Mutuo e assicurazione vita – Regolamento ISVAP

Mutuo e assicurazione vita - Regolamento ISVAP

L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con legge 24 marzo 2012, numero 27, prevede che nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche ed agli intermediari finanziari stessi.

Il cliente è in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che deve essere accettata dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Il secondo comma dell'articolo 28 demanda all'ISVAP la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita richiamato dal comma 1.

Il Regolamento individua i contenuti minimi di tale contratto di assicurazione sulla vita con l'obiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra le offerte e nella ricerca della polizza più conveniente. I contenuti minimi rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, che potrà scegliere di stipulare una polizza con condizioni di assicurazione di maggiore favore e più rispondenti alle proprie esigenze.

Il Regolamento si compone di 5 articoli:

L'articolo 1 indica i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita. Come offerta base viene individuata la forma assicurativa della temporanea per il caso di morte a capitale decrescente in presenza di un piano di ammortamento, oppure a capitale costante per il credito al consumo che non prevede un piano di ammortamento predefinito (ad esempio per le carte di credito revolving). Come detto, è possibile in ogni caso per il cliente stipulare una polizza che preveda condizioni diverse e maggiormente rispondenti alle proprie esigenze, ad esempio un capitale costante che offra agli eredi un surplus rispetto a quanto dovuto per l'estinzione del debito residuo.

La prestazione assicurativa base dovuta in caso di decesso dell'assicurato deve essere pari o in linea con il debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. La previsione di un capitale assicurato "in linea" con il debito residuo del finanziamento è stata introdotta per tener conto di forme di ammortamento del debito residuo non perfettamente coincidenti con il piano di ammortamento del capitale offerto dalla polizza di assicurazioni sulla vita, definito al momento dell'emissione del contratto. Si prevede inoltre che la polizza, oltre all'erogazione del capitale caso morte, possa offrire - qualora nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione del decesso e la liquidazione del capitale, necessario alla gestione amministrativa, vengano a scadenza delle rate del mutuo o del credito al consumo - l'immediata liquidazione di tali rate, salvo successivo conguaglio in sede di liquidazione definitiva.

Ciò consente di offrire ai beneficiari una risposta alle più immediate esigenze che seguono il decesso dell'assicurato/debitore.

L'Autorità ha ritenuto di indicare le limitazioni della prestazione che possono essere previste nella tipologia di polizze sulla vita oggetto del Regolamento. Le uniche esclusioni dalla garanzia che possono essere inserite sono quelle previste dal codice civile; tuttavia, tenuto conto di alcune osservazioni pervenute in fase di pubblica consultazione riguardanti la riassicurazione dei rischi oggetto del Regolamento, sono ammesse limitazioni anche per il decesso dovuto a rischi catastrofali.

Per quanto riguarda la durata si prevede che il contratto assicurativo debba avere di base una durata pari a quella del mutuo o del credito al consumo. Al fine di consentire la più ampia scelta per il consumatore, si prevede che la durata del contratto assicurativo possa essere anche inferiore o superiore a quella del mutuo o del credito al consumo. Nel preventivo andrà indicata, a fini di confrontabilità, una durata del contratto assicurativo pari alla durata del finanziamento. Il cliente potrà in ogni caso scegliere, qualora richiesta dall'ente finanziatore e più rispondente alle proprie esigenze, una durata diversa.

Relativamente alla periodicità del pagamento del premio si prevede la possibilità di pagamento di un premio anticipato in unica soluzione o di un premio annuo, frazionabile in sottoperiodi.

Per i costi gravanti sul premio è stata ripresa la disciplina introdotta con il Regolamento ISVAP numero 35 del 26 maggio 2010, prevedendo l'indicazione nel contratto dell'ammontare dei costi sostenuti dal cliente nel corso della durata contrattuale, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.

Per quanto riguarda le modalità di verifica dello stato di salute del cliente, il contratto deve indicare i casi in cui è richiesta la visita medica, i costi, i soggetti sui quali ricadono e i casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato può essere effettuato tramite la compilazione del questionario anamnestico.

Per quanto riguarda la disciplina relativa al periodo di carenza, ossia il periodo iniziale del contratto in cui la copertura ha un effetto limitato, si prevede l'esclusione della carenza in caso di visita medica ed un limite massimo di carenza di 90 giorni per gli altri casi.

Il Regolamento prevede che il cliente designi liberamente il beneficiario o vincolatario del contratto di assicurazione sulla vita. In linea con quanto previsto dal Provvedimento ISVAP numero 2946 del 2011, la banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

Il contratto di assicurazione sulla vita deve indicare le modalità di denuncia del decesso e la documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale assicurato nonché i tempi di liquidazione dello stesso, che non potranno in nessun caso superare i 30 giorni.

Sono state fornite indicazioni sull'estinzione anticipata e sul trasferimento del mutuo immobiliare o del credito al consumo in linea con la disciplina introdotta con il citato Regolamento ISVAP numero 35/2010. In particolare in caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, l'impresa, in caso di pagamento di un premio unico, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituisce all'assicurato - secondo le modalità di cui al Regolamento ISVAP numero 35/2010 - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Il cliente ha la facoltà di richiedere, in alternativa, la prosecuzione della polizza fino alla scadenza a favore, eventualmente, di un nuovo beneficiario designato.

Nell'ipotesi di trasferimento del mutuo immobiliare, in caso di pagamento di un premio unico, l'impresa, deve restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare. Il rimborso del premio dovrà avvenire secondo le modalità di cui al Regolamento ISVAP numero 35/2010.

Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato.

Il contratto dovrà indicare il diritto di recesso per l'assicurato riportando le modalità e la tempistica per l'esercizio di tale facoltà. Il termine non potrà comunque essere inferiore a 30 giorni, come previsto dall'articolo 177 del Codice delle assicurazioni.

Tenuto conto della particolarità del contratto sulla vita oggetto del Regolamento, è stato previsto l'invio al cliente di comunicazioni in corso di contratto per informarlo dell'ammontare del capitale assicurato, degli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato e del beneficiario/vincolatario.

L'articolo 2 prevede che l'ente erogatore il finanziamento fornisce al cliente all'avvio delle trattative un documento scritto riportante i contenuti minimi del contratto e un preventivo, redatto secondo il fac-simile previsto nel Regolamento.

La struttura del preventivo consentirà alle imprese di mettere in evidenza al cliente i fattori concorrenziali che, oltre al premio finale, possono rendere più conveniente la polizza offerta, quali la inclusione della copertura opzionale sulle rate in scadenza subito dopo il decesso, la disciplina delle cause di esclusione della copertura, la rinuncia alla carenza, l'assenza di obbligo di visita medica, oppure, in caso di visita medica, l'assenza di costi per l'assicurato, la tempistica di liquidazione, ecc.

Dal momento della consegna del preventivo decorrerà un periodo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il cliente potrà ricercare sul mercato un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i contenuti minimi del Regolamento, ovvero preveda condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente. Tale contratto dovrà essere accettato dall'ente erogatore senza variare le condizioni offerte per il finanziamento. Nell'allegato 1 al Regolamento è riprodotto il fac-simile del preventivo che dovrà essere compilato con le specifiche informazioni attinenti all'assicurato.

Al fine di agevolare il cliente nella ricerca e nel confronto di prodotti di assicurazione sulla vita di cui al Regolamento, l'articolo 3 prevede che le imprese di assicurazione forniscano sui loro siti internet un servizio on line gratuito di preventivazione. E' inoltre prevista la pubblicazione sul sito dell'ISVAP dell'elenco delle imprese e dei relativi prodotti commercializzati.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la pubblicità e l'entrata in vigore del Regolamento. Per tenere conto degli impatti organizzativi della nuova disciplina l'entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2012, mentre il termine per la creazione dei preventivatori on line sui siti delle compagnie è stato fissato al 1° settembre 2012.

Mutuo e assicurazione vita - Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita

  1. Il contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con legge 24 marzo 2012, numero 27 soddisfa i seguenti contenuti minimi:
    1. forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento, oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito;
    2. prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facoltà dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all'impresa del decesso dell'assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato;
    3. limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali;
    4. durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo;
    5. periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi;
    6. costi gravanti sul premio: indicazione dell'ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario;
    7. modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell'impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico;
    8. periodo di "carenza": esclusione della carenza in caso di visita medica;
      negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di 3 decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico;
    9. beneficiari o vincolatari: i beneficiari o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;
    10. modalità di denuncia del decesso: indicazione della modalità di denuncia del decesso dell'assicurato e della documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale;
    11. tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa;
    12. estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP numero 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
    13. trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP numero 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
    14. diritto di recesso: indicazione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto;
    15. comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell'obbligo per l'impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari.
  2. I contenuti minimi di cui al comma 1 rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente. Possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente.

Mutuo e assicurazione vita - Informativa al cliente

  1. Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all'avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti all'articolo 1, informandolo che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
  2. I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.

Mutuo e assicurazione vita - Preventivi on line e informativa sui siti Internet

  1. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di cui al presente Regolamento forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base dei parametri di cui all'allegato 1.
  2. Le imprese di assicurazione comunicano all'ISVAP, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto, secondo le istruzioni di cui all'allegato 2.
  3. Sul sito internet dell'ISVAP è pubblicato l'elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.

Mutuo e assicurazione vita - Pubblicazione del regolamento entrata in vigore e modello di preventivo

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° lu glio 2012.
  2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entro il 1° settembre 2012.

Mutuo e assicurazione vita - Le nuove regole su contratto di mutuo ipotecario e polizza vita ad esso collegata

Le nuove normative hanno introdotto regole stringenti per quanto attiene il mercato delle polizze assicurative sulla vita collegate alla stipula di un contratto di mutuo ipotecario.

In particolare:

  1. il "decreto liberalizzazioni" vieta alle banche di subordinare l’erogazione di un mutuo ipotecario alla stipula di un contratto di assicurazione vita. Devono essere sottoposti al cliente almeno due diversi preventivi, con prodotti di società assicurative che non facciano parte della stessa holding cui appartiene la banca che eroga il mutuo.
  2. Il cliente che non fosse soddisfatto delle proposte economiche così formulate, deve poter scegliere sul mercato la polizza più conveniente, fermo restando che essa deve garantire la copertura per le stesse tipologie di sinistro richieste dalla banca. Qualora l'aspirante mutuatario avesse già stipulato una polizza vita per esigenze personali, la Banca può valutare se tale copertura assicurativa è compatibile con il rimborso del mutuo richiesto in caso di sinistro, e può rifiutare la soluzione proposta. Anche le aziende offrono, spesso, coperture assicurative caso morte o invalidità per i propri dipendenti. Costoro possono presentare alla Banca mutuante i contratti relativi alle assicurazioni aziendali, ma spetta sempre alla Banca accettare o meno la soluzione prospettata, che risulta molto critica se solo la si inquadra in un possibile scenario di cambio di lavoro o di licenziamento, allorché vengono interrotti i versamenti del premio e la copertura assicurativa, conseguentemente, decade.
  3. Il decreto "Salva Italia" ha dichiarato illegittimo, perché considerato una pratica commerciale scorretta, il comportamento di quelle banche e intermediari finanziari i quali, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighino i propri clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato. Gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari delle stesse; tale pratica viene crea un insanabile conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori.
  4. Il cliente ha 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo per individuare polizze che offrano costi più vantaggiosi a parità di copertura del rischio.
  5. Le imprese di assicurazione che commercializzano i contratti "vita" devono fornire sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.

7 Maggio 2012 · Eleonora Figliolia


Commenti e domande

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2 risposte a “Mutuo e assicurazione vita – Regolamento ISVAP”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Si arricchisce di un nuovo capitolo la discussione in corso da mesi a più livelli sul legame tra mutui e polizze assicurative. E’ di qualche giorno fa un nuovo contributo, stavolta ad opera dell’Antitrust, che ha reso pubblico un documento, richiesto dal Governo, volto alla predisposizione anticipata del disegno di legge 2013 per il mercato e la concorrenza.

    A proposito di mutui e polizze, il Garante ricorda che l’articolo 21 del Codice del consumo è stato emendato dalla legge “Salva Italia”, che definisce come “pratica commerciale scorretta” l’azione di una banca che vincola la stipula di un contratto di mutuo alla sottoscrizione di una polizza vita da parte del cliente. La legge sulle liberalizzazioni ha successivamente introdotto l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti compagnie assicurative, non riconducibili alla banca erogante il finanziamento.

    Secondo il Garante, il processo di regolamentazione è lungi dal potersi ritenere concluso e sono necessari nuovi interventi. Gli istituti di credito dovranno informare espressamente il beneficiario del finanziamento della possibilità di ricercare sul mercato una polizza assicurativa, che dovrà essere accettata senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo. Il cliente dovrà inoltre essere informato sulle caratteristiche del prodotto, sul costo del finanziamento con e senza polizza e sull’ammontare delle provvigioni percepite dall’intermediario. Tali informazioni dovranno riguardare qualsiasi tipo di polizza assicurativa a corredo del mutuo e quindi non limitarsi alle sole polizze vita, come avviene nell’ambito dell’attuale quadro normativo.

  2. Simonetta Folliero ha detto:

    Sono state modificate di recente le norme che regolano l’abbinamento di una polizza assicurativa ai mutui casa da parte delle banche. Anche l’Isvap ha avviato un’indagine per verificare che le nuove disposizioni contro il conflitto di interessi degli istituti di credito siano rispettate. In quali casi la legge vieta di abbinare un’assicurazione al mutuo?

    Ci sono tre condizioni in cui la polizza non dev’essere sottoscritta:

    – quando diventi un ostacolo per la portabilità del mutuo;
    – quando rende meno chiara l’applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche del finanziamento;
    – quando si verifica il conflitto di interessi della banca, che si pone contemporaneamente come venditrice e beneficiaria della polizza.

    In particolare, la banca non può:

    – obbligare il cliente a sottoscrivere un’assicurazione abbinata al mutuo, che sia erogata dalla banca stessa;
    – presentare tale polizza come obbligatoria o promuovere in modo ingannevole il suo prodotto assicurativo.

    Alla banca è concesso:

    – obbligare il cliente alla sottoscrizione della polizza, purché presso un altro intermediario finanziario;
    – promuovere l’assicurazione se è il cliente a farne esplicita e autonoma richiesta.

    Le sanzioni scatteranno immediatamente nel caso in cui venga accertata una scorretta pratica commerciale da parte degli istituti di credito, senza che sia necessario dimostrare l’influenza negativa nella decisione del cliente.

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