Multe – Se il trasgressore non collabora i termini di notifica del verbale possono essere superiori a 90 giorni

Multe - Se il trasgressore non collabora i termini di notifica del verbale possono essere superiori a 90 giorni

Può capitare che all'automobilista venga contestata la mancata esibizione di documenti utili ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrativene (contrassegno di assicurazione, carta di circolazione, certificati di revisione del veicolo) e che lo si inviti a comparire entro venti giorni per ottemperare alla contestazione.

Può accadere che l'automobilista non ottemperi all'invito e si veda successivamente notificare un verbale di multa.

La fattispecie è regolata dell’articolo 180, comma 8, del codice della strada: chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Ma, nel caso in cui il verbale di multa venga notificato ben oltre il termine di novanta giorni (centocinquanta per infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) previsti dalla data di contestazione dell'infrazione (e dell'invito a comparire per l'esibizione dei documenti), è legittimo l'annullamento della sanzione in sede di opposizione al Giudice di pace?

Negativa è stata la risposta riservata al quesito dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza numero 18574/14.

Se il trasgressore non collabora il termine per la contestazione della violazione decorre dal momento in cui l'infrazione viene accertata e non da quello in cui la violazione viene commessa

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento non decorre dal momento in cui il fatto e’ stato acquisito nella sua materialità; ma da quello nel quale l'accertamento e’ stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell’osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.

E il giorno da cui decorre la scadenza del termine concesso per l'esibizione della documentazione richiesta non è quello da cui far partire il computo dei novanta giorni (centocinquanta per infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) utili per la notifica del verbale di multa, dal momento che l'articolo 180 del Codice della strada, su cui si basa la sanzione, mira a colpire la condotta di colui che non ottempera all'invito dell'Autorità di presentarsi, entro il termine fissato, presso gli uffici di polizia, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della strada.

In sostanza, l'articolo 180, comma 8, mira a colpire l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto In tema di sanzione amministrative per violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento; la legittimità della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione (cinque anni per la notifica della cartella esattoriale in caso di omesso pagamento della multa, ndr).

19 Settembre 2014 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!