Multe e maggiorazione semestrale degli interessi » Il ritorno

Multe e maggiorazione semestrale degli interessi » si, no, forse ..

Multe: il governo capovolge le decisioni della Cassazione. Permane la maggiorazione semestrale degli interessi del 10%.

In caso di mancato pagamento delle multe stradali le cartelle esattoriali continueranno ad essere gravate della maggiorazione semestrale del 10%. Almeno fino ad un diverso orientamento uniforme dell'Avvocatura generale dello stato.

Lo ha evidenziato il 29 gennaio 2014 il vice Ministro delle Finanze, nel corso della seduta della 6° commissione del Senato.

Multe ed interessi semestrali: I precedenti giurisprudenziali

Prima di arrivare al chiarimento del Ministero delle Finanze, facciamo un passo indietro per capire come si era consolidata la giurisprudenza in merito alla questione.

Per cominciare, va detto che l’articolo 203 del codice stradale dispone di fatto il raddoppio delle multe in caso di mancato pagamento in misura ridotta e in mancanza di ricorso.

Il successivo articolo 206, sempre del Codice della Strada, rinvia, invece, la riscossione delle somme all'articolo 27 della legge 689/1981, il quale prevede espressamente la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre di ritardo.

La Cassazione, però, nel 2007, aveva messo tutto in discussione stabilendo che, in caso di mancato pagamento di multe stradali (o di mancato ricorso), il verbale costituiva titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese del procedimento. Ma, ciò, senza l’applicazione di alcun tasso di interesse.

Le disposizioni del Ministero delle Finanze sulla maggiorazione dell'interesse semestrale delle multe

E', quindi, legittima, o no, la maggiorazione semestrale delle multe stradali?

A parere del vice Ministro delle Finanze, Luigi Casero, sì.

Il Ministero dell'interno ha, infatti, sottolineato che la corte di cassazione, con sentenza numero 22100 del 22 ottobre 2007, ha espresso un orientamento esattamente opposto a quello contenuto nella citata sentenza numero 3701 del 16 febbraio 2007.

Ovvero che risulta legittima, di fatto, l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10%.

Tuttavia, il Viminale con una nota, il protocollo s/465 del 28 gennaio 2014, ha evidenziato che su questa problematica si registra un orientamento divergente anche dell'Avvocatura dello stato che si era espressa contro la maggiorazione il 1° giugno 2012 e il 31 luglio 2013.

Per questo motivo, il ministero ha appena inviato all'Avvocatura generale dello stato un’ulteriore richiesta di chiarimenti.

Si attendono, quindi, ulteriori sviluppi.

7 Febbraio 2014 · Andrea Ricciardi




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