Mutuo con rate non pagate e sentenza della cassazione

Rate mutuo che non riesco più a pagare

Non riesco più a pagare le rate del mutuo con la Banca già da diversi mesi (mutuo acceso per l'acquisto di terreno e di un immobile come bene societario).

La Banca, in qualità di creditore, ha diritto a chiedere il riscatto anticipato di una mia Assicurazione Vita (Assicurazione che non si basa su fondi azionari, ma che ha carattere di risparmio previdenziale) stipulata prima di qualsiasi atto esecutivo della Banca?

Ho letto la seguente sentenza, che, però, capisco riferirsi ad un caso di fallimento e di curatore fallimentare; nel mio caso, invece, non ci sono altri creditori oltre alla Banca.


Sentenza numero 8676 del 25 gennaio - 26 giugno 2000 - CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Prima Civile - Presidente Senofonte - Relatore Plenteda

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina con decreto 9/7/l998 respinse il reclamo di Montefusco Luigi - dichiarato fallito da quel tribunale - avverso il decreto del giudice delegato del fallimento, che aveva disposto l'acquisizione all'attivo fallimentare delle somme versate o da versare da parte di una compagnia di assicurazioni,  per una polizza vita stipulata dal fallito in proprio favore, in caso di sua sopravvivenza, e in favore degli eredi in caso di morte autorizzando il curatore al riscatto.

Ritenne il tribunale che il curatore avesse titolo a subentrare nel contratto di assicurazione;  che fosse acquisibile alla massa qualunque utilità, comprese quelle retraibili dalla pendenza di tale contratto;  che la impignorabilità stabilita dall'articolo 1923 del codice civile non sia opponibile al curatore, subentrato al fallito, ma ai terzi;  che, infine, non trovi applicazione l'articolo 46 numero 2 L.F.,  giacché le finalità previdenziali considerate dalla norma,  concepite in favore degli eredi, non si erano realizzate e trattavasi, pertanto, di un mero accumulo di esborsi recuperabili alla massa.
Da questo ragionamento giuridico pare ne consegua che se vi sono contratti di assicurazione in corso alla data di dichiarazione di fallimento dell'assicurato o del contraente che non sono ancora stati attivati dal verificarsi dell'evento assicurato, il curatore fallimentare può esercitare il diritto di riscatto e far ricomprendere le somme percepite dell'attivo fallimentare.

Impignorabilità e mutuo

La sentenza da lei riportata, rafforza la sua posizione quando sancisce che la impignorabilita stabilita dall'articolo 1923 del codice civile non è opponibile al curatore, subentrato al fallito, ma ai terzi.

La Cassazione ha ritenuto non censurabile l'autorizzazione al riscatto della polizza da parte della curatela decisa dai giudici del Tribunale di Latina.

Ma fissa dei paletti, stabilendo implicitamente che il riscatto della polizza e l'acquisizione delle somme da esso derivanti non può essere esercitato da un qualsiasi creditore terzo.

22 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini




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