Mutuo e cessione del quinto con cui non si riesce a convivere

Mutuo e cessione quinto

Ho un mutuo da 800 euro al mese con una cessione del quinto pari a 240 euro per altri 9 anni.

Lo scorso aprile ho fatto domanda per cambiare il mio mutuo attuale con un altro la cui liquidità aggiuntiva mi avrebbe permesso di estinguere la mia cessione più altre cinque carte di credito (le cui rate in totale sono pari a 950 euro).

Ora, la banca entrante dopo avermi dato a Luglio la delibera non ha ancora provveduto a stipulare per vari problemi (tra i quali due segnalazioni di sconfinamento segnalate dalla mia attuale banca, la BNL, di 205 euro ad agosto e 1,98 euro a settembre).

L’ultima segnalazione relativa alla fine di novembre è di 15 euro, ma io ho provato alla banca entrante con gli estratti conto che a fine novembre non ho avuto nessuno sconfinamento, e forse accettano comunque di stipulare trattandosi evidentemente di un errore.

Non avendo pero questa certezza ho il rischio di non poter stipulare tale mutuo, e ciò comporterebbe per me l’impossibilità a far fronte al pagamento delle carte di credito. Volevo chiedere, nel caso in cui smettessi di pagare se ho la possibilità prima o poi di arrivare al cosiddetto "Saldo e stralcio".

Inoltre, visto che io e mia moglie sull’atto di matrimonio abbiamo la separazione dei beni, le chiedo se ho la possibilità di evitare in casi estremi la pignorabilità dei miei beni relativi a cose come arredamento o televisore.

Mutuo con già un'ipoteca - L'altro creditore chiederà l'iscrizione di una ipoteca di grado superiore

Lei ha una proprietà immobiliare. Sebbene gravata da un mutuo, nel tempo si creerà senz'altro capienza (valore commerciale a cui va sottratto il capitale residuo del mutuo) per il recupero di qualsiasi credito. Il creditore deve solo aspettare e garantirsi chiedendo l'iscrizione di una ipoteca di grado superiore.

Lei ha uno stipendio, sebbene gravato da una cessione del quinto. Ma c'è senz'altro capienza (metà dello stipendio netto diminuito dell'importo relativo alla quota ceduta) per il pignoramento presso il datore di lavoro di un'altro 20%. Il creditore deve solo presentare un ricorso per decreto ingiuntivo e poi, magari attendere che lei abbia finito di pagare, con le trattenute sullo stipendio, un eventuale altro creditore che si sia mosso giudizialmente prima di lui.

A meno che un creditore non sia ridotto alla canna del gas, e quindi bisognevole di realizzare liquidità (pochi, maledetti e subito) è molto difficile che le si possa proporle un concordato del tipo saldo stralcio.

Per quanto riguarda la separazione dei beni annotata sull'atto di matrimonio, essa assicura l'impignorabilità dei beni di proprietà di sua moglie, nel caso di un pignoramento presso la residenza del debitore.

Resta inteso, tuttavia, che a carico di sua moglie resta l'onere di dimostrare che i beni presenti in casa sono stati acquistati da lei.

23 Novembre 2012 · Tullio Solinas


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