Multa stradale – elementi essenziali per il ricorso

Quando fare ricorso al verbale di multa

In questo breve articolo l'avvocato Antonella Pedone ci indica in forma sintetica, ma rigorosa, quando possono sussistere le condizioni più frequenti per impugnare un verbale di multa, i termini da rispettare e le procedure da seguire per poter presentare un eventuale ricorso alla multa, differenziate nel caso in cui il destinatario della sanzione intenda rivolgersi al Prefetto o al Giudice di Pace.

Se si ritiene illegittima una multa stradale, è possibile impugnarla mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, a scelta del cittadino.

Ad esempio, la multa è illegittima nei seguenti casi:

  • mancata notifica del verbale di accertamento della multa entro 90 giorni dall'infrazione;
  • mancata contestazione immediata della multa al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
  • pluralità di infrazioni in breve lasso di tempo e mancata applicazione della continuazione;
  • mancata indicazione di elementi essenziali nel verbale di multa  (nome del trasgressore; tipo di veicolo e la relativa targa; giorno e ora della violazione; luogo della violazione; descrizione dell'infrazione e articolo di legge.)

Tralasciando le problematiche connesse alla ormai abituale contestazione differita della violazione sanzionata con la multa e alle questioni formali, ma al tempo stesso sostanziali, legate alla omissione di elementi essenziali nella formazione del verbale di multa, vale la pena soffermarsi su due frequenti cause di illegittimità della multa stessa; cioè il mancato rispetto dei termini di legge per la notifica del verbale nonché la non applicazione del principio di continuazione qualora vengano commesse più infrazioni in un breve periodo di tempo.

Mancata notifica del verbale di multa entro 90 giorni dall'infrazione

In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni).

Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento della multa sia  fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti da quando l'amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.

Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile.

Non è quindi facile da stabilire tale momento, che  può variare da caso a caso.

Va precisato che, per i residenti all'estero, invece, il verbale di multa deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

Multe - Pluralità di infrazioni in breve lasso di tempo: si applica una sola sanzione

In tema di sanzioni amministrative, se l'infrazione è reiterata, si applica il cumulo e non la continuazione delle sanzioni. In tal senso di è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 marzo 2011, numero 5252.

In particolare si trattava di più violazioni del Codice della strada, irrogate nei confronti di un automobilista che aveva acceduto, senza autorizzazione, all'interno della zona urbana a traffico limitato.

Per tale ragione, erano state applicate tante sanzioni quante erano le violazioni (disciplina del "cumulo").

L'automobilista ha fatto ricorso sostenendo che dovesse applicarsi una sola sanzione, aumentata fino al triplo, trattandosi dello stesso tipo di infrazione. La sua condotta, infatti, poteva considerarsi come una condotta "unitaria" (disciplina della "continuazione").

La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che "in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione delle medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo applicabile l'articolo 8 della legge 689/1981, riferentesi all'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione o omissione".

Né tanto meno potrebbero applicarsi i principi in materia di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale.

Nell'ipotesi di pluralità di accessi nella ZTL, si è certamente in presenza di una pluralità di azioni, ciascuna delle quali dovrà essere singolarmente considerata e sanzionata.

Ad ogni modo, va segnalato il diverso orientamento, secondo cui, qualora le infrazioni siano estremamente ravvicinate nel tempo (ad esempio quando si attraversa la stessa ZTL a distanza di pochi minuti), si potrebbe ben ritenere che le infrazioni possano essere considerate come una "condotta unitaria" e, come tali, sanzionabili secondo la più favorevole disciplina della continuazione (ossia si applicherebbe una sola sanzione, con un aumento fino al triplo).

I termini per presentare ricorso al verbale di multa

Il ricorso alla multa deve essere presentato entro termini ben determinati, a pena di decadenza:

  • entro 60 giorni (in caso di ricorso al Prefetto);
  • entro 30 giorni (in caso di ricorso al Giudice di Pace). Il termine, originariamente di 60 giorni, è stato ridotto dal Decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150, con effetto dal 7 ottobre 2011.

I detti termini decorrono dalla contestazione della violazione - se contestuale al fatto - o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.

Verbale di multa - Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto può essere presentato con le seguenti modalità:

  • spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio la polizia stradale, vigili urbani, etc..), ovvero direttamente al Prefetto, ma deve recare comunque l'intestazione "Ricorso al Prefetto";
  • consegnato a mano all'organo accertatore o direttamente alla Prefettura.

Il Prefetto deve decidere sul ricorso nel termine di 120 giorni + 60 giorni (se il ricorso è presentato all'Ufficio o al Comando dell'Organo che ha elevato l'infrazione) ovvero 120 giorni + 90 (se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) della data indicata sulla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata (articolo 204 del Codice della Strada).

N.B: Se il ricorso viene rigettato, il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione per una sanzione doppia rispetto a quella originariamente inflitta.

Contro il provvedimento del Prefetto è possibile presentare ricorso, dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Verbale di multa - Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato con le seguenti modalità:

  • spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto;
  • consegnato a mano alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto.

La documentazione da allegare al ricorso è la seguente:

  • ricorso completo e firmato in originale;
  • 5 fotocopie del ricorso;
  • 5 fotocopie del verbale di accertamento;
  • 5 fotocopie della busta postale, se l'atto è stato ricevuto per posta.

La cartella esattoriale originata da multa non pagata

In caso di mancato pagamento della sanzione (e di rigetto del ricorso eventualmente presentato), verrà emessa la cartella esattoriale da parte dell'Agente della riscossione.

Anche la cartella esattoriale originata da multa può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Sul tema, va ricordato che il decreto legge 150/2011, entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” prevede, all'art 34, le seguenti modifiche alla legge 24 novembre 1981, numero 689:

a) all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150.»;

b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

Pertanto, alla luce delle sentenze di Cassazione che hanno fissato le procedure esperibili per impugnare la cartella esattoriale originata da multa  e tenuto conto dell'entrata in vigore del decreto legge 150/2011 - che ha abrogato gli articoli 22, 22 bis e 23 della legge  24 novembre 1981, numero 689 (ma non l’articolo 27) -  i rimedi esperibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie (fra cui anche le multe per violazione al codice della strada) sono:

1 l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
2 l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

In pratica, non è più possibile impugnare la cartella esattoriale originata da multa tramite l'opposizione a sanzioni amministrative ex articoli 22 e 23 legge numero 689/81.

4 Gennaio 2012 · Antonella Pedone


Commenti e domande

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23 risposte a “Multa stradale – elementi essenziali per il ricorso”

  1. claudioros ha detto:

    Buonasera, disturbo ancora, pur non essendo avvocato ho provato a fare una ricerca sul web combinando moduli e ricercando normativa in merito, da qui ho provato a redigere il ricorso che allego di seguito:

    CONTRO

    – Il Comune di Udine ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via…………n…..
    Nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.

    AVVERSO

    Il verbale di contestazione n.xxx , notificato in data 2 aprile 2013 emanato dal Corpo di Polizia Locale di xxx, che si allega in originale, per asserita violazione dell’art. 158 allorchè si assume che l’autovettura sostava sul marciapiede che commina la seguente sanzione:
    – pagamento della somma paria ad euro 84,00

    poiché il provvedimento risulta:

    -viziato e senza l’indicazione del modello e della targa privo dunque dei requisiti legittimanti come esplicitamente previsto dall’art. 200 Decreto Legislativo 285/’92 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada dove all’art. 383 “Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.”
    La Corte di Cassazione civile , sez. II, sentenza 08.04.2011 n° 8114 ha altresì puntualizzato che Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

    il ricorrente quale PROPRIETARIO del veicolo, con il presente atto si previsti per legge;

    OPPONE

    al suddetto verbale per i motivi di fatto e di diritto, essendo ingiustificato sotto ogni profilo formale e/o sostanziale;

    CHIEDE

    All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, sanzioni e pene accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l’atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente. Con vittoria di spese di lite

    Istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato

    Appare evidente, per quanto sin qui dedotto, la piena sussistenza del fumus boni iuris che giustifica la sospensione degli effetti dell’atto impugnato. Del resto, ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell’atto, il ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera, con chiaro pregiudizio patrimoniale. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Anche per questo si chiede l’accoglimento della presente domanda cautelare.

    Dichiara

    Ai sensi dell’art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa e’ di € 84,00 Pertanto versa il contributo di € 37,00

    Il presente ricorso è redatto in n.5 copie

    Si allegano:
    – atto impugnato in originale
    – copia del documento di identità

    può andare bene? è presentabile? Grazie ancora

  2. claudioros ha detto:

    Grazie seguirò il vostro consiglio!!!

  3. claudioros ha detto:

    Buongiorno,

    stamattina mi ha chiamato il comando dei Vigili Urbani, mi è stato detto che non è possibile annullare la sanzione direttamente da parte loro. Chiedendo chiarimenti all’addetto, il problema dell’ impossibilità di annullamento è dovuto dal fatto che dagli atti del verbale (probabilmente dall’avviso di sanzione che non mi è mai stato consegnato), risulta la targa ed il modello della macchina, e che se non fossi passato a contestare mi avrebbero inviato a casa un atto integrativo del precedente al fine di sanare il verbale. Questo visto il mio tempestivo intervento di richiesta di autotutele da parte loro non arriverà più. A questo punto devo far ricorso o al Prefetto o al Gdp. Chiedendo ulteriori informazioni, su quale impugnazione effettuare, mi è stato implicitamente sconsigliato il Prefetto in quanto in casi analoghi al mio, il Prefetto (visto che negli atti precedenti esiste la targa), non annulla la sanzione. dunque sarei propenso alla soluzione presso il GdP. Per quanto concerne poi la mancata indicazione della patente e del contravventore, mi è stato spiegato che non avendomi visto alla guida e dunque rilevando successivamente i dati è corretto l’opertao del vigile che ha apposto nel verbale i miei dati quale obbligato in solido. E’ tutto questo dunque corretto? come posso eventualmente impostare il ricorso? grazie ancora

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il consiglio della polizia municipale mi sembra sensato. Il prefetto, più che un giudice, è parte in causa. Per il ricorso al GdP il nostro suggerimento è sempre quello di rivolgersi ad un professionista.

      Se proprio non può permettersi il costo di un’adeguata assistenza legale o se ritiene che fruendo del supporto di un avvocato la “spesa non valga l’impressa”, le segnalo che l’ADUC fornisce il servizio di assistenza online Scrivimi un ricorso a costi accessibili e con un altissimo livello di professionalità e serietà.

      Come “extrema ratio”, se proprio sceglie “il fai da te” può aiutarsi accedendo agli articoli presenti in questa nostra sezione, dove troverà anche una interessante guida “step by step” dell’avv. Salvatore Iozzo.

      In bocca al lupo.

  4. claudioros ha detto:

    Buonasera, seguendo il vostro consiglio sono appena tornato dal Comando dei Vigili, esibendo il verbale ne hanno fatto copia, e mi è stato detto che mi faranno sapere a breve per quanto riguarda l’annullamento diretto da parte loro. Vi farò sapere! grazie ancora!!!

  5. claudioros ha detto:

    Penso che l’equivoco sulla targa sia nato in quanto probabilmente ha cambiato il modulo da avviso di contestazione a verbale di contestazione, nel momento in cui sono arrivato, ad ogni modo ha sbagliato e nel verbale (compilato a “carta carbone”) non appare proprio la targa. A questo punto mi conviene fare ricorso per l’errore formale al Prefetto o al GdP? e poi è corretto l’indicazione proprietario anzichè trasgressore e dal fatto che non ha inserito la mia patente? grazie ancora!

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Prima che scadano i termini per fare ricorso, conviene recarsi al comando della polizia municipale e chiedere l’annullamento del verbale. Soprattutto perchè potrebbe essere imbarazzante rendere pubblico, con un ricorso al GdP, il modo superficiale (per usare un eufemismo) con cui vengono redatti i verbali di contravvenzione …

  6. claudioros ha detto:

    Grazie per la celere risposta, dunque analizzando più a fondo il verbale consegnatomi, il vigile verbalizzante ha indicato le mie generalità nella sezione PROPRIETARIO O SOLIDALE ed indicando la qualità di proprietario, la patente non è stata indicata. Di seguito nella sezione firma ha indicato nella casella obbligato in solido “riceve il verbale ma non firma”. Ad ogni buon conto, mi sono ora accorto che la sezione veicolo e trasgressore non è stata compilata, dunque NON è stata indicata la targa e nemmeno il tipo di veicolo. Alla luce di tutto ciò posso fare ricorso? se si al Prefetto o al Giudice di Pace? Vi ringrazio tantissimo …. il vostro sito è SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Se non c’è targa non c’è sanzione. Devo ritenere che fosse il vigile a non esserci. Ieri era il due di aprile. Forse il vigile pensava fosse il primo ed ha voluto farle uno scherzo.

  7. claudioros ha detto:

    Buonasera,

    oggi ahimè ho ricevuto una contravvenzione per sosta sul marciapiede. In estrema sintesi ho parcheggiato la macchina su un marciapiede per circa 5 minuti accortomi del vigile sono immediatamente tornato su i miei passi. Il vigile stava già redigendo il verbale. Appena arrivato presso di lui l’ho avvisato che avrei spostato immediatamente la macchina, ma non ha voluto sentire ragioni, ho dunque consegnato patente e libretto, egli ha dunque terminato di compilare il verbale e me lo ha consegnato (io non l’ho firmato). Successivamente controllando il verbale (completato con i miei dati personali), mi sono accorto che era scritto che ero ASSENTE, (questo probabilmente scritto mentre mi stavo recando verso di lui). E’ possibile dunque ricorrere? questo è un vizio che rende nullo o annullabile l’atto?

    • Sul verbale sono riportati i dati corretti della sua patente. Mi sembra effettivamente difficile per il vigile, poter asserire che lei fosse assente. Ma, detto questo, il veicolo risultava in divieto di sosta e il CdS non prevede da nessuna parte che la multa per divieto di sosta non vada irrogata se il conducente si trova nei pressi (è quindi presente) ed esprime al vigile la volontà di rimuoverla immediatamente.

      Si tratta certo di un vizio di forma, che tuttavia nulla toglie alla legittimità della sanzione. Mi spiace.

  8. Fab1972 ha detto:

    Devo dire a questo punto che mi hanno ben pettinato e messo il fiocco come un ingenuotto.
    Mi servirà di lezione.
    Quando spiegai agli agenti i motivi della mia guida “sportiva” mi dissero: AAhhh, ma lei faccia ricorso, con questi motivi glielo accoglieranno SICURAMENTE.
    Pazienza.
    E pensare che ero andato persino di persona presso la caserma per parlare con l’agente che mi aveva elevato la contravvenzione dapprima sperando che non la registrassero (Una specie di istanza in autotutela no? Posso definirla così?), magari la potevano archiviare d’ufficio…inoltre speravo per lo meno di sensibilizzarli sul mio caso…ma quando ho saputo che mia sorella aveva ricevuto il verbale sono bruscamente stato riportato alla realtà. Mi scusi se mi sono dilungato con questo sfogo non pertitente al tema trattato.
    La ringrazio ennesimamente e spero quanto meno che qualcuno possa trarre spunti utili da quanto è stato pubblicato.
    Un saluto,
    Fabio

  9. Fab1972 ha detto:

    Ok, finalmente le nebbie nella mia testa cominciano a diradarsi.
    Personalmente io spero anche che il ricorso venga esaminato, però il timore che il prefetto non agisca secondo giustizia e buonsenso mi porta a preferire la decorrenza dei termini.
    Il verbale che è stato inviato a mia sorella risulta avere come mittente l’ufficio dei Carabinieri. L’istanza in autotutela la devo comunque chiedere in prefettura oppure mi devo recare presso la caserma dei Carabinieri che ha elevato la contravvenzione?
    Grazie in anticipo per l’eventuale risposta.
    Un saluto,
    Fabio

  10. Fab1972 ha detto:

    Due mesi fa, mentre andavo a prendere mia moglie per portarla a partorire (Rottura delle acque) ho effettuato un sorpasso non consentito. Son stato raggiunto e fermato dai carabinieri che mi hanno elevato la contravvenzione. Nel verbale hanno inserito, come da me richiesto, che l’infrazione era giustificata del portare mia moglie a partorire. Successivamente ho portato mia moglie in ospedale ed in serata ha partorito il nostro primo figlio.
    Ho fatto ricorso al prefetto adducendo motivi di gravità (L’imminente parto di mia moglie), il verbale era sottoscritto solo da me in qualità di trasgressore, ho inviato il ricorso al prefetto tramite i carabinieri (Organo accertatore dell’infrazione).
    L’auto da me guidata è di proprietà di mia sorella.
    Adesso mia sorella è stata raggiunta da un verbale di pagamento relativo alla mia infrazione in quanto obbligata in solido.
    Devo presentare ricorso anche a questo verbale?
    Lo devo legare al ricorso già presentato?
    In che forma dovrò eventualmente fare questo nuovo ricorso ed in che modo lo devo legare al precedente ricorso?
    Inoltre un piccolo dubbio, il mio ricorso l’ho inviato in copia singola (Non 4 o 5 copie come letto da qualche parte), può questo evento pregiudicare il ricorso?
    Grazie in anticipo.
    Un saluto,
    Fabio

    • Le suggerisco di recarsi in prefettura e far presentare a sua sorella istanza in autotutela, indicando che il verbale sotteso all’ingiunzione di pagamento è stato già opposto dal soggetto trasgressore. Se nessuna risposta verrà formulata dalla prefettura in merito all’accoglimento dell’istanza, prima dello scadere del termine dei 30 giorni utili, è consigliabile rivolgersi al Giudice di pace.

      Cosa che sarebbe opportuno facesse anche il trasgressore dopo il sicuro rigetto del proprio ricorso da parte del Prefetto. Il che avverrà non tanto per questioni formali, quanto per la circostanza non incidentale che il prefetto riveste, nel contenzioso, la duplice funzione di arbitro e di parte.

      Insomma, con il ricorso al Prefetto, gli agenti che elevano la multa vincono facile. Eccezioni sporadiche, che possono essere richiamate dal solito garantismo di facciata, costituiscono solo esemplari conferme alla regola.

    • Fab1972 ha detto:

      Ma se io facessi un semplice ricorso al prefetto anche per quest’altro verbale, poi non sarebbe sufficiente attendere il giudizio del prefetto (A questo punto sperando che non arrivi mai e quindi che venga accolto il ricorso per decorrenza dei termini entro i quali si deve esprimere il prefetto).
      Se proprio il prefetto dovesse rigettare l’istanza allora dovrei rivolgermi al giudice di pace entro 30 gg dal rigetto, no?
      Non capisco perchè mi dice che se il prefetto non si esprime entro 30 gg dovrò rivolgermi al giudice di pace.
      Mi potregge gentilmente far chiarezza perchè non riesco a capire il meccanismo.
      Grazie.
      Un saluto,
      Fabio

    • Il Prefetto unificherebbe comunque i due ricorsi.

      Per quanto attiene l’istanza in autotutela di sua sorella (che non è un ricorso) il Prefetto potrebbe esprimersi (di solito non si esprime) dopo 30 giorni dalla notifica della multa. Il che significa che, una volta che il Prefetto rigettasse l’istanza in autotutela (o non rispondesse affatto) sua sorella non potrebbe più ricorrere al Giudice di pace per decorrenza dei termini. Nè potrebbe farlo dopo l’eventuale rigetto dell’istanza presentata in Prefettura, dal momento che, lo ribadisco, l’istanza in autotutela non è equivalente ad un ricorso.

      Non si illuda eccessivamente sul mancato rispetto dei termini massimi previsti per la pronuncia sul suo ricorso da parte del Prefetto. Basta anche una richiesta di audizione del trasgressore o del coobbligato all’ultimo minuto utile, magari inoltrata ad indirizzo inesistente, per buttarla “in caciara” (i termini per la decisione vengono sospesi). Seguirà il canonico rigetto e lei sarà comunque costretto a rivolgersi al Giudice di pace, il quale difficilmente accoglierà un ricorso basato solo su questioni formali (non potrà entrare nel merito della decisione adottata dal Prefetto sulla causa di forza maggiore all’origine dell’infrazione).

    • Fab1972 ha detto:

      Grazie Simone.
      Di fondo mi sembra che traspiri il suo messaggio per cui comunque è bene che non mi illuda sull’accoglimento del mio ricorso.
      Farò come dice lei ed eviterò di illudermi.
      Effettivamente io confondo (Ancora adesso non ne ho ben afferrato la differenza) tra ricorso ed istanza in autotutela. Il ricorso che io ho fatto 2 mesi fa, avendolo fatto da me credevo di poterlo anch’esso definire una istanza in autotutela. Perdonate l’ingnoranza dovuta alla mia incompetenza in materia.
      Ora, sinceramente nutro un incauto e sicuramente infondato ottimismo sulle mie ragioni e sono anche consapevole che le decisioni del prefetto non sono certo dettate da principi di giustizia.
      Però io vorrei anche agire:
      – Senza dare per scontato il non accogliemento del mio ricorso (Sarò una mosca bianca ma mi è già andata bene una volta per un’altra infrazione l’anno scorso e vorrei provare a ripetere l’evento)
      -Non ho modo, tempo e disponibilità per rivolgermi al giudice di pace .
      Nel mio ricorso non ho chiesto udienza, mi interessa solo ridurre al massimo i tempi.
      Nella mia ignoranza pensavo che col ricorso da me effettuato si sarebbe interrotto l’iter della sanzione, non pensavo che l’iter sarebbe proseguito verso il titolare del veicolo (Già questa è stata la prima sorpresa).
      Inoltre, a prescindere dalle effimere speranze di accoglimento, mi chiedevo perchè non potrei fare ricorso al prefetto anche su quest’altro verbale che hanno inviato a mia sorella (Titolare del veicolo) e qual è il modo secondo giurispudenza per legare tale ricorso al primo (Come se io volessi scrivere: Signor Prefetto, non inoltri la sanzione su questo verbale perchè c’è già in atto un ricorso intentato dal trasgressore). Devo scriverlo al prefetto per raccomandata? Devo andare in prefettura e chiedere udienza? Come devo fare? Generalmente scrivo di notte sperando sempre di risolvere le cose su carta perchè purtroppo durante il giorno talvolta non mi vengono concesse nemmeno le ferie.
      Grazie di cuore se volesse rispondere a questa mia ennesima epistola.
      Un saluto,
      Fabio

    • Nella mia ignoranza pensavo che col ricorso da me effettuato si sarebbe interrotto l’iter della sanzione, non pensavo che l’iter sarebbe proseguito verso il titolare del veicolo (Già questa è stata la prima sorpresa).

      Non si tratta di ignoranza, ma di eccessiva fiducia nelle istituzioni. Nessuno ha letto il suo ricorso (e non credo nessuno lo leggerà se non per notificarle il rigetto). Si figuri se qualcuno possa essersi preoccupato di interrompere l’iter verso il coobbligato.

      Effettivamente io confondo (Ancora adesso non ne ho ben afferrato la differenza) tra ricorso ed istanza in autotutela. Il ricorso che io ho fatto 2 mesi fa, avendolo fatto da me credevo di poterlo anch’esso definire una istanza in autotutela.

      Il suggerimento dell’istanza in autotutela partiva proprio dalla consapevolezza dell’assoluto caos che regna negli uffici delle prefetture deputate ad esaminare i ricorsi. Questo, ad essere onesti, anche in ragione del fatto che, spesso, si tenta di presentare ricorso al Prefetto contro le multe per violazione del CdS solo nella speranza che trascorrano i termini di legge senza che la pratica riesca ad essere esaminata. Dunque, furbizia da una parte, noncuranza ed arroganza dall’altra. Tornando a noi, l’istanza in autotutela è un tentativo, come lei ha compreso appieno, per far dire a sua sorella Signori, guardate che per la sanzione a me notificata mio fratello ha presentato ricorso proprio a voi … sempre, beninteso, che qualcuno si dia pena di leggerla. Se ci si reca di persona in prefettura è meglio. Non è necessario chiedere udienza al Prefetto. Basta anche un agente che e decida di dedicarle qualche minuto.

  11. Roberto Petrella ha detto:

    È inammissibile il ricorso ex lege 689/81 davanti al Giudice di Pace nell’ipotesi di parziale pagamento rateale della multa. Lo ha stabilito il GdP di Palermo con la sentenza 17 aprile 2012.

    Per il giudice Vitale: “In tema di violazioni al codice della strada, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte è inammissibile l’opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 del Cds. Infatti, “il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall’oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell’ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento con riserva”, (Cassazione civile sentenza 6460/2008).

    L’oblazione è una facoltà concessa dalla legge, “il cui esercizio è rimesso alla libera valutazione e determinazione del contravventore, con funzione ed effetto di chiudere immediatamente e definitivamente, in termini e secondo modalità e parametri, oggettivi prefissati dalla stessa legge, il rapporto tra contravventore ed Amministrazione”. “Ma proprio per ciò, – prosegue la sentenza – perché la detta funzione non venga ad essere vanificata, una volta che la facoltà di oblazione sia stata esercitata, essa, impedendo in maniera definitiva l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ufficio, non può non comportare correlativamente, stante la sua sostanziale natura transattiva, la definitiva preclusione per il contravventore di contestare e mettere in discussione i presupposti di fatto della sanzione, id est la legittimità dell’accertamento della violazione, e la sua applicabilità in concreto”, (Cassazione civile, sentenza 15100/2010).

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