Multe scontate del 30% » Il riepilogo a più di un anno dall’attuazione della norma

Il riepilogo sulle multe scontate del 30%

Da oltre un anno, chi paga le multe entro 5 giorni ha diritto allo sconto del 30%.

Come noto, con la legge di conversione del cosiddetto decreto del fare, entrata in vigore il 21 Agosto 2013, è stata introdotta la disciplina delle multe scontate del 30%.

Una Circolare del Ministero dell`Interno aveva poi fornito i primi chiarimenti.

A più di un'anno dall'attuazione della norma, vogliamo riproporre ai nostri lettori il quadro normativo, fornendo alcuni suggerimenti utili al trasgressore.

Il quadro generale definitivo sulle multe ridotte al 30%

Come è possibile ottenere la detrazione del 30 percento sulle multe?

Per accedere al beneficio, è sufficiente pagare la sanzione entro 5 giorni dalla ricezione della notifica.

La notifica si ottiene al momento della consegna del verbale. Direttamente a mano, dal vigile, o a mezzo raccomandata, dal postino.

Allo sconto hanno diritto tutti, anche i neopatentati, tranne che per le infrazioni più gravi, quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo, come la guida in stato di ebbrezza o l’eccesso di velocità oltre i 40 km/ ora rispetto al limite: unica condizione è che venga pagata entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Stessa facilitazione anche per le multe trovate sul parabrezza: se non già corredate del bollettino scontato si possono comunque pagare direttamente presso la Polizia locale.

Quando il verbale è notificato a casa, la riduzione del 30% si applica solo sull’importo della sanzione e non sulle spese di notifica, in genere sui 14 euro, che vanno pagate per intero.

Non sono ammessi errori né arrotondamenti, altrimenti si perde il diritto allo sconto e anche a quello del pagamento in misura ridotta, che si applica, come prima, ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica.

Per non sbagliare meglio verificare i giusti importi scontati nella tabella predisposta sul sito della Polstrada dove sono indicati anche i tempi giusti entro cui fare il pagamento e in che modo.

Passiamo invece ad approfondire i temi sulle multe e le questioni controverse, analizzandole e fornendo qualche consiglio.

Le violazioni che non comportano la detrazione sulle multe

Come accennato, per poter beneficiare dello sconto del 30% sulla multa, è necessario che la violazione del Codice della Strada commessa non comporti né la sospensione della patente né la confisca del veicolo.

Per di più, sono escluse dal beneficio le sanzioni pecuniarie penali.

Si tratta, lo specifichiamo, di quelle per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi/litro e quelle per le quali è escluso il pagamento in misura ridotta.

Gli importi per la multa scontata vanno corrisposti esattamente per non decadere dal beneficio

E' bene notare, non finiremo mai di dirlo, che, per accedere al pagamento agevolato, è necessario corrispondere l’esatta cifra indicata nel verbale, inclusi i centesimi di euro.

Al contrario, in caso di errore, si perde lo sconto del 30% e anche il diritto al pagamento in misura ridotta (quello che si applica già oggi ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica).

Senza contare che ci verranno addebitati anche i nuovi costi di notifica, con spese e interessi della classica cartella esattoriale.

La problematica del preavviso di accertamento sulle multe scontate

E se trovo la multa sul parabrezza della macchina?

Su questo punto, si era aperta una piccola controversia. Infatti, si parlava espressamente di sconto solo ed esclusivamente nel caso di contestazione immediata e di notifica a casa, quindi, non in caso di preavviso.

Ma i vigili, per elevare una multa per sosta vietata, lasciano un foglio di preavviso sul parabrezza che ai fini della legge non vale nulla!

Così, bisognava chiedere al vigile, se era ancora nei paraggi, o al comando di polizia che aveva emesso la multa di avere la notifica immediata della contravvenzione.

Solo in quel caso si poteva accedere allo sconto.

Fortunatamente però, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha fatto chiarezza, emanando un’interpretazione estensiva.

Come spiegato nella nota, anche il preavviso deve essere considerato come una notifica valida a tutti gli effetti.

Questo significa che va applicato lo sconto del 30% se si paga entro i 5 giorni stabiliti.

Quindi, per l’accertamento lasciato direttamente sul veicolo e dunque non in presenza del cittadino, l’agente di Polizia municipale indicherà nei moduli la somma ridotta del 30%, pagabile entro 5 giorni.

I termini per il pagamento entro cinque giorni delle multe ridotte

Da quando decorrono i cinque giorni per usufruire delle multe ridotte?

Si ha la contestazione immediata quando c’è immediato accertamento della violazione da parte dell'agente, ovvero quando il trasgressore viene fermato subito dagli agenti e tramite la contestazione immediata viene portato a conoscenza dell'infrazione commessa e della multa che gli viene comminata.

Con la contestazione immediata il trasgressore riceve subito il verbale con il bollettino per pagare. È da questo momento che decorrono i 5 giorni per il pagamento in misura ridotta con lo sconto al 30%.

La notifica, invece, avviene in tutti quei casi in cui non c’è stata la contestazione immediata e il verbale non può essere consegnato, come ad esempio in caso di multa elevata da autovelox per sosta vietata o passaggio con il rosso.

Il verbale in questo caso è spedito a casa del trasgressore con il bollettino per pagare. I 5 giorni, quindi, si contanto dal momento della notifica.

Quando il destinatario è assente e la notifica non può essergli fatta a mano, invece, il conto dei cinque giorni parte dall'undicesimo giorno successivo a quando gli viene spedita la comunicazione di avvenuto deposito.

Si ha la contestazione immediata quando c’è immediato accertamento della violazione da parte dell'agente, orno successivo a quando gli viene spedita la comunicazione di avvenuto deposito.

Per il calcolo corretto del periodo di 5 giorni, inoltre, si ricorda che non si conta il giorno iniziale della contestazione/notifica e che i giorni festivi vanno conteggiati, ma se il termine scade in un giorno festivo la scadenza viene portata al primo giorno feriale utile (es.: violazione contestata sabato 20 dicembre: il giorno 20 non si calcola ed i 5 gg scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 dicembre idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento ridotto del 30% sarà il 27 dicembre)

Modalità di pagamento multe scontate

Come è possibile pagare le multe ridotte?

Si può pagare in contanti, come è chiaro. Ma anche con carta di credito o bancomat.

Ma per poterlo fare è necessario che la pattuglia abbia il “Pos” collegato.

In alternativa, si può pagare con carta o bancomat in Posta, banca o alle ricevitorie Sisal.

Se si usufruisce delle multe scontate bisogna dire addio al ricorso

Come ben sappiamo, in caso si pensi di aver subito una multa ingiustamente, ci sono due alternative.

La prima è il ricorso al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale. Va presentato al comando dal quale dipende l’agente accertatore o inviato per raccomandata a/r.

In alternativa c’è il ricorso al giudice di pace del luogo della violazione entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale.

Il giudice, differenza del prefetto, nel caso di rigetto del ricorso non è vincolato a una cifra minima da imporre quale somma da pagare, purché si attenga ai limiti edittali previsti per la violazione.

In entrambi i casi per impugnare una multa non bisogna averla pagata, quindi, proponendo il ricorso, non si può usufruire delle multe scontate.

11 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Multe scontate del 30% » Il riepilogo a più di un anno dall’attuazione della norma”

  1. osvaldo62 ha detto:

    Buonasera. In data 28 agosto 2013 mi veniva notificata dal locale Ufficio Postale una contravvenzione al C.d.S. per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox accertata il 19.07.2013. Nelle indicazioni di pagamento non vi era alcun riferimento all’ammissione alla riduzione del 30% in caso di pagamento entro i cinque giorni dalla notifica. Per questa ragione proponevo ricorso al Prefetto competente, il quale, condividendo inaspettatamente le controdeduzioni dell’Organo accertatore, lo respingeva ordinandomi il pagamento del doppio della sanzione. Nel caso di specie, l’Organo accertatore ribatteva che “la mancanza di tale indicazione è giustificata dal fatto che il verbale è stato inviato il 09.08.2013 tramite flusso telematico alla società Maggioli che gestisce la stampa e la notifica dei verbali, mentre il D.L. 69/2013 è stato pubblicato in data 20.08.2013 con entrata in vigore il giorno successivo”. Tenendo altresì conto che nel verbale non è fatto alcun riferimento alla notifica affidata a persona diversa dal P.U., chiederei la cortesia di farmi conoscere se, secondo il Vs parere, sussistono le condizioni per un ricorso al Giudice di Pace indicandomi possibilmente le eventuali fonti giurisprudenziali del caso. Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La legge di conversione del cosiddetto decreto del fare, è entrata in vigore il 21 Agosto 2013 e, dunque, lei ha indubbiamente diritto allo sconto.

      E’ altresì indubbio che il verbale notificato debba contenere:

      – l’avviso, rivolto al multato, che potrà pagare con una riduzione del 30% nei primi 5 giorni;
      – l’indicazione precisa (“al centesimo”) della somma che si potrà pagare entro i primi 5 giorni.

      La pubblica amministrazione ha il dovere di informare il contribuente dei propri diritti negli atti a lui notificati. Ma, la giurisprudenza sul mancato rispetto delle norme appena indicate, laddove la PA adduca responsabilità non a lei direttamente riconducibili (il ritardo nella stampa dei moduli attribuibile a terzi) non si è ancora formata, come potrà ben comprendere.

      Il suggerimento è quello di ricorrere al GdP per chiedere comunque l’annullamento della sanzione e, in subordine, per evitare di pagare il doppio della sanzione ed ottenere lo sconto di cui avrebbe potuto beneficiare se fosse stato informato come la legge prescrive.

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