Multe scontate » Chi paga di più può chiedere la restituzione delle somme

Multe scontate » Chi paga di più può chiedere la restituzione delle somme

Il trasgressore che ha pagato la sanzione amministrativa stradale tempestivamente, senza beneficiare dello sconto del 30%, ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato.

E' stato segnalato che in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell'effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, una somma pari al minimo edittale previsto dalle singole norme.

Senza, cioè, la consentita riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'articolo 202, comma I, del Cd.S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, numero 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, numero 69.

Considerato che la sanzione amministrativa genera un'obbligazione pecuniaria che si estingue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni la somma pari al minimo edittale (non ridotta del 30 per cento) estingue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.

La normativa, secondo cui tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, non sembrerebbe del resto lasciare dubbi sul fatto che l'importo indebitamente versato debba essere restituito all'interessato.

La restituzione avverrà secondo le modalità in uso presso ciascun Ufficio. Questo principio è stato chiarito dal Ministero dell'interno, con la circolare prot. 300/a/8799/13/101/20/21/1.

Multe scontate e restituzione somme aggiuntive: chiarimenti

La legge di conversione del decreto del fare numero 69/2013 ha innestato nel codice stradale, dal 21 agosto 2013, la possibilità di pagare entro 5 giorni le infrazioni meno gravi con lo sconto del 30%.

Con quest’ultima circolare l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale evidenzia un aspetto particolare della riforma.

Ovvero che, in alcuni casi, il trasgressore nell’effettuare il pagamento celere della sanzione amministrativa presso l’ufficio postale ha versato, entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della multa, una somma intera, senza beneficiare dello sconto.

A parere del ministero questo pagamento eccedente l’importo dovuto fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.

In parole povere, spiega il Viminale, il dato normativo secondo cui la somma da pagare è ridotta del 30%, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della multa, non lascia spazio a dubbi.

Chi paga più del dovuto tempestivamente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza.

L’accredito avverrà secondo le diverse modalità in uso presso ciascun comando di polizia nazionale o locale.

26 Novembre 2013 · Carla Benvenuto


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