Multa per parcheggio su strisce blu » Nullo il verbale se il Comune non prova l’esistenza di parcheggi liberi
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Strisce blu: hai parcheggiato senza comprare il ticket e ti hanno sanzionato? E' da considerarsi nullo il verbale di multa se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento.
Buone notizie per i cittadini italiani e un’altra tegola per le casse comunali.
Dopo il ciclone che ha investito i Comuni con le dichiarazioni del Ministero secondo cui la multa per ticket scaduto non esiste ed è illecita, ecco un'altra buona nuova.
Infatti, sarà più semplice per gli automobilisti ottenere l’annullamento della multa per non avere corrisposto il prezzo del grattino nelle zone di sosta a pagamento: spetta al Comune dover provare l’esistenza di aree a libera sosta nelle vicinanze e non al multato.
Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18575/14.
A parere degli ermellini, dunque, è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regolamentano la sosta nell'area.
In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno espressamente affermato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo.
Si ribaltano, dunque, le sorti della vicenda.
In passato, infatti, i giudici avevano sostenuto il contrario, ovvero che l’onere della prova spettasse al cittadino, cosa che oggi invece viene contraddetta.
Meglio così.
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