Immobile gravato da mutuo – Il domicilio del debitore indicato nel contratto è valido per la notifica di atti esecutivi

Il creditore può legittimamente notificare gli  atti esecutivi riguardanti l'immobile gravato da mutuo fondiario al domicilio eletto dal debitore al momento della stipula del contratto. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 14813 del 4 settembre 2012.

La debitrice esecutata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile, avverso il provvedimento di aggiudicazione di un immobile adducendo l’irritualità della vendita all'incanto, in quanto non preceduta da valida notifica dell'avviso d’asta.

L'avviso era stato  notificato non presso la sede sociale della Società debitrice ma al domicilio eletto all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario.

Secondo i giudici di piazza Cavour, in mancanza di specifici indici normativi, non vi sono ragioni per ritenere invalida o inefficace l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo, con specifico riferimento sia al processo esecutivo che di opposizione, nonché per la prosecuzione del giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo.

 

 

26 Aprile 2013 · Ornella De Bellis




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2 risposte a “Immobile gravato da mutuo – Il domicilio del debitore indicato nel contratto è valido per la notifica di atti esecutivi”

  1. LauraB ha detto:

    Buongiorno, ho ricevuto l’atto di pignoramento immobiliare e volevo solo sapare cosa accade se non indico un domicilio o residenza in comune limitrofo al tribulale e se lascio che le prossime notifiche avvengano presso la cancelleria, come scritto nell’atto.
    Purtroppo sono residente in un’altra regione e non ho parenti cui appoggiarmi nei comuni limitrovi al giudice. Incorro in qualche multa? Rischio di perdere informazioni importanti tipo un’eventuale convocazione? Premetto che non ho intenzione di impugnare l’atto.
    Grazie a tutti.
    Laura.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La notifica degli atti serve a garantire soprattutto il diritto di difesa del destinatario e a metterlo a conoscenza degli sviluppi della situazione. Se lei non ha interesse a seguire le fasi della procedura di espropriazione e non intende eleggere domiciliazione presso uno studio legale, può anche omettere l’indicazione richiesta.

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