Mutuo non concesso a causa di una iscrizione in crif per debito non rimborsato

Mutuo non concesso per sofferenza pregressa

Un cliente viene da me e mi richiede un mutuo, io vado in banca ed eseguo la richiesta di mutuo, la banca successivamente controlla in cr / crif, mi chiama e mi comunica che il cliente ha una sofferenza pregressa relativa ad un debito di 8000 euro.

Chiamo tempestivamente la società di recupero crediti che mi assicura un saldo e stralcio a 6000 euro con conseguente cancellazione delle segnalazioni di cattivo pagatore per il mio cliente.

Il cliente non ha problemi di soldi e paga i 6000 euro (ne avrebbe pagati anche 8000 tranquilamente); prendiamo il bonifico e lo mandiamo alla società di recupero crediti e questa ci rilascia la carta scritta che il debito è stato estinto e che verrà "ripulita" la banca dati.

Portiamo la carta in banca convinti che tutto si sia risolto e dopo 6 giorni ci richiama la banca diecendoci che devono rifiutare la richiesta di accettazione del mutuo poiche risulta in banca dati che: ”il debito risulta estinto ma viene segnalato con passaggio di perdite”.

Ora:

a) sono disponibile a pagare anche i 2000 euro mancanti, ma se li pago la banca dati si aggiorna a fine mese cancellandomi definitivamente lo storico e quindi anche le perdite o bisogna aspettare 2 mesi;

b) posso denuciare la mancanza di lealtà da parte della società di recupero crediti a qualche ente es adusbef / banca d'italia / garante della praivacy - o avviare una procedimento penale, visto che si sono presi i loro soldi ma non hanno messo in chiaro fin da subito che dovevamo estinguerlo tutto il debito (il cliente non ha problemi di soldi) per la cancellazione totale ed immediata delle banche dati del nominativo del mio cliente.

Mi trovo con un cliente pieno di soldi, un cavillo dove si attacca il deliberante che ha potere di firma della banca e gradirei risolvere il problema in tempi brevi.

Attendo fiducioso una sua posizione, o una scappatoia per fare contenti tutti e ottenere noi il mutuo.

Mutuo negato per segnalazioni pregresse in crif

Anche se pagasse i rimanenti 2000 euro, il suo cliente resterà iscritto alla CRIF per altri due anni dalla data di avvenuto pagamento.

Come risulta da questa tabella.

tempi massimi

Il garante della Protezione dei dati personali, meglio conosciuto come Garante per la Privacy è molto attento su questi temi, avendo più volte ribadito, accogliendo numerosi ricorsi, il così detto "diritto all'oblio del debitore"

Ora, io non le suggerisco di promuovere cause legali, ma le consiglio di ricorrere al Garante della Privacy.

La CRIF è forte con i deboli, ma debolissima con il Garante. Non cancella mai nessuno quando decide di farlo. Ma appena il debitore ricorre al Garante, paga le spese e provvede immediatamente alla cancellazione.

Le mie non sono chiacchiere ma dati di fatto dimostrabili.

E passo alla dimostrazione.

Provi ad andare nella sezione ricerca sul sito del Garante per la Protezione dei dati Personali(conosciuto anche come Garante per la Privacy)

Inserisca CRIF nella casella "Per parole:"

Scelga invece "Decisione sui ricorsi" nel menù TIPI di documento

Quindi clikki sul tasto CERCA NEL SITO

Nelle numerose decisioni che verranno selezionate dalla ricerca, leggerà quasi sempre:
Provvedimento del ....

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

omissis ....

RITENUTO

di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ragione dell'intervenuta cancellazione dei dati dall'archivio di Crif S.p.A. a seguito della specifica richiesta del ricorrente;

omissis ....

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Crif S.p.A. e xxxxx, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Dunque, non le resta che leggere le modalità di inoltro e presentare, al più presto, ricorso al Garante per la Privacy per le decisioni di competenza relative al suo caso.

Solo così sarà sancito un suo diritto sacrosanto (a cui il Garante tiene in modo particolare): IL DIRITTO ALL'OBLIO.

7 Novembre 2012 · Lilla De Angelis




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