Multa non notificata correttamente? » Non va pagata

La normativa vigente specifica esattamente quali sono i termini precisi entro i quali il verbale di multa deve essere notificato al trasgressore. Qualora la notifica non fosse conforme alle disposizioni legislative, la sanzione non va onorata.

Il verbale di multa, redatto senza contestazione immediata, deve essere notificata presso l’abitazione del trasgressore entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

Nel dettaglio, è necessaria la notifica al trasgressore della copia del verbale di multa indicante gli estremi esatti dell'infrazione commessa, nonché i motivi per i quali quest’ultima non è stata immediatamente contestata.

Se il destinatario non viene trovato presso l’abitazione o presso il luogo in cui svolge la propria attività lavorativa, il verbale deve essere consegnato a una persona della famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Qualora anche le persone indicate fossero irreperibili, solo in quel caso, la copia del verbale può essere consegnata al portiere dello stabile.

Come noto, la notifica del verbale di multa può avvenire anche per posta, tramite la spedizione di una raccomandata.

Se la posta viene ricevuta e firmata da una persona che solo occasionalmente si trova nell'appartamento del destinatario, la notifica è come se non fosse mai avvenuta.

Deve trattarsi, infatti, di un familiare convivente o addetto abitualmente alla casa.

La mancata notifica dei verbali entro il termine di novanta giorni e secondo le regole appena descritte, fa estinguere l’obbligo di pagare la multa.

Di conseguenza l’ingiunzione di pagamento successivamente notificata al trasgressore è nulla per mancanza del presupposto del pagamento stesso.

È quindi possibile chiedere ad Equitalia lo sgravio della cartella riguardante la multa non regolarmente notificata.

3 Luglio 2014 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

6 risposte a “Multa non notificata correttamente? » Non va pagata”

  1. sasa00 ha detto:

    Ho preso una multa il 4 agosto 2011 di 49euro, mi e’ stata notificata il 24 ottobre 2011 ma l’ho pagata il 31 dicembre 2011 quindi oltre i 60 giorni previsti dalla legge.
    Oggi 27-04-2016 mi e’ arrivata l ingiunzione di pagamento da parte del comune dove ho preso la multa di 103,90€
    premesso che fino ad oggi non ho ricevuto nulla a riguardo questa multa,premesso che ho gia’ pagato 49€ e premesso che all interno della raccomandata oltre di pagamento non e’ presente il verbale ma solo un richiamo con dei numeri
    devo proprio pagare questi questi 103€
    grazie mille anticipatamente

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Premesso che la multa pagata in ritardo e’ come se non fosse stata pagata, lei ha diritto, tuttavia, allo sgravio dei 49 euro gia’ versati.

      Con l’attestazione del versamento effettuato nel dicembre 2011, dovra’ recarsi presso gli uffici preposti alla gestione delle sanzioni amministrative del Comune in cui e’ stata rilevata l’infrazione e chiedere di pagare il residuo, cioe’ 54,9 euro.

  2. Laura van der Woodsen ha detto:

    Ho contratto un verbale nel novembre 2015 a Napoli per guida senza patente (lasciata a casa): io sono residente all’estero ed ho appreso che mi e stata notificata la multa a casa di amici dove ero ospite. Cosa dovrei fare in questo caso?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Lei è troppo sintetica nell’esposizione e dunque toccherà a noi costruire un’ipotesi verosimile sulle circostanze che hanno portato alla sanzione amministrativa: probabilmente lei guidava un veicolo di proprietà di uno degli amici presso cui era stata ospite a Napoli ed il verbale è stato inviato al proprietario del veicolo in qualità di coobbligato. In sostanza, la multa è stata notificata al proprietario del veicolo e dovrà comunque pagarla lui. Successivamente, il suo amico potrà eventualmente regolare la questione con chi, pur guidando, aveva lasciato a casa la patente.

  3. giovischi ha detto:

    Ho ricevuto 2 giorni fa una cartella di equitalia per 5 multe al codice della strada commesse nel 2010; io non ho mai ricevuto queste notifiche delle multe difatti sono state firmate da mia figlia che non convive con me dal lontano 2009. le ha firmate in quanto si è trovata sotto casa mia in diverse occasioni e in tutte queste occasioni il postino “conoscendola” come mia figlia gliele ha consegnate e fatte firmare le notifiche senza effettuare accertamenti del caso anzi senza nemmeno trascrivere il documento di riconoscimento.

    Posso fare ricorso avverso la cartella? in che modo?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Anche recentemente la Corte di cassazione si è espressa in modo molto chiaro sulla validità della notifica degli atti a mezzo posta. La notifica è illegittima solo se il destinatario riesce a dimostrare, con querela di falso, che l’atto è stato consegnato a persona assolutamente a lui estranea.

      In particolare, secondo i giudici di piazza Cavour le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si debba a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento di notifica, nel momento della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte del postino se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

      Come vede, non c’è alcuna obbligo di identificazione: è sufficiente che il postino ritenga il consegnatario (la figlia del destinatario, nella fattispecie) come soggetto legittimato a ricevere l’atto (come soggetto, cioè, che sia cioè potenzialmente in grado di riferire al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!