Il notaio incaricato dal mutuatario risponde del danno causato alla banca per l’incompleta informazione fornita nella stipula di un contratto di trasferimento immobiliare
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, tra gli obblighi del notaio, a cui sia richiesta la stipula di un contratto di trasferimento ...
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, tra gli obblighi del notaio, a cui sia richiesta la stipula di un contratto di trasferimento immobiliare, vengono ricondotte le attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, ed in particolare il compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, sussistendo altrimenti la responsabilità da inadempimento del professionista nei confronti di tutti i contraenti dell’atto rogato.
Certamente, con riguardo all'attività istruttoria concernente un mutuo ipotecario, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e le visure dei registri immobiliari, in quanto funzionali alla corretta informazione del cliente sulla convenienza dell’atto, fanno parte dell’oggetto della prestazione d’opera notarile.
La relazione notarile preliminare redatta nel corso di un’istruttoria di un mutuo bancario determina, in ogni caso, l’assunzione di obblighi non soltanto nei confronti del mutuatario, il quale abbia da solo dato incarico al notaio di effettuare le visure, ma pure nei confronti della banca mutuante. Il danno causato al mutuante per l'inesatta o incompleta informazione contenuta nella relazione notarile preliminare sarà quindi da parametrare sulla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato.
In particolare, l'esistenza di un eventuale vincolo archeologico sull'immobile, che concorre certamente alla configurazione giuridica della proprietà ed incide negativamente sul valore di mercato del bene coinvolto, rientra nel contenuto obbligatorio informativo della relazione notarile preliminare redatta nel corso dell’istruttoria di un mutuo bancario ipotecario.
Quelli appena riportati costituiscono i contenuti sintetici della sentenza 9320/16 della Corte di cassazione.