Multe elevate tramite dispositivi autovelox » Conosci il tuo nemico: ecco tutti i trucchi per potersi difendere

Multe elevate tramite dispositivi autovelox » Conosci il tuo nemico: ecco tutti i trucchi per potersi difendere

Sempre più numerose sono le multe elevate, a danno degli automobilisti italiani, tramite i dispositivi di rilevamento della velocità detti autovelox: per potersi difendere, però, è bene conoscere i motivi di nullità della multa, come da disposizione di normativa vigente.

Sono milioni le contravvenzioni elevate ogni anno con il metodo degli autovelox: difendersi, però, non è così difficile come possa, in prima battuta, sembrare.

Molteplici, sono, infatti, le violazioni commesse dalla polizia municipale e stradale, le quali si riversano inesorabilmente in vizi formali o sostanziali, ma che di fatto comportano sempre la nullità delle multe.

Con questo utile articolo, dunque, vogliamo illustrare tutte le possibili le tutele e le possibili linee di difesa dell’automobilista multato per eccesso di velocità tramite dispositivi elettronici come autovelox e, anche, tutor autostradali.

Quando viene comminata una multa elevata tramite autovelox bisogna fare attenzione ai termini di notifica

Per prima cosa c'è da sapere che, quando viene comminata una multa elevata tramite autovelox, bisogna fare attenzione ai termini di notifica della stessa.

Per quanto concerne le multe da autovelox, bisogna, innanzitutto, considerare il rispetto dei termini per la notifica della contravvenzione.

La diatriba, peraltro, ha generato in passato un’aspra polemica tra le amministrazioni comunali e le associazioni di tutela dei consumatori. Vediamo come mai.

Per prima cosa va notato che la legge stabilisce due regole molto precise in materia di notifica delle multe.

Infatti, la contravvenzione va contestata immediatamente, ossia all'atto della stessa violazione del codice stradale.

Dunque, la regola generale è quella dell’obbligo, da parte della polizia, di bloccare l’auto ed elevarle il verbale, dando in questo modo al conducente la possibilità di opporre le prime difese.

Qualora ciò non fosse possibile, la contravvenzione va notificata a casa del conducente entro 90 giorni dal fatto accertato.

Nel caso dell’autovelox. sia quando l’apparecchio sia presidiato dalla pattuglia, sia quando è lasciato all'interno dei “box” ai margini della carreggiata, è molto più frequente la seconda ipotesi.

Pertanto, il proprietario dell’auto riceve la notifica della multa presso la propria residenza, insieme all'ordine di comunicare, nei 60 giorni successivi, il nome e cognome dell’effettivo conducente.

In particolare la multa va notificata non oltre 90 giorni dal fatto, ossia dal giorno in cui è avvenuto il passaggio dell’auto davanti all'autovelox.

Diversamente la contravvenzione è nulla.

A volte, però, le amministrazioni comunali tendono a dilatare questo termine, facendolo decorrere non già dalla data della violazione, ma dal successivo momento in cui la stessa viene accertata presso l’ufficio, attraverso la visualizzazione della foto.

Con questo artificioso slittamento della data di decorrenza dei 90 giorni, i Comuni cercano di rimettersi nei termini per effettuare notifiche dalle quali, invece, sarebbero decaduti.

Come è stato ormai costantemente affermato da giudici e dallo stesso ministero, si tratta di una interpretazione capziosa, che non trova alcun appiglio nella legge.

Difatti, il codice della strada consente la proroga dei 90 giorni per la notifica solo in quei (rari) casi in cui non sia stato agevole identificare immediatamente il conducente, cosa che, come è facile intuire, non ricorre nel caso dell’autovelox dove proprio l’ausilio della fotografia consente l’immediata individuazione.

Per verificare il rispetto dei 90 giorni, il multato non dovrà far altro che leggere il verbale che gli è stato recapitato: in esso deve essere indicata la data e il luogo dell’infrazione.

Quindi dovrà verificare la data in cui l’amministrazione ha affidato la raccomandata all'ufficio postale per la consegna.

Tra questi due giorni non deve intercorrere un tempo superiore, appunto, a 90 giorni.

Al contrario, la contestazione immediata è obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia su:

  • strade urbane o locali
  • strade extraurbane e urbane di scorrimento non individuate dal Prefetto.

La taratura obbligatoria per gli apparecchi per il rilevamento della velocità autovelox

Per gli apparecchi autovelox, in grado di elevare multe per eccesso di velocità agli automobilisti, è necessaria una taratura periodica obbligatoria

Altro aspetto interessante nella difesa dell’automobilista è la verifica del rispetto della taratura periodica degli autovelox.

Questa circostanza, che non era inizialmente prevista dalla legge, è stata introdotta dalla Corte Costituzionale con una sentenza recente.

In particolare i giudici della Consulta hanno dichiarato parzialmente incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non prevede l’obbligo di periodica taratura degli apparecchi di controllo elettronico della velocità.

La ragione è abbastanza semplice: con il continuo uso e spostamento di tale strumentazione, facile è che la stessa si sfasi, divenendo imprecisa e non puntuale.

Ecco pertanto che gli autovelox vanno sottoposti a una revisione costante, in modo da accertarne la regolare funzionalità.

La verifica degli autovelox deve avvenire almeno una volta all'anno, in base a quanto stabilito dai decreti ministeriali di omologazione, che a loro volta rimandano al manuale di istruzioni fornito dall’azienda produttrice.

Ma come stabilire se l’autovelox è stato sottoposto a taratura?

Tale circostanza va indicata sul verbale, che dovrà riportare il modello di autovelox e le date in cui esso è stato sottoposto a verifica.

Tuttavia al di là che quanto scritto sulla multa potrebbe non essere vero, la mancanza di tali indicazioni non comporta la nullità del verbale.

Pertanto, il cittadino ha diritto a verificare l’esistenza dei certificati di revisione periodica, facendo apposita richiesta di accesso agli atti amministrativi, cui la P.A. deve rispondere entro 30 giorni.

La richiesta di accesso agli atti non sospende i termini per presentare ricorso al giudice (30 giorni dalla notifica della multa), sicché, in scadenza di questi ultimi senza che sia stata ricevuta risposta dall'ente, sarà bene depositare ugualmente l’impugnazione davanti al giudice.

In tale sede, infatti, al cittadino mutato spetta solo sollevare l’eccezione di difetto di revisione; compete poi all'amministrazione resistente dare la prova contraria, depositando gli originali dei relativi verbali con cui si dà atto del controllo periodico.

Qualora non dovesse esservi prova della taratura, la multa deve essere annullata dal giudice.

Autovelox e segnaletica: un'arma non indifferente nelle mani dell'automobilista

Sono diverse le norme che regolano la visibilità e la segnalazione dei dispositivi autovelox: pena è la nullità delle multe elevate.

Bisogna sapere che è nulla la multa per eccesso di velocità elevata con autovelox se la presenza dell’apparecchio elettronico non è segnalata in anticipo da un apposito cartello stradale.

Ciò vale sia per le postazioni fisse che per quelle mobili, collocate con il tradizionale piedistallo o all'interno della volante della polizia.

La segnalazione, però, è obbligatoria solo per gli autovelox che funzionano da fermi, siano essi fissi o mobili. Invece, non c’è obbligo di segnaletica per gli autovelox che possono operare anche in movimento ossia utilizzati dentro l’auto della polizia mentre circola sulla strada.

Il verbale con la multa deve dare atto della presenza di tale segnaletica, a pena di nullità.

Tale segnaletica deve essere ben visibile, non nascosta dalla vegetazione o da altre insegne, né allocata in prossimità di curve strette che la rendano difficilmente individuabile. Deve essere inoltre collocata dopo l’ultima intersezione: in caso, infatti, di incroci o di confluenze con altre strade, è necessario che il cartello venga ripetuto.

Il cartello che avvisa la presenza dell’autovelox deve specificare se si tratta di apparecchio fisso o mobile, se si tratta di tutor o autovelox.

Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare, in base a quanto affermato da una circolare ministeriale il cartello con l’avviso deve essere posto a non meno di:

  • 250 metri dall'apparecchio in caso di autostrade o strade extraurbane principali.
  • 150 metri dall'apparecchio in caso di strade extraurbane secondarie o urbane ad alto scorrimento;
  • 80 metri dall'apparecchio in tutti gli altri casi;
  • 1 km nel caso di postazioni fisse automatiche installate fuori dai centri abitati.

Alcune sentenze di giudici di pace fanno però riferimento a una distanza minima di 400 metri dalla postazione.

La questione è ancora incerta perché mai disciplinata da una norma ed è pertanto soggetta a circolari ministeriali e interpretazioni. Certo è che è necessario garantire un ragionevole spazio in modo da consentire al conducente di rallentare.

Quanto invece alle distanze massime, il cartello non può essere posto a più di 4 chilometri dalla postazione. Pertanto, al 4° km, il cartello dovrà essere ripetuto, altrimenti la multa è nulla.

Una recente riforma del codice della strada ha previsto la possibilità dell’installazione di pannelli luminosi che rilevano la velocità in tempo reale, indicandola all’automobilista con un display ben visibile.

Tali cartelli servono solo a informare i conducenti, ma non servono né a segnalare una postazione di autovelox né possono essere utilizzati come strumento di rilevazione delle contravvenzioni.

Hanno, insomma, una funzione puramente indicativa.

Comunque, non basta la sola presenza del cartello con la preventiva segnalazione della postazione di controllo.

Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria la multa con l’autovelox è nulla se la polizia è nascosta e non visibile dagli automobilisti.

Questo significa che gli agenti non possono nascondersi nella vegetazione o farsi scudo con altre macchine civetta o, in piena notte, tenere le luci spente.

Differenze tra apparecchi e dispositivi autovelox

Esistono diversi tipi di dispositivi autovelox: gli stessi, infatti, possono essere fissi o mobili, ed anche automatici e non: comunque, gli apparecchi non possono essere controllati da società private.

Gli autovelox attualmente utilizzanti dalle amministrazioni possono essere di due tipi.

i primi, detti fissi automatici, sono collocati all'interno di gabbiotti posti ai margini della strada, senza la presenza di autorità volte a controllarne il funzionamento.

Possono trovarsi solo su autostrade, strade extraurbane principali (rispettivamente di tipo A e B).

Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (rispettivamente di tipo C e D) è necessaria l’autorizzazione del Prefetto che deve essere fornita con decreto (di cui i cittadini hanno diritto a prendere visione).

Non possono essere usati sulle strade urbane di quartiere e locali (rispettivamente di tipo E ed F), per le quali è necessaria la presenza della polizia;

I secondi, detti mobili, si distinguono in automatici e non automatici.

Per i primi valgono le stesse regole appena esposte. Possono trovarsi allocati dentro le auto della polizia in sosta fuori dalla carreggiata stradale oppure su cavalletti. I secondi, invece, non automatici e presidiati dalla polizia, possono essere collocati su qualsiasi tipo di strada (urbana, extraurbana, autostrade).

In ogni caso, l’autovelox non può mai essere controllato da società private, alle quali l’amministrazione può dare solo compiti sussidiari all'accertamento, come la rimozione dei rullini dagli apparecchi, lo sviluppo delle fotografie e la stampa, la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per la notifica.

Durante i rilievi può essere utilizzato personale tecnico.

Non è necessario che l’autovelox sia di proprietà dell’amministrazione, ben potendo da questa essere preso in leasing o in comodato da società private.

12 Aprile 2016 · Gennaro Andele


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