi avevano già avviato operazioni simili per un periodo massimo di 18 mesi.

    E’ da tempo infatti che la recessione e la crisi del credito sia per le imprese che per le famiglie – pesa sul sistema dei prestiti e dei rimborsi. Sono aumentate le sofferenze (le difficoltà a riscuotere): 20 per cento in più in un anno; frena la quantità di crediti concessi ai privati (aumentati dell’ 1,4 per cento a settembre rispetto allo stesso mese del 2008), i tassi dei mutui hanno raggiunto un minimo del 3,22 per cento.

    La situazione è drammatica, spiegano le associazioni di consumatori che pur plaudono all’ iniziativa Abi, e certo la moratoria non basterà a sanarla. Adiconsum – convinta che una famiglia su cinque sia in condizioni tali da ottenere la sospensione delle rate – avrebbe preferito portare lo stop ai 18 mesi, «ma da qualche parte bisogna pur cominciare». Più critiche Federconsumatori e Adusbef che invitano le banche a fare di più e a «negoziare condizioni più favorevoli su interessi e durata dei mutui».

    Il Codacons chiede invece di allargare la moratoria a tutte le famiglie che dimostrino una reale difficoltà, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia stato licenziato, sia in cassa integrazione o abbia deciso di chiudere il negozio.

  18. tommaso mineo ha detto:

    Moratoria sui mutui, Altroconsumo: ancora troppi punti oscuri

    L’Abi ha annunciato la sospensione di 12 mesi di rate mutui per le famiglie in difficoltà. “Ma il Piano famiglie che le banche avevano anticipato alle associazioni di consumatori nei giorni scorsi parlava di una moratoria più ampia, non solo sui mutui ma anche su finanziamenti di credito al consumo”. E’ la denuncia di Altroconsumo che considera l’annuncio dell’Abi più uno spot pubblicitario che l’avvio di una vera iniziativa.

    Altroconsumo evidenzia il fatto che ci sono ancora molti punti da chiarire e si augura “che il piano definitivo, che dovrà essere approvato entro la fine del prossimo mese, renda più operative le misure e abbia una portata più ampia”.

    “Il grosso limite – scrive l’Associazione dei consumatori in una nota – è che si tratta di un accordo su base volontaria, cui le banche possono decidere autonomamente di aderire. Il dubbio è dunque che resti solo una buona intenzione e che poi il sostegno non arrivi veramente alle famiglie in difficoltà”. Altroconsumo giudicherà meglio la proposta, quando saranno definiti tutti gli aspetti tecnici: cosa succederà alle rate sospese? Sono previsti costi per il mutuatario a causa della sospensione? “Il rischio di pagare interessi su interessi è dietro l’angolo”.

    “Eppure – sottolinea Altroconsumo – una soluzione per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui esisteva già. Ed era stabilito per legge, non su base volontaria.

    La legge (n. 244 del 24 dicembre 2007) prevedeva il ricorso al fondo solidarietà mutui per la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi. I ministeri delle Finanze e della Solidarietà Sociale avrebbero dovuto emanare il regolamento. Sono passati quasi due anni e non si è fatto più nulla”.

  19. olindo cuzzocrea ha detto:

    La sospensione del pagamento delle rate avrà una durata di 12 mesi. Secondo stime bancarie, le famiglie interessate sono 110-120mila, per un valore complessivo di 8 miliardi di mutui residui.

    Il Piano famiglie, così è stata chiamata l’iniziativa, prevede la sospensione delle rate nei seguenti casi:
    – lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro;
    – lavoratore dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto è terminato;
    – lavoratore autonomo che ha cessato l’attività;
    – nucleo familiare in cui è deceduto uno dei componenti percettore del reddito di sostegno della famiglia;
    – lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

    Scaduta la moratoria, i titolari dei mutui ricominceranno a pagare le rate, ma le modalità di ricalcolo delle rate nno è stata ancora stabilita. Al momento sono allo studio due opzioni: spalmare sui successivi 5 anni gli importi del 2010 oppure su 10 anni.

    Nel primo caso si stima che i costi per il sistema bancario ammontino a circa 50 milioni di euro complessivi che raddoppierebbero nel caso in cui si decidesse ricalcolare il rimborso su 10 anni.

    Entro la fine di novembre l’Abi dovrebbe decidere quale soluzione intraprendere.

  20. fabio bonasera ha detto:

    MORATORIA MUTUI, IL CODACONS DENUNCIA LE BANCHE

    Il “Piano famiglie” approvato dall’Associazione bancaria italiana è pronto ad approdare sulla scrivania del procuratore della repubblica di Roma, oltre che al cospetto dell’Antitrust con l’accusa di pubblicità ingannevole.

    A denunciarne il contenuto sarà il Codacons, come si apprende dal sito online dell’associazione dei consumatori. Si tratta di una decisione maturata all’indomani della notizia secondo cui l’Abi – questo l’acronimo dell’Associazione bancaria – concorderà alle famiglie più disagiate, a partire dal gennaio 2010, la sospensione del pagamento dei mutui per un periodo di 12 mesi.

    Una moratoria che non convince i vertici Codacons, al punto da spingerli ad adire le vie legali, oltre che a ricorrere all’Antitrust. “Sulla moratoria dei mutui decisa dall’Abi – si legge in un comunicato stampa dell’associazione – il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Antitrust per pubblicità ingannevole, e alla Procura della Repubblica di Roma per verificare se esistano profili penalmente rilevanti, quali ad esempio il reato di abuso della credulità popolare.

    E’ inaccettabile, infatti, che l’Abi faccia finta di aver preso una iniziativa filantropica e caritatevole, unilaterale ed autonoma, per venire incontro, generosamente, alle esigenze delle famiglie italiane, quasi fossero un’associazione umanitaria”.

    Secondo il Codacons, il rimborso delle operazioni di mutuo per 12 mesi a beneficio delle famiglie disagiate non ha nulla di innovativo, né di caritatevole: “Esiste già – prosegue la nota – una legge dello Stato (non ancora applicata per responsabilità sia delle banche che del Governo che non ha ancora emanato il regolamento attuativo) che prevede la sospensione del mutuo per 18 mesi, e non 12 come hanno deciso le banche.

    Uno sconto unilaterale di 6 mesi, quindi, che va ad unico vantaggio degli istituti di credito”. Il Codacons è del parere che le condizioni poste dall’Abi per accedere alla moratoria siano più restrittive rispetto alla normativa. “Non basta più dimostrare semplicemente di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, ma occorre che la difficoltà dipenda da precise condizioni di fatto: perdita di posto di lavoro, cessazione dell’attività di lavoro autonomo, morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito di sostegno della famiglia, cassaintegrato”.

    Un’ultima stoccata, per voce del presidente Carlo Rienzi, l’associazione la riserva ai mass media: “Possibile che nessuna delle testate giornalistiche che hanno presentato come un grande risultato l’iniziativa dell’Abi abbia capito che la stessa è solo nell’interesse degli istituti di credito? Il beneficio della moratoria viene concesso a circa 130.000 famiglie, che sono poi quelle che già non riescono a pagare le rate del proprio mutuo e contro le quali le banche dovrebbero avviare una dispendiosa procedura esecutiva che aggraverebbe la qualità del loro portafoglio mutui”.

    Va ricordato che la deliberazione dell’Abi ha invece incassato l’approvazione dell’Adiconsum. “Certamente – rileva il segretario generale, Paolo Landi – è una decisione positiva che noi stessi avevamo sollecitato e proposto all’Abi per le note difficoltà delle famiglie, soprattutto per coloro che sono in cassa integrazione o che hanno perso il posto di lavoro.

    Il provvedimento poteva essere anche anticipato di qualche mese ma non ne facciamo un problema. Credo che adesso ci sia l’esigenza che tutte le banche aderiscano a questa iniziativa. Ci attiveremo perché le famiglie entrino a conoscenza di questa possibilità e quelle in possesso dei requisiti possano chiedere il rinvio del pagamento come un proprio diritto”.

  21. andrea glisenti ha detto:

    Piano famiglie: sospensione provvisoria del mutuo

    Il mattone si fa più leggero per le famiglie in crisi. Approvato negli scorsi giorni il nuovo “Piano Famiglie” dal Comitato Esecutivo dell’Abi, dovrebbe introdurre alcune azioni necessarie a coordinare ed estendere le misure già in atto a sostegno dei rapporti di credito con le famiglie in difficoltà a seguito della crisi.

    La sospensione delle rate

    Pietra angolare del piano anti-crisi per il sostegno al credito la sospensione per 12 mesi delle rate del mutuo. A poter beneficiare della sospensione del rimborso delle operazioni di mutuo saranno le famiglie disagiate colpite da uno dei seguenti eventi:

    * perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato;
    * cessazione dell’attività di lavoro autonomo;
    * morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito di sostegno della famiglia;
    * interventi di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (Cig e Cigs).

    Il provvedimento sarà operativo a partire da gennaio 2010 e sarà a discrezione dei singoli istituti di credito aderire o meno alle misure agevolative.

    Un obiettivo importante

    Il piano di intervento si colloca in un progetto di sostegno al credito più ampio, che si pone i seguenti obiettivi:

    * innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie, adottando una misura di sospensione dei rimborsi di mutui in essere per i nuclei in situazioni di difficoltà oggettiva;
    * gestire il confronto con i principali interlocutori pubblici e privati;
    * coordinare e comunicare efficacemente gli strumenti di incentivazione già esistenti, molti dei quali costruiti in partnership con le pubbliche amministrazioni.

    Su un totale di 1,1 milioni di famiglie povere e indigenti presenti in Italia, secondo le ultime rilevazioni dell’Istat (diffuse a luglio e relative al 2008), quelle interessate dalla sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto di casa potrebbero essere – secondo primissime stime bancarie – 110mila, per un valore complessivo di 8 miliardi di mutui erogati.

  22. FRANCA ha detto:

    salve, posso dire una cosa anche io sul quello che ha detto la mia banca quando le ho chiesto se potevo aderire alla sospensione del mutuo visto che sono in cassa integrazione? ebbene non ne sapevano niente del decreto e ho dovuto inviare dei link alla signora addetta allo sportello e poi dopo giorni che li scocciavo mi hanno detto che ancora non c’erano le direttive! allora io dico ma siamo in crisi ora o lo chiediamo quando la crisi sarà passata? ma mi hanno detto la verità o la mia banca diciamo ci marcia? volevo avere risposte ma non me ne hanno date se non chè di stare zitta e di farmi passare per visionaria… sapete aiutarmi? grazie

    • weblog admin ha detto:

      Franca, per capire qual è la situazione al momento sulla possibilità di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati, disoccupati e famiglie in difficoltà, suggerisco di leggere questo articolo.

  23. manuela ha detto:

    si puo’ chiedere la sospensione del mutuo anche in cassa integrazione ordinaria all’80%

    grazie
    manuela

  24. Giuseppe ha detto:

    Ho un mutuo con la banca MPS, nei giorni scorsi mi sono recato per chiedere la sospensione del mutuo per la durata di 6 mesi, mi hanno risposto che non ci sono problemi ma mi hanno calcolato degli interessi di circa 3 mila euro da suddividere sulle rate. Tutto questo mi è sembrato strano e assurdo dopo aver letto delle Vs. risposte e da quanto previsto dall’accordo legge 2 /2009 la quale non prevede spese amministrative o notarili.
    La banca può chiedermi degli oneri aggiuntivi?
    grazie,
    Cordiali Saluti Giuseppe

    • weblog admin ha detto:

      Bisogna attendere che il MEF (Ministero Economia e Finanze) pubblichi il decreto attuativo dell’accordo. Cioè le regole che disciplinano l’accordo.

      Solo allora sapremo se è giusta o meno l’applicazione degli interessi al periodo di sopensione. Ma, a giudicare da come sono andate le cose con la rinegoziazione Tremonti, ho il sospetto che in banca abbiano ragione.

      Io non amo le banche. Tuttavia, non è nemmeno condivisibile la pretesa che siano dei soggetti privati a dover sostenere i costi della moratoria.

      Per questa ragione il governo Prodi aveva stanziato dei fondi (venti milioni di euro) con i quali sarebbero stati pagati gli interessi relativi al periodo di sospensione del pagamento delle rate. Fondi che adesso non ci sono più.

  25. Ahmed ha detto:

    A sentir di questo Bando ero molto felice,sono padre di famiglia in cassaintegrazione, mi sono presentato alla mia banca unicredi per la richiesta di sospensione pagamento delle rate,tutto andava benissimo, ero convinto di essere contattato in breve, effettivamente sono stato contato dalla banca.

    La banca mi informa che la richiesta non é stata accettata per un motivo: sono in cassa integrazione di piu di due mese, sto facendo la domanda dove il vero ‘Accordo ABI MEF – Sospensione del pagamento delle rate del mutuo per lavoratori in CIG, licenziati ed aventi diritto al bonus famiglia’o quello che dicono loro…

  26. federica ha detto:

    se non si paga già il mutuo da un anno senza aver fatto la richiesta del bonus, perchè non a conoscenza, si può far la richiesta lo stesso?la accettano?

    • weblog admin ha detto:

      Avere i requisiti che danno accesso al bonus famiglie dovrebbe costituire condizione sufficiente al diritto di sospendere il pagamento del mutuo. Questa condizione non sembra però essere necessaria.

      In altre parole avrà diritto a sospendere il pagamento delle rate del mutuo anche il cassintegrato e/o, a maggior ragione, il licenziato che non fruisce della cassa integrazione guadagni.

      In ogni caso, però, discutere adesso dei requisiti per l’accesso al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo serve a poco.

      Come cerco di comunicare, anche in questa pagina ed inutilmente, bisogna aspettare la pubblicazione della circolare attuativa da parte del MEF. Doveva essere pronta il 29 marzo ma non si è visto ancora nulla.

  27. alessandro ha detto:

    salve,sono un cassaintegrato,mi sono rivolto alla mia banca “carichieti madonna delle piane”per la sospensione delle rate e mi hanno risposto che sono tutte sciocchezze,volevo sapere se a oggi questo decreto è stato firmato,e come posso fare per risolvere qualcosa di concreto.grazie

    • weblog admin ha detto:

      Il Ministero dell’Economia non ha ancora emanato il decreto attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa previsto dalla legge finanziaria 2008. Un ritardo non indifferente perché è anche a questo Fondo che ci si appoggerà per la sospensione delle rate prevista dal Protocollo d’intesa sui Tremonti bond. La legge 2/2009 dava tempo fino al 29 marzo al Ministero per l’approvazione del decreto: ci auguriamo arrivi al più presto. Anche perché darebbe una protezione ulteriore e più ampia ai mutuatari in difficoltà. Infatti, al Fondo possono accedere tutti i mutuatari indipendentemente dalla banca con cui hanno acceso il finanziamento e il mutuatario in difficoltà (secondo le modalità che verranno indicate dal decreto attuativo) potrà chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 18 mesi) con proroga della durata del contratto di mutuo.

      Il 29 marzo è passato, ma non resta che attendere.

      Solo quando le regole saranno scritte nero su bianco potremo capire chi ha diritto alla sospensione del pagamento delle rate.

  28. il promotore mutui ha detto:

    Le banche si impegnano a sospendere per almeno 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo ai dipendenti che hanno perso il lavoro e ai cassintegrati. È uno degli impegni più importanti che gli istituti di credito hanno preso per accedere ai Tremonti bond, le obbligazioni bancarie sottoscritte dallo Stato per dare liquidità al sistema bancario in difficoltà e che prevedono una remunerazione tra il 7,5% e l’8,5% (legge 2/2009). Nel Protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi tra Abi e Ministero del Tesoro, le banche si sono impegnate anche ad assicurare credito alle piccole e medie imprese “a condizioni non penalizzanti” e a introdurre criteri di “eticità e trasparenza” per gli stipendi dei propri manager. Ogni banca interessata ai Tremonti bond, al momento i colossi italiani Banco Popolare, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, dovrà firmare singolarmente il protocollo col Ministero.

    Rate sospese per chi perde il lavoro
    Per le famiglie in difficoltà con il mutuo a causa della perdita o della sospensione (cassa integrazione) del lavoro, il Protocollo prevede la possibilità di ottenere dalla banca la sospensione per almeno 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo senza spese a carico del mutuatario, ma con la semplice traslazione del periodo di rimborso. Per esempio, se il mutuo scade a dicembre 2015, la fine del mutuo sarà posticipata a dicembre 2016. Se nel periodo di sospensione delle rate il lavoratore è reintegrato al lavoro oppure trova una nuova occupazione, la sospensione si conclude in anticipo. Questa opportunità riguarda solo i mutui accesi per l’acquisto dell’abitazione principale e si estende anche al caso in cui non sia il mutuatario ma un componente del suo nucleo familiare a perdere il lavoro dipendente o ad essere posto in cassa integrazione.

    In attesa del fondo di solidarietà
    Resta, però, un nodo su questo provvedimento che speriamo venga presto sciolto. Il Ministero dell’Economia non ha ancora emanato il decreto attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa previsto dalla legge finanziaria 2008. Un ritardo non indifferente perché è anche a questo Fondo che ci si appoggerà per la sospensione delle rate prevista dal Protocollo d’intesa sui Tremonti bond. La legge 2/2009 dava tempo fino al 29 marzo al Ministero per l’approvazione del decreto: ci auguriamo arrivi al più presto. Anche perché darebbe una protezione ulteriore e più ampia ai mutuatari in difficoltà. Infatti, al Fondo possono accedere tutti i mutuatari indipendentemente dalla banca con cui hanno acceso il finanziamento e il mutuatario in difficoltà (secondo le modalità che verranno indicate dal decreto attuativo) potrà chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 18 mesi) con proroga della durata del contratto di mutuo.

    • Daria ha detto:

      Oggi sono stata in banca, in quanto mio marito ha perso il lavoro e avrà pagata la disoccupazione fino a settembre, mi hanno detto che a noi non spetta la possibilità di sospendere le rate del mutuo perchè abbiamo stipulato nel 2003, secondo loro la legge è applicabile solo per i mutui stipulati negli ultimi due anni. E’ vero?

    • weblog admin ha detto:

      Bisogna attendere il decreto attuativo. In quello ci saranno scritte le regole, cioè chi ha diritto e chi non. Non capisco come gli impiegati della tua banca già sappiano tutto… Ripeto, adesso nessuno può dire.

      Appena sarà disponibile il testo del decreto attuativo allora ne riparleremo!!

  29. daniele ha detto:

    ma se uno sta facendo la cassa integrazione a rotazione? Non lavoro per un mese poi torno per 15 giorni poi mi rimettono in cassa integrazione per altre tre settimane poi riritorno a lavoro per 5 giorni ecc.? In quel caso è valida lo stesso la sospensione del mutuo per un anno ?

    • weblog admin ha detto:

      Resta un nodo su questo provvedimento che speriamo venga presto sciolto. Il Ministero dell’Economia non ha ancora emanato il decreto attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa previsto dalla legge finanziaria 2008. Un ritardo non indifferente perché è anche a questo Fondo che ci si appoggerà per la sospensione delle rate prevista dal Protocollo d’intesa sui Tremonti bond. La legge 2/2009 dava tempo fino al 29 marzo al Ministero per l’approvazione del decreto: ci auguriamo arrivi al più presto. Anche perché darebbe una protezione ulteriore e più ampia ai mutuatari in difficoltà. Infatti, al Fondo possono accedere tutti i mutuatari indipendentemente dalla banca con cui hanno acceso il finanziamento e il mutuatario in difficoltà (secondo le modalità che verranno indicate dal decreto attuativo) potrà chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 18 mesi) con proroga della durata del contratto di mutuo.

      Dunque Daniele, alla tua domanda si potrà dare adeguata e certa risposta solo dopo l’approvazione e pubblicazione del decreto attuativo.

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