Automobilista parla al cellulare mentre è fermo allo stop? » La multa è valida

Valida la multa all'automobilista che parla al cellulare mentre è fermo allo stop.

Nella specie, è irrilevante che l'automobilista fosse ferma allo stop mentre era al telefono in quanto tale circostanza non fa venir meno la contestata violazione, visto che ai sensi dell'articolo 3 numero 9 Cds, per circolazione deve intendersi il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

Inoltre, nel giudizio di opposizione a ordinanza, ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'articolo 2700 Cc assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione.

Ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.

E ancora, che è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva.

Mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

Insomma, nel caso esaminato sussiste l'infrazione, avvalorata dal verbale e dalla chiara deposizione dell'agente sul punto.

Questo, in sintesi, l'orientamento del Tribunale di Campobasso, espresso con la pronuncia 415/13.

Fatti e commenti

È valida la multa all'automobilista che parla al cellulare mentre è fermo allo stop: se manca il procedimento di querela di falso l'infrazione è confermata, naturalmente avvalorata dal verbale e dalla chiara deposizione dell'agente sul punto.

Questo è ciò che si evince dalla sentenza in esame.

È irrilevante, quindi, che l’automobilista, nel momento in cui viene elevata la multa perché trovato a utilizzare il telefonino sia fermo allo stop.

Tale circostanza, infatti, non fa venir meno la violazione.

Questo perchè, nel concetto di circolazione stradale, all'atto della quale scatta la multa, deve intendersi non solo il movimento, ma anche la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

Pertanto, in parole povere, basterebbe anche solo essere temporaneamente fermi, avere il motore acceso ed essere in procinto di ripartire per beccarsi una multa.

Con queste motivazioni viene accolto il ricorso del ministero dell'Interno.

Il Viminale chiedeva che venisse bocciato il ricorso dell'automobilista contro il verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale per violazione dell'articolo 173, commi 2 e 3 bis del Cds, per aver circolato alla guida del proprio veicolo impugnando un cellulare.

Per i giudici molisani sbaglia il giudice di pace che ha annullato il verbale di contestazione agli atti sul presupposto che dall'istruttoria non sarebbe emerso con certezza il luogo in cui si sarebbe consumata la presunta infrazione.

Perché la multa sia valida il pubblico ufficiale è tenuto solo a dare conto della sua presenza durante i fatti attestati nel verbale, nonché delle ragioni per le quali tale presenza ha consentito l’accertamento dell'infrazione.

Il conducente che vuole contestare tali attestazioni deve non solo limitarsi a contestarle o a provare il contrario con testimoni, ma deve aprire una particolare procedura aggravata, detta querela di falso.

Ciò in quanto le dichiarazioni del pubblico ufficiale sono assistite da una fede privilegiata, cioè hanno un valore superiore rispetto ai fatti dichiarati da un qualsiasi altro soggetto privato.

La querela di falso è volta a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

9 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto




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