Mutuo con casa cointestata e detrazioni fiscali » Chiarimenti

Io e la mia ragazza, non ancora sposi, stiamo pensando di acquistare la nostra prima casa insieme, cointestandola.

In questo caso, sarò io a sottoscrivere il mutuo.

Vorrei sapere, ai fini fiscali, per me è possibile detrarre spese e interessi?

Anche nel caso di una coppia di fatto, comproprietaria dell'appartamento adibito ad abitazione principale, il cointestatario dello stesso ed unico intestatario del contratto di mutuo può beneficiare della detrazione (ex articolo 15, comma 1, lettera b, Dpr 917/86) in relazione a tutti gli interessi pagati e ai relativi oneri accessori.

In questo caso, le detrazioni a cui si può accedere sono:

  • onorario del notaio relativo alla stipula del solo atto di mutuo, ma non per la compravendita;
  • commissione per l’attività d’intermediazione degli istituti di credito; oneri fiscali;
  • penalità per anticipata estinzione del mutuo;
  • provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti.

Tale orientamento fa leva sulle precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 17/E del 18 maggio 2006, secondo la quale risulta ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile, cui non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto e ciò nonostante debba esserci congruenza tra ammontare del mutuo e il valore dell'immobile (così come chiarito con la circolare 15/E/2005).

28 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi


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