Multe stradali – si applica il cumulo e non la continuazione

In tema di sanzioni amministrative, e quindi di multe per violazione del codice della strada, se l'infrazione è reiterata, si applica il cumulo e non la continuazione delle sanzioni.

In tal senso di è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 marzo 2011, numero 5252.

In particolare si trattava di multe per più violazioni del Codice della strada, irrogate nei confronti di un automobilista che aveva acceduto, senza autorizzazione, all'interno della zona urbana a traffico limitato.

Per tale ragione, erano state applicate tante sanzioni quante erano le violazioni (disciplina del "cumulo").

L'automobilista ha fatto ricorso sostenendo che dovesse applicarsi una sola sanzione, aumentata fino al triplo, trattandosi dello stesso tipo di infrazione. La sua condotta, infatti, poteva considerarsi come una condotta "unitaria" (disciplina della "continuazione").

La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che "in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione delle medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo applicabile l'articolo 8 della legge 689/1981, riferentesi all'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione o omissione".

Né tantomeno potrebbero applicarsi i principi in materia di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale.

Nell'ipotesi di pluralità di accessi nella ZTL, si è certamente in presenza di una pluralità di azioni, ciascuna delle quali dovrà essere singolarmente considerata e sanzionata.

Ad ogni modo, va segnalato il diverso orientamento, secondo cui, qualora le infrazioni siano estremamente ravvicinate nel tempo (ad esempio quando si attraversa la stessa ZTL a distanza di pochi minuti), si potrebbe ben ritenere che le infrazioni possano essere considerate come una "condotta unitaria" e, come tali, sanzionabili secondo la più favorevole disciplina della continuazione (ossia si applicherebbe una sola sanzione, con un aumento fino al triplo).

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10 Marzo 2011 · Antonella Pedone


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