Mutuo cointestato: è possibile liberarsene in seguito a una separazione? » Le possibili soluzioni

Mutuo cointestato: è possibile liberarsene in seguito a una separazione? » Le possibili soluzioni

Nella fattispecie di una stipula di un mutuo cointestato, nell'ambito di un matrimonio, come è possibile venire meno all'onere in caso di separazione? Tutte le informazioni essenziali nel prosieguo dell'articolo.

Può accadere che in sede di separazione consensuale si ponga il problema della attribuzione della casa coniugale, per l’acquisto della quale i coniugi abbiano stipulato un mutuo fondiario cointestato.

In particolare, rileva la questione della uscita di un coniuge dal contratto, in quanto non più interessato a sostenere i costi rivenienti dal mutuo.

Questo succede quando il coniuge che intende svincolarsi dal contratto reclami la necessità di prendere in locazione un altro immobile, o, più semplicemente, faccia valere l’avvenuta attribuzione all’altro coniuge del diritto di proprietà della casa coniugale o del diritto personale di godimento di abitazione della stessa.

Al riguardo, diverse sono le possibili soluzioni.

Approfondiamo la questione nei paragrafi successivi

Come liberarsi da un mutuo cointestato dopo una separazione

Vi spieghiamo, in sostanza, come liberarsi da un mutuo cointestato dopo una separazione consensuale.

Come accennato, quando una coppia stipula un mutuo fondiario cointestato per l’acquisto della casa e poi si separa consensualmente, può sottrarsi al contratto.

Nell'ipotesi in cui una coppia si separi consensualmente e uno dei due non voglia più continuare a sostenere i costi provenienti dal mutuo può recedere dal contratto stipulato.

Uno dei due coniugi può continuare a pagare la propria parte di rata oppure pagarla per intero, ma tutto deve essere comunicato nel momento in cui viene elaborato il documento consensuale di separazione.

Qualora il marito corrisponda per intero la rata di mutuo dell’abitazione in cui però vive l'ex moglie, l’assegno coniugale varierà in termini economici, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice potrebbe poi decidere di far sostenere al coniuge il pagamento delle rate residue del mutuo per l’acquisto di una casa nella quale vivere come forma di mantenimento per i figli, in questo modo l’ex coniuge però non esce dal contratto di mutuo, ma riceve soltanto un abbassamento dell’assegno di mantenimento.

La banca, inoltre, può decidere di agire legalmente nei confronti della moglie assegnataria qualora il marito si rifiuti di pagare le rate del mutuo cointestato.

Ecco allora che cosa fare.

Ci sono solo tre possibili soluzioni in questo caso specifico.

Una è la vendita dell’immobile che porterebbe a risolvere naturalmente non solo la chiusura del mutuo con conseguente cancellazione dell’ipoteca, ma anche l’uscita dalla quota di immobile cointestato.

L’altra è data dalla sostituzione del mutuo, che è la sola soluzione che permette alla banca di modificare i soggetti coinvolti nel precedente contratto, siano essi cointestatari o garanti.

La sostituzione porta all’estinzione del mutuo precedente, con conseguente cancellazione dell’ipoteca sull’immobile, ma ovviamente cambiano le condizioni contrattuali del mutuo stesso, come ad esempio lo spread, le spese accessorie, ecc (condizioni che possono essere peggiorative rispetto alla situazione precedente, per cui ci vuole la volontà dell’altro intestatario di farsene comunque carico).

Tra l’altro l’essere in “fase di separazione” non permette un immediato acquisto di un altro immobile con accensione di un mutuo, dato che la banca richiederà tra i documenti obbligatori la sentenza di separazione.

L’ultima soluzione si ha con l’accollo del mutuo che permetterebbe al coniuge che rimane proprietario dell’immobile in via esclusiva (acquistando anche l’altra parte), di mantenere le condizioni del mutuo attuale, divenendo comunque proprietario dell’intera unità abitativa.

Anche in questo caso bisogna essere in pieno accordo, ed in più ci deve essere la disponibilità da parte della banca ad accettare questa soluzione (e molto dipende anche dalle carte della separazione).

Per quanto riguarda i costi, esclusa la prima soluzione che non ne ha praticamente, nelle altre due situazioni si devono sostenere comunque quelli del notaio (per trasferire la quota del 50% all’altro coniuge) ed il pagamento delle imposte dovute per legge.

Per il mutuo, in caso di sostituzione, ci sono i costi di estinzione (penali per mutui stipulati prima del 2007, anche se ridotte comunque ci sono), la cancellazione dell’ipoteca, e conseguenti costi notarili.

A questi aspetti si aggiunge la necessità di dover accendere un nuovo mutuo con i conseguenti esborsi (costi accessori della banca, notaio, iscrizione dell’ipoteca, assicurazione), ma la divisione delle spese può essere accordata anche in base al buon senso.

In caso di accollo alcune banche richiedono un costo una tantum, generalmente non elevato per la procedura, ma non ci sono altri oneri legati al mutuo, mentre ovviamente rimangono quelli relativi al cambio delle quote di proprietà.

Il vademecum sull'estinzione del mutuo cointestato dopo una separazione

Piccolo vademecum che spiega come è possibile estinguere un mutuo cointestato dopo una separazione consensuale.

Quando una coppia stipula un mutuo fondiario cointestato per l’acquisto della casa e poi si separa consensualmente, può sottrarsi al contratto.

Vediamo, in sintesi, le possibili soluzioni.

La vendita dell’immobile

Tra le soluzioni possibili c’è la vendita dell’immobile, in questo modo si chiude definitivamente il mutuo e si cancella l’ipoteca.

Questo tipo di soluzione però è preferibile quando non ci sono figli a carico o quando vi è una seconda abitazione nella quale, qualora ci siano figli, essi possano risiedere.

L’accollo del mutuo

C’è poi l’opzione che prevede l’accollo del mutuo, che avviene quando uno dei coniugi acquisisce anche l’altra parte del mutuo divenendo così intestatario dell’intera abitazione.

In questo caso è necessario l’accordo dei due mutuatari e l’accordo della Banca. E’ previsto inoltre un ridimensionamento dell’assegno di mantenimento.

L’estinzione anticipata

Un’altra soluzione è l’estinzione anticipata, in tal caso bisogna pagare una penale alla Banca per poter recedere dal contratto.

Il rimborso al coniuge

C’è poi il rimborso al coniuge che uscirà dal contratto di mutuo cointestato.

In questo caso, in accordo con l’Istituto erogatore del finanziamento, la persona che esce dal contratto potrà riavere la metà delle rate corrisposte.

Nel caso non ci sia la liquidità, si può corrispondere il rimborso mediante un altro bene.

21 Marzo 2017 · Gennaro Andele


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