Mutuo e prestito negati – l’istanza al Prefetto

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Osservatorio sull'erogazione del credito - mutui e prestiti negati da banche e finanziarie senza adeguata motivazione

Dopo l’esperienza dell'Osservatorio sul credito, durata un anno e mezzo e chiusa a settembre del 2010, adesso, grazie al decreto liberalizzazioni, il Prefetto potrà segnalare all'Arbitro bancario problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.

Sarà infatti costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi a partire dal 21 maggio 2012, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

All'Osservatorio parteciperanno due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio parteciperanno altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non darà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

L'Osservatorio monitorerà l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate.

L'Osservatorio semestralmente elaborerà le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizzerà l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formulerà eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che verrà messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

L'Osservatorio promuoverà la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnalerà all'Arbitro bancario finanziario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avverrà a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto avrà invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito.

L'Arbitro si pronuncerà non oltre trenta giorni dalla segnalazione su mutuo o prestito negati senza motivo

Le nuove norme, quindi, prevedono nello specifico la possibilità, per qualsiasi operatore economico che si trova di fronte a problemi riguardanti l’erogazione di servizi bancari e finanziari, di rivolgere una istanza in forma riservata al Prefetto della provincia nella quale lavora. Ricevuta l’istanza, il Prefetto, provvederà ad invitare la banca a dare spiegazioni sul merito creditizio del richiedente e, se lo ritiene necessario (per via del fatto che il rifiuto non potrebbe sussistere in base ai requisiti posseduti dall'azienda richiedente il credito) può segnalare il caso all'Arbitrio bancario finanziario (ABF), che a sua volta dovrà pronunciarsi entro un mese.

Il Prefetto potrà effettuare un intervento immediato di "moral suasion" sulla banca; l’istituto di credito chiamato a fornire risposta all'invito del Prefetto potrebbe presumibilmente ripensare un atteggiamento di immotivata chiusura; qualora questa prima fase non funzioni, il Prefetto segnalerà il caso all'Arbitro Bancario Finanziario.

La procedura di segnalazione all'ABF su mutui e prestiti negati

L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, numero 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, numero 62, prevede quanto segue:

Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

La disciplina contenuta nell'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, prevede che la procedura di ricorso all'ABF sia avviata a seguito della segnalazione del prefetto. Rimane fermo il diritto del cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

La legge comporta la deroga alle procedure ordinarie in relazione al ruolo assegnato ai prefetti nella procedura davanti all'Arbitro Bancario Finanziario e al termine di 30 giorni entro il quale deve essere assunta la decisione; nei paragrafi successivi si riportano le regole speciali che conseguono direttamente alla previsione di legge e quelle rese necessarie da esigenze di coordinamento di quest'ultima con la disciplina generale sull'ABF. Rimane ferma, in quanto non espressamente derogata dalla legge, la disciplina sull'ABF contenuta nell'articolo 128-bis del TUB, nella deliberazione del CICR 29 luglio 2008, numero 275, e nelle presenti disposizioni.

Ove non diversamente specificato, rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono al cliente oneri e diritti nell'ambito della procedura.

Il ricorso all'ABF su mutuo e/o prestito negato è avviato dal Prefetto

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal prefetto, che a tal fine trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione contenente la seguente documentazione:

  1. l'istanza con la quale il cliente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni, chiede al prefetto di avviare la procedura prevista dall'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1;
  2. l'invito a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito che il prefetto ha formulato alla banca ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1;
  3. la risposta della banca all'invito indicato alla lettera b), nella quale essa è tenuta a formulare osservazioni anche sugli eventuali rilievi sollevati dal cliente o dal prefetto;
  4. una relazione con la quale il prefetto motiva le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione all'ABF e riporta l'oggetto del ricorso.

Qualora il prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha avuto modo di esprimere le proprie difese nella risposta di cui al punto c), il prefetto acquisisce le controdeduzioni della banca su tali aspetti, ne tiene conto ai fini della relazione e le invia alla segreteria tecnica, unitamente alla documentazione indicata ai punti precedenti.

Il prefetto può effettuare la segnalazione all'ABF anche se la banca non fornisce la risposta prevista al punto c) o le controdeduzioni indicate al punto d) entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta ovvero entro il diverso termine fissato dall'Amministrazione degli Interni.

La segnalazione del prefetto è inviata contestualmente al cliente e alla banca.

Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso avverso la banca o la finanziaria che ha negato il finanziamento

La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita le funzioni previste dalla sezione IV, paragrafo 1. Essa, in particolare, cura la formazione del fascicolo, che comprende la relazione del prefetto, da sottoporre ai componenti del collegio.

Qualora la segreteria tecnica ravvisi l'esigenza di integrazioni ovvero quando il presidente rilevi irregolarità sanabili o l'incompletezza della documentazione, viene fissato il termine per la regolarizzazione o per le integrazioni necessarie.

Il collegio si pronuncia sulla segnalazione del prefetto entro 30 giorni dalla data della sua ricezione da parte della segreteria tecnica. Tale termine può essere sospeso una o più volte, in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 30 giorni.

La segreteria tecnica comunica la decisione sul ricorso alle parti, e, per conoscenza, al prefetto.

Come chiedere l'intervento del Prefetto per mutui e prestiti negati, senza motivo, da banche e finanziarie

Il decreto "liberalizzazioni" (convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, numero 62) ha messo dunque a disposizione dei cittadini utenti dei servizi bancari e finanziari un ulteriore strumento di tutela che è possibile utilizzare nel momento in cui si riscontrano ingiustificati e non motivati problemi di accesso al credito (diniego di erogazione per mutui e finanziamenti, revoca di finanziamenti, inasprimento delle condizioni contrattuali).

Il cliente, infatti, può ora rivolgersi al Prefetto e lamentare, in forma riservata, il particolare e non motivato "trattamento" di cui è stato oggetto. Il Prefetto inviterà la banca a fornire, entro 30 giorni, una risposta articolata sul merito creditizio e sui motivi di doglianza avanzati dal cliente. Portata a termine l'istruttoria, il Prefetto potrà segnalare l’eventuale abuso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che adotterà le opportune decisioni di merito. Si tratta di un efficace sistema di composizione stragiudiziale delle controversie relative all'erogazione del credito.

La procedura di ricorso al Prefetto prevede una serie di fasi.

  1.  istanza dell'interessato, di carattere riservato, inoltrata al Prefetto per mezzo di posta elettronica certificata;
  2. invito del Prefetto alla banca, volto a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
  3.  risposta della banca contenente le proprie osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
  4.  invio, a cura del Prefetto, alla segreteria tecnica del collegio ABF territorialmente competente e contestualmente anche all'interessato e alla banca, di una relazione contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario; l'invio di detta relazione potrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta della banca.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione, la predetta segreteria tecnica sottopone la segnalazione all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La stessa decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

Gli interessati potranno trasmettere istanza, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata relativa alla prefettura territorialmente competente.

La modulistica da utilizzare per l'istanza al Prefetto

modulo per istanza al prefetto - mutuo e prestito negato

29 Maggio 2012 · Giuseppe Pennuto




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