Mutui senza segreti

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La sostenibilità del piano di rateazione

Quando abbiamo bisogno di un mutuo e ci informiamo sulla soluzione migliore per le nostre esigenze, il più delle volte ci viene proposta un prodotto e di esso ci vengono decantati i pregi e le caratteristiche che ne dovrebbero fare il finanziamento più conveniente e meno oneroso rispetto alla concorrenza.

Ma come possiamo sapere se  il mutuo che ci viene proposto è veramente quello  più adatto alle nostre esigenze?

Cercheremo, con questo documento, di fornire al lettore una guida efficace per poter effettuare una valutazione ponderata e consapevole finalizzata alla scelta giusta del muto casa.

Analizzeremo i tipi di tassi offerti al mercato, le tipologie di mutuo ed i piani di rimborso che meglio si adattano alle proprie esigenze e alle proprie possibilità economiche.

Cureremo, cioè, un aspetto fondamentale che deve guidare chiunque nella scelta del mutuo casa: la sostenibilità del piano di ratezione adottato.

Prima di scegliere il mutuo è importante valutare bene il tasso di interesse applicato al finanziamento, questo determinerà infatti l’entità dell'esborso aggiuntivo rispetto alla somma prestata dall'Istituto erogante.

Tasso fisso o variabile? l'eterno dilemma

Con il tasso fisso la percentuale degli interessi resta quella concordata al momento della sottoscrizione del mutuo per tutta la durata del prestito, a prescindere dalle oscillazioni del mercato (eventuali rialzi o ribassi).

Può convenire a chi ha uno stipendio da dipendente perché si mette al riparo da brutte sorprese. In questo tipo di mutuo il tasso applicato è sempre di almeno 1 o 2 punti più alto rispetto ai prodotti a tasso variabile.

Diversamente dal precedente, il tasso variabile è legato alle oscillazioni di determinati indici finanziari, nazionali o internazionali: i cosiddetti “parametri di indicizzazione”.

I più diffusi sono: l’Euribor, il Rendiob, la Lira Interbancaria e il Libor. La banca applicherà all'indice di riferimento lo “spread”, vale a dire una sorta di margine di guadagno che può variare dall'1 al 2%.

Tassi variabili è bene sapere che:

Nel caso di mutui a tasso variabile è bene controllare se nel contratto la banca:

  • concede un tasso d'ingresso, ovvero un tasso d'interesse basso per le prime rate, destinato in corso di rapporto a diventare molto più alto (il tasso a regime);
  • indica con estrema chiarezza il parametro di indicizzazione del tasso d'interesse (Euribor, Libor ecc.) e il margine percentuale di guadagno della banca, lo "spread", da sommare al primo per la definizione del tasso rateale finale;
  • prevede un tasso minimo garantito che stabilisce una soglia sopre la quale la percentuale del tasso di interesse non potrà mai salire;

Il tasso d’interesse inizialmente parte da un valore minore rispetto a quello dei mutui fissi, ma al momento della sottoscrizione – si badi bene - non sarà possibile conoscere l'esatto importo delle rate successive alla prima, né valutare esattamente l’importo complessivo del prestito.

Chi sceglie questa soluzione sa di andare incontro a un rischio, ma ha anche un potenziale vantaggio.

Il rischio è quello di dover pagare di più se i tassi aumentano, viceversa le rate si alleggeriranno se i tassi scendono. Si tenga presente che in questo caso viene annullato il vero vantaggio dei mutui variabili.

Il tasso misto - forse la soluzione

E’ un nuovo tipo di tasso che si va molto diffondendo, soprattutto di recente. Nella fase iniziale del mutuo è previsto un tasso fisso; dopo un certo numero di anni si trasformerà in variabile.

Può accadere anche l’ipotesi inversa, vale a dire una partenza “variabile” trasformata poi in “fissa”.

In alcuni casi la decisione del passaggio da un tasso all'altro è comunicata dall'intestatario del finanziamento, in altri il tasso si trasforma automaticamente. In questo modo si può continuare a mantenere il tipo di tasso scelto all'inizio anche per molti anni.

Mutui edilizi e fondiari, mutui agevolati, mutui in valuta

I mutui possono distinguersi in edilizi e fondiari.

I primi sono concessi per la costruzione della casa, i secondi per l'acquisto di abitazioni già completate o in corso di completamento.

Ulteriore distinzione è tra mutui ordinari e mutui agevolati.

I mutui ordinari sono quelli in cui l’intero pagamento del mutuo (capitale e interessi) è a carico del mutuatario.

I mutui agevolati sono quelli in cui il mutuatario (in alcuni casi direttamente la banca mutuante), sulla base di criteri di legge, riceve dallo Stato o da un ente locale un contributo.

In questo caso una parte del rimborso non deve essere effettuato dal mutuatario. Attualmente i contributi pubblici sono nella larga maggioranza dei casi erogati dalle Regioni.

I mutui possono essere concessi in qualsiasi valuta - euro o altre (dollari, yen, ecc.) - ma il mutuo in una divisa diversa dall'euro è ormai in disuso sia per l’adozione della moneta unica sia per l’abbassamento dei tassi di interesse.

Le nuove tipologie di mutuo - formule a tasso misto

Detto delle tipologie di mutuo tradizionali, a tasso fisso e a tasso variabile, è utile soffermarsi adesso sulle nuove formule miste, dove il tasso fisso convive con quello variabile, o con particolari formule di rimborso, ad esempio mutuo con:

  • Periodo iniziale di preammortamento in cui sono corrisposti solo gli interessi. Questa tipologia può essere utile per chi ha la sicurezza o, comunque, una forte probabilità di vedere aumentare il proprio reddito negli anni successivi all'accensione del mutuo.
  • Periodo iniziale dell'ammortamento a tasso fisso, poi agganciato a quelli di mercato.
  • Periodo iniziale con un tasso di interesse più basso (d'ingresso), successivamente legato ad alcuni parametri fissati contrattualmente (tasso a regime).
  • Possibilità di modificare il tipo di tasso (fisso o variabile) a ogni scadenza o a scadenze fissate contrattualmente.
  • Tasso variabile e rata di rimborso uguale per tutta la durata del finanziamento. In questo caso, secondo l’andamento dei tassi di riferimento, la durata del prestito è variabile.
  • Rate crescenti, indicato per le giovani coppie che - si presume - hanno una ridotta capacità di rimborso all'inizio della vita coniugale.
  • Rate iniziali più basse e finali più alte, legate ad alcuni fattori, ad esempio la liquidazione.
  • Gestione autonoma del rimborso del capitale: in questo caso le rate sono composte dalla sola quota interessi e il capitale può essere restituito, a scelta del cliente, per quote minime fissate contrattualmente, nell'ultimo periodo di vita del finanziamento. Per tale tipologia di mutuo possono essere previste delle quote minime a livello intermedio.
  • Capitale residuo prefissato: in questo caso nel piano di ammortamento è previsto il rimborso solo di una parte del capitale mutuato (di solito tra il 25 e il 50 per cento), e la differenza sarà corrisposta in unica soluzione alla scadenza. La soluzione è ottimale per i mutuatari che hanno un reddito non troppo elevato, considerato che alla scadenza possono chiedere un nuovo finanziamento concordandone le condizioni contrattuali.
  • Due componenti di tasso, una fissa e una variabile, per ridurre i rischi di forti modifiche nell’ammontare delle rate d’ammortamento.
  • Ammortamento della sola quota interessi e pagamento di un premio assicurativo. Quest'ultimo garantisce la costituzione del capitale da investire attraverso una rivalutazione minima garantita. Inoltre, in caso di decesso del mutuatario, il capitale residuo è a carico della compagnia assicurativa, liberando dal debito gli eredi. Questa formula è utile per chi vuole garantire i propri familiari da ogni evenienza negativa e per chi non utilizza, per altre polizze vita, la deducibilità fiscale.

I requisiti per ottenere un mutuo

La maggiore età e, in alcuni casi, la cittadinanza italiana, sono tra i requisiti principali richiesti dalla banca al momento dell'erogazione del mutuo.

La banca inoltre presta molta attenzione all'adeguatezza del reddito rispetto all'entità del prestito richiesto e chiederà di documentarlo in modo estremamente dettagliato, ad esempio esibendo buste paga, dichiarazione dei redditi, ecc.

È questa la ragione per cui molte banche chiedono che l’importo complessivo delle rate versate in un anno non superi il 30% del reddito dimostrato, al netto di altri finanziamenti già in essere.

Il piano di rimborso

Come già ricordato, il finanziamento massimo offerto dalle banche in genere non supera l’80% del prezzo di vendita dell'immobile, o del valore stimato da un’apposita perizia effettuata da un tecnico dell'istituto di credito.

Con la concessione di garanzie accessorie sarebbe possibile avere un mutuo anche per l’intero valore, ma sono ancora pochi gli istituti che concedono tale tipo di mutuo. La percentuale, comunque, non potrà mai superare un importo massimo, una sorta di “tetto” oltre il quale le banche non sono disposte a concedere mutui.

La somma finanziata si può restituire in un arco di tempo che va dai 5 ai 30 anni. La scelta della durata temporale del prestito è importante: chi conta su un reddito da lavoro dipendente potrà orientarsi su un mutuo di lunga durata il libero professionista nel pieno di un’attività in crescita farà bene a prendere in considerazione tempi di rimborso più brevi o prodotti a Gestione Autonoma.

Le rate ed il piano di ammortamento del mutuo

La rata è composta da due elementi:

  • una quota capitale: l’importo anticipato
  • una quota interessi: la parte degli interessi dovuti alla banca per il prestito.

Nei mutui di tipo tradizionale le due quote non sono mai suddivise in parti uguali, ma variano in corso di rapporto: nelle rate iniziali la quota interessi sarà sempre maggiore (e quindi decrescente nel tempo) rispetto alla quota capitale (crescente a ogni rata).

Le percentuali esatte delle due “quote”, il cosiddetto piano di ammortamento, sono determinate attraverso complessi calcoli effettuati sulla base dell'ammontare del prestito, della durata, del tasso di interesse scelto e del numero di rate totale.

Nel piano di ammortamento si stabilisce anche quale sarà la cadenza dei pagamenti: mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L'ipoteca

È una delle principali garanzie con cui la banca si tutela in caso di inadempimento. Per recuperare la somma prestata, infatti, l’istituto si “rivale” sull’immobile, cioè lo rivende all'asta.

Una volta venduto l’immobile, la banca non entrerà però in possesso dell'intero ricavato della vendita, ma solo del valore stabilito con l’ipoteca.

Un importo che comunque è in genere molto più alto del capitale realmente finanziato (fino a 2-3 volte l’importo del mutuo): la banca infatti si cautela per recuperare, oltre al finanziamento erogato, anche gli eventuali interessi persi, le penali per morosità e le spese per la vendita all'asta della casa.

Le garanzie supplementari

  • Fideiussione - Come ulteriore garanzia sulla capacità del titolare del mutuo di pagare regolarmente le rate, la banca richiede a volte la fideiussione da parte di una terza persona (ad esempio, un padre per un figlio) chiamata a far fronte al pagamento delle eventuali insolvenze del richiedente. Si tratta di una prassi formalmente corretta, purché siano determinati i limiti di importo della “garanzia” e la durata della fideiussione.
  • Altro immobile - Come abbiamo già ricordato, la banca si accerta che il titolare del mutuo abbia un reddito e un’attività professionale tale da garantire il rimborso della somma anticipata. Oltre alla fideiussione, chi chiede il mutuo può indicare, come garanzia di assolvimento dell'impegno preso, altri beni immobiliari di proprietà o beni patrimoniali di qualsiasi tipo.

L'accollo

Nel caso in cui si acquista una casa su cui grava ancora il mutuo sottoscritto dal venditore, l’acquirente può decidere di subentrare al precedente proprietario o al costruttore che all'inizio aveva assunto l’impegno economico.

Può essere conveniente perché si evita di accendere un ulteriore mutuo, purché, naturalmente, si abbia il contante sufficiente per restituire al venditore quanto già rimborsato. Se il precedente proprietario ha già versato una buona parte del capitale, le rate saranno più basse di un mutuo acceso ex novo.

Dal prezzo concordato al momento dell'acquisto verrà scalato il costo che avete scelto di “accollarvi”. In tal caso il nuovo intestatario è responsabile verso il creditore (la banca mutuante) anche di tutti gli eventuali debiti lasciati dal vecchio mutuatario.

Pertanto è bene informarsi prima con la banca circa la regolarità dei pagamenti del vecchio mutuatario.

Per subentrare al venditore, l’acquirente deve ottenere una sorta di liberatoria da parte della banca. L’accollo del mutuo avviene alla presenza del notaio contestualmente al passaggio di proprietà e ha validità fin dal momento dell'atto notarile in cui viene reso ufficiale il nuovo mutuatario.

Le banche a volte inseriscono un’esplicita clausola con cui si esclude la possibilità di accollo.

La ricerca del mutuo

All’atto della richiesta del mutuo, il cliente deve sempre aver presente che il mutuo è un’operazione a lungo termine, perciò:

  • non deve farsi influenzare dall'andamento giornaliero dei tassi d’interesse;
  • non deve confidare su potenziali aumenti del proprio reddito, se non assolutamente certi;
  • non deve accettare la prima proposta presentata, ma confrontarne molte, tra cui scegliere la migliore per le proprie esigenze;
  • non deve accettare supinamente le proposte della banca, ma contrattare le condizioni del finanziamento.

A livello generale, è utile conoscere le metodologie adottate nella concessione del finanziamento; indicativamente, le banche si basano su tre parametri:

  1. valore dell'immobile
  2. reddito del richiedente
  3. capacità di rimborso ovvero quanto il debitore potrà effettivamente rimborsare alla banca.

Le regole d'oro per il mutuatario

Per evitare che sopravvengano problemi durante la fase di finanziamento, erogazione e poi a contratto in essere, è necessario che il mutuatario:

  1. Richieda il testo del contratto di mutuo per poterne prendere attentamente visione e decidere con ponderazione. E' un suo diritto sulla base del codice europeo di trasparenza dei mutui fondiari e delle nuove norme sulla trasparenza bancaria.
  2. S’informi su tutte le condizioni del finanziamento: durata, tasso d’interesse, rata di ammortamento, parametri di riferimento, spese da sostenere, compresa la perizia, i costi accessori collegati al pagamento delle singole rate (le banche applicano una commissione su ogni pagamento rateale, compresa tra 2 e 5 euro), le spese di segreteria da corrispondere a ogni richiesta di documentazione, ecc.
  3. Conosca le clausole penali in caso di inadempimento anche parziale. All’atto della sottoscrizione del contratto di mutuo si è certi di poterlo onorare, ma è opportuno essere consapevoli delle possibili conseguenze nel caso di difficoltà nei pagamenti. In particolare occorre prestare attenzione alle condizioni applicate sugli interessi di mora che decorrono anche per un solo giorno di ritardo nel pagamento e possono essere molto "salati". Se il titolare del mutuo non riesce a pagare una o più rate del mutuo, la banca può scegliere di agire per vie legali o venire incontro al cliente. In quest’ultimo caso concederà un nuovo termine per versare l'importo. L'obbligo del pagamento degli interessi di mora scatterà in caso di mancato pagamento della rata del mutuo o di semplice ritardo sulla scadenza concordata (mensile, semestrale o annuale). Gli interessi di mora non entrano nel capitale, e quindi non possono produrre altri interessi (il cosiddetto anatocismo).
  4. Prenda visione delle clausole vessatorie. Come è già stato ricordato precedentemente, è bene controllare, al momento della stipula del contratto di mutuo, che le clausole contrattuali proposte dalla banca siano sempre comprensibili ed eventuali modifiche siano comunicate con sufficiente anticipo. È così che ci si mette al riparo da eventuali clausole "vessatorie-abusive", che creano uno squilibrio di diritti e obblighi a carico del cliente: penali molto onerose, limiti alla facoltà di vendere fuori da termini ragionevoli, interessi di mora oltre limiti di mercato, ecc. Le associazioni a difesa dei consumatori sono molto impegnate - in collaborazione con l'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana - sul fronte delle clausole vessatorie: fino a prendere in considerazione la citazione in giudizio degli istituti di credito che utilizzino condizioni generali di contratto abusive e chiedere al giudice che ne vieti l'uso. A tal fine hanno predisposto un nuovo schema di contratto che ha eliminato tutte le clausole vessatorie, al momento adottato solo da poche banche.
  5. Esamini le assicurazioni. Gli enti eroganti chiedono, a garanzia del credito concesso, la stipula di una o più polizze assicurative: "rischio vita" sul debitore, "rischio incendio" sull’intero valore del bene. In proposito è utile sapere se ad accendere le polizze provvede direttamente la banca mutuante, computando il premio nei costi complessivi del mutuo (una tantum o ratealmente), oppure se possono essere stipulate direttamente dal mutuatario presso una compagnia di sua scelta. Non esiste alcuna norma che obbliga il cliente a sottoscrivere la polizza con la compagnia indicata dalla banca: la scelta deve essere fatta solo in funzione del costo da sostenere e della copertura offerta.
  6. Controlli il tasso d’interesse e l’eventuale tasso d’ingresso, verificando il costo delle rispettive rate. La differenza tra tasso d’ingresso e quello a regime (per tutto il restante periodo di vita del mutuo) è notevole.
  7. Chieda notizie della documentazione da presentare.

La richiesta di mutuo

Per la richiesta di mutuo, la banca rilascerà un apposito modulo nel quale viene richiesto di indicare:

  • la somma richiesta
  • il tipo di finanziamento (se in euro o in altra valuta)
  • il tipo di tasso di interesse (se fisso, variabile o misto)
  • la durata in anni del prestito (il cosiddetto piano di ammortamento)
  • la cadenza delle rate (mensili, semestrali, annuali o altro).

Oltre al modulo bisognerà consegnare alla banca l’eventuale compromesso d’acquisto già stipulato; i principali documenti catastali relativi all'immobile; e tutta la documentazione necessaria per risalire alla vostra situazione patrimoniale e così valutare la capacità di far fronte con regolarità al pagamento delle rate.

Il parere preliminare sulla concessione del mutuo

Una volta ricevuta la domanda di mutuo, la banca avvia ufficialmente la pratica: valuterà se la somma richiesta è compatibile, oltre che con il vostro reddito, con il valore dell'immobile. Sarà un sopralluogo tecnico “sul posto” ad accertare quest’ultimo aspetto, a opera di periti di fiducia della banca.

Spetterà all'istituto di credito accertare anche la presenza di eventuali elementi che potrebbero impedire la concessione del mutuo: abusivismo, acquisizione per donazioni, mancanza di abitabilità, ecc..

Le spese da affrontare nel corso di questa fase sono quelle per:

  • l’istruttoria, vale a dire per l’apertura della pratica; possono variare da un minimo dello 0,10% a un massimo dello 0,75% sull’importo del prestito richiesto. In ogni caso non scendono mai al di sotto dei 50-100 euro e in alcuni casi, per mutui di importo rilevante, superano i 500 euro;
  • l’imposta sostitutiva, pari allo 0,25% sull’importo del mutuo;
  • possono esservi addebitate anche spese forfetarie (cioè “una tantum”) per anticipata rinuncia alla pratica di finanziamento, ossia nel caso in cui si cambiasse idea rinunciando al mutuo, pari a circa lo 0,20% del prestito richiesto.

L'inammissibilità del mutuo

La banca non vi concederà il mutuo se dovesse verificarsi una di queste condizioni:

  • l’immobile da acquistare ha subito negli ultimi vent’anni passaggi di proprietà per “donazione” sia all'attuale proprietario che ai precedenti;
  • per l’immobile è stato chiesto un condono edilizio non ancora concesso dal Comune.
  • l’immobile è soggetto a vincoli da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (questo divieto non vale però per tutte le banche).

La documentazione necessaria per ottenere il mutuo

Per il buon esito del finanziamento, sarà bene definire con estrema esattezza l’elenco dei documenti necessari.

Spesso la pratica per l’erogazione del mutuo è rallentata proprio per via delle continue richieste di certificati da parte della banca.

E’ bene tener presente che per “margine di tempo per la concessione del mutuo” la banca intende i giorni che passeranno dalla presentazione dell'ultimo documento richiesto, non dalla data in cui si è presentata la domanda.Questo margine potrà essere di due settimane, un mese, e così via.

Ecco la documentazione richiesta dall'istituto di credito:

  • copia del documento di identità e del Codice Fiscale
  • compromesso d’acquisto e copia del precedente atto di acquisto da parte dell'attuale proprietario (”atto di provenienza”)
  • copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (740/Unico/730 con le ricevute dei versamenti Ilor/Irpef) ed eventuale busta paga o Mod. 101
  • certificati di residenza, stato di famiglia, matrimonio o stato civile libero (eventualmente autocertificati se la banca li accetta)
  • certificati catastali (consultazione per partita catastale, planimetria, ecc.) - certificato di abitabilità dell'immobile
  • certificato ’storico ventennale’ per verificare la presenza di passaggi di proprietà per ‘donazione’
  • eventuale domanda di condono con ricevute dei pagamenti.Il finanziamento

Come già più volte ricordato, la somma massima mutuata non supera in genere l’80% del prezzo di vendita della casa che si intende acquistare o del suo valore stimato da perizia.

Il mutuo potrà essere concesso anche per percentuali inferiori, nel caso di abitazioni non nuove, o superiori nel caso di concessione di garanzie accessorie da parte del mutuatario.

Il contratto di mutuo

Una volta dato il via libera alla concessione del finanziamento tramite il parere preliminare di fattibilità, la banca è pronta a mettere un’ipoteca sulla vostra futura casa.

Può capitare che tra l’attivazione dell'ipoteca e l’erogazione del mutuo (e quindi il versamento della somma al venditore) trascorra un certo periodo di tempo, in genere tra i 10 e 15 giorni.

Un’eventualità, questa, che solitamente suscita forte perplessità nel venditore dell'immobile, ma potete stare tranquilli: vuol dire solo che la domanda di finanziamento è stata accolta.

L’erogazione del mutuo

Per l’effettiva erogazione del mutuo le banche possono indicare da un minimo di 20 giorni fino a un massimo di 60.

Di fatto, una volta presentata la domanda ufficiale di finanziamento e consegnata tutta la documentazione richiesta passeranno circa 20 giorni prima di sapere se la vostra domanda è stata accolta dall'istituto di credito, e poi ancora altri 20/30 giorni fino alla stipula del contratto davanti ad un notaio e alla consegna materiale della somma richiesta.

Per porre una domanda sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti e su tutti gli argomenti correlati, clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

4 Maggio 2009 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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Una risposta a “Mutui senza segreti”

  1. luisa grion ha detto:

    I mutui sono troppo cari, i tassi troppo elevati. Pur se la Banca centrale europea ha fissato quello di riferimento all’1 per cento, gli istituti mantengono quelli fissi anche oltre al 6 per cento. Lo denuncia l’Adusbef, associazione dei consumatori che ha stilato una classifica degli istituti più convenienti a seconda della tipologia di prestito scelto.

    Considerando un mutuo di 200 mila euro, nei dieci anni e nei venti anni a tasso fisso, per esempio, “vince” Che Banca, con un Taeg (tasso annuo effettivo globale) rispettivamente del 5,04 e del 5,57 per cento. Al secondo posto per i dieci anni c’è l’Intesa San Paolo e per i venti il Monte dei Paschi. Per il tasso fisso a 30 anni, la palma della maggiore convenienza va a Woolwich e Barclays bank (entrambe con un Taeg al 4,87 per cento), la medaglia d’argento va alla Bnl. Se si sceglie invece il mutuo a tasso variabile per i dieci anni e i vent’anni vince il Monte dei Paschi, per i trent’anni la Ing Direct (l’intero studio è consultabile sul sito adusbef).

    Certo, avverte Elio Lanutti, leader dell’associazione: “Nella scelta non bisogna farsi abbagliare dalle convenienze contingenti dei tassi, ma pensare anche ai futuri rincari della Bce”. Quindi anche nell’attuale fase, Adusbef consiglia di optare per i tassi fissi, perché la percentuale di pericolosità di quelli variabili è decisamente più elevata.

    Detto questo il problema del caro-mutui, diventato emergenza per via della crisi e della insolvenza delle fasce a basso reddito, resta. Maurizio Sacconi, ministro del Welfare, chiede “una moratoria sulle rate per la prima casa nelle famiglie con cassintegrati o disoccupati”. Sacconi chiama in causa anche le banche: “Il governo è insoddisfatto del modo in cui servono le imprese – commenta – oggi si sono allontanate da quei modelli che hanno accompagnato la crescita negli anni Cinquanta e Sessanta”, si sono “centralizzate, burocratizzate, allontanate dal territorio”. Un’analisi che lascia un po’ perplessa l’opposizione. Per il deputato del Pd Enrico Farinone, la moratoria delle rate dei mutui per le famiglie dei disoccupati “è una strada da percorrere”. “Ma allora perché il governo si è limitato ad applicare il tetto del 4 per cento solo ai mutui a tasso variabile e non anche a quelli a tasso fisso?” si chiede.

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