Contratto di mutuo con fideiussione e principio di proporzionalità della garanzia fideiussoria

Contratto di mutuo con fideiussione - vorrei chiedere l'applicazione del principio di proporzionalità fra debito esistente e garanzia prestata

Sono mutuatario di un contratto di mutuo fondiario dell’importo di 150 mila euro con garanzia ipotecaria di 250 mila euro.

L’ipoteca grava su un immobile e su un fondo rustico.

Il mutuo è inoltre garantito da una fideiussione fino alla concorrenza dell’importo massimo di 225 mila euro.

Ad oggi, ho già corrisposto circa il 35% del debito.

A fronte della diminuzione dell’esposizione debitoria, posso richiedere alla banca di “svincolare” il fideiussore? E, in caso di prevedibile diniego, posso invocare la violazione del principio di proporzionalità tra il debito esistente e le garanzie prestate?

Il diritto di chiedere applicazione del principio di proporzionalità fra garanzie prestata e debito residuo

Una volta che sia stata prestata garanzia in favore del debitore principale, se nel corso del rapporto e alla luce di eventi sopravvenuti (come, ad esempio, la parziale estinzione anticipata del debito) deve trovare applicazione il principio di proporzionalita’ delle garanzie rispetto all’entita’ del debito residuo.

Il Testo Unico Bancario gia’ sancisce il diritto dei debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, ad una riduzione proporzionale della somma iscritta e ad ottenere la parziale liberazione di uno o piu’ immobili ipotecati quando risulti che i rimanenti beni vincolati “costituiscono una garanzia sufficiente” alla copertura del debito residuo.

La norma appena indicata ha la funzione di mantenere, nel corso del finanziamento, un rapporto di adeguata proporzionalita’ tra il valore e l’estensione dell’ipoteca, da un lato, e la somma dovuta, dall’altro.

Il principio in questione e’ stato talora invocato, nella giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, anche con riferimento a casi rispetto ai quali la condotta della banca e’ stata ritenuta meritevole di censura, per avere essa ecceduto nel pretendere la costituzione di garanzie da parte del cliente e la censura e’ stata, appunto, motivata sulla base dell’esistenza di un principio generale di proporzionalita’ delle garanzie creditorie rispetto all’entita’ del debito a cui si accede.

Dell’applicabilita’ del principio di proporzionalita’, anche all’importo garantito da fideiussione, si e’ fatto interprete l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 524/14.

In conclusione, per quanto attiene il caso da lei esposto, l’importo massimo garantito dal fideiussore, su richiesta di quest’ultimo, dovrebbe attestarsi al 150% del capitale residuo (non sarebbe ammesso il recesso del fideiussore, visto che ancora sussiste una esposizione debitoria).

12 Febbraio 2015 · Roberto Petrella