Multa sul parabrezza dell’auto e ricorso per irregolarità verbale

Multa sul parabrezza - Ricorso e decorrenza termini

Ho trovato sul parabrezza della mia auto una multa per divieto di sosta. Dopo un po di tempo, mi è stato notificato il verbale tramite posta.

La multa apposta sul parabrezza era stato compilato in modo corretto, ma il successivo verbale di contestazione che mi è stato consegnato presentava parecchie anomalie.

Vorrei sapere se gli errori presenti sul verbale reso presso la mia abitazione possono essere riparati dal fatto che la prima multa era invece corretta.

Mi conviene fare ricorso?

Nel caso convengo, i termini, partono dal giorno in cui ho trovato la multa sull'automobile o dalla data di notifica del verbale?

Da quando decorrono i termini per fare opposizione al giudice di pace?

Multa sul parabrezza - Il preavviso di multa lasciato sul parabrezza non è un atto contro il quale si possa ricorrere

Il preavviso di multa, cioè quello che di solito troviamo sul parabrezza della nostra auto, non è un atto contro il quale si possa ricorrere.

Difatti, all'interno del verbale, non è riportata la sezione relativa alle istruzioni per il ricorso, come termini e competenza.

Bisogna quindi sempre attendere la notifica del verbale di contestazione per poter ricorrere entro 30 giorni dal giudice di pace o 60 giorni dal prefetto.

Secondo la Cassazione, con la sentenza numero 5875 del 2004, infatti: in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge numero 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all'ordinanza - ingiunzione (rectius, all'emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, terzo comma, del codice della strada”

Proprio partendo da questa sentenza, si è stabilito che il preavviso di violazione sul parabrezza non sana l’errore del verbale.

Il 23 novembre del 2012, infatti, il Giudice di Pace di Palermo ha motivato così “L’avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, ex post, validità sanante al verbale di contestazione d’infrazione stradale, atteso che solamente quest’ultimo atto è ricorribile avanti all'autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità accolto il ricorso di un automobilista multato, perché dal verbale non si evinceva il luogo esatto dell'infrazione , accogliendo il ricorso di un automobilista multato, perché dal verbale non si evinceva il luogo esatto dell'infrazione.

A nulla è valsa la difesa del comune secondo cui l’avviso di contestazione lasciato sul parabrezza conteneva tutti i dati.

23 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi




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