Multa per sosta su passo carrabile di un familiare – ricorso inutile

Multa per sosta su passo carrabile - Posso fare ricorso?

Qualche giorno fa ho preso una multa per sosta su passo carrabile: la cosa buffa è che il passo carrabile è del negozio mio fratello, e lui mi aveva autorizzato a parcheggiare.

Lui è disponibile a testimoniare l'accaduto, anche davanti al giudice di pace.

Vorrei sapere, è convenevole fare ricorso?

Ho delle possibilità di vederlo accolto?

Multa per sosta su passo carrabile - Sostare con l’auto davanti al passo carrabile, anche con il consenso stesso del titolare della licenza, è vietato

E' facile immaginare la scena: un amico, o un parente, viene a trovarti, non c'è parcheggio e allora gli dici di mettere l'auto davanti al tuo cancello.

Poi però arriva la multa.

Sostare con l’auto davanti al passo carrabile, anche con il consenso stesso del titolare della licenza, è vietato e può essere sanzionato con una multa.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza numero 11063 del 19 ottobre del 2012, ha stabilito che:la licenza di accesso ai fondi e fabbricati laterali alla stradali (passi carrabili), a norma degli articoli 4 e 5 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740 (norme a tutela delle strade) non comprende la facoltà di sosta dei veicoli nell'area pubblica corrispondente al relativo "sbocco", e ciò per la ragione che l'uso del suolo stradale per la sosta, come uso generale del bene demaniale, non può essere riservato a "determinati veicoli" se non per motivi di pubblico interesse (articolo 4, primo comma, sub b D.p.R. 15 giugno 1959, numero 393). Con la conseguenza che il divieto di sosta posto dall'articolo 115, quinto comma, sub b del citato DPR numero 393 del 1959 "allo sbocco dei passi carrabili" è operante anche nei confronti dei titolari delle relative licenze

Quindi, non si può mai lasciare l'automobile in sosta davanti a un passo carrabile.

Non è permesso nè all'amico del titolare della licenza, né a un parente stretto (nemmeno se ha il consenso), e addirittura non è ammesso nemmeno allo stesso titolare.

A parere del giudice, infatti, i passi carrabili consentono solo al titolare della licenza, il transito con il veicolo.

Non gli consentono, però, anche il diritto di poter sostare nell’area corrispondente la relativa uscita.

Difatti l’uso del suolo stradale pubblico, per la sosta, non può essere riservato solo a determinati veicoli e non ad altri.

In sostanza, quindi, di fronte a un passo carrabile, solo il titolare della licenza può transitare per accedere all'adiacente proprietà, ma né lui stesso, né altre persone volutamente autorizzate, vi possono lasciare l’auto in sosta.

E’ legittimo sostenere che se la zona posta al termine tra strada privata e pubblica è lasciata alla libera disponibilità di qualunque utente della strada, si deve escludere per ciò stesso l’obbligo di corrispondere un canone.

Sarebbe quindi inutile tentare un ricorso, visto il precedente.

25 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi




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