Multa per divieto di sosta – il verbale è valido anche senza indicazione del numero civico

L'indicazione del numero civico nel verbale di multa e' importante ma non essenziale per la validità dell'accertamento. La multa per divieto di sosta è valida anche quando il vigile omette di indicare nel verbale di preavviso il numero civico dell'accertamento effettuato.

Così si è pronunciata la Corte di cassazione, Sez. II civ., con la Sent. numero 19902 del 29 settembre 2011. Un automobilista multato per divieto di sosta si è rivolto al giudice di pace lamentando la mancata indicazione nella multa del numero civico in corrispondenza del quale sarebbe stata accertata l'infrazione.

Il magistrato onorario ha accolto le motivazioni addotte dall'operatore di polizia municipale. Il contenzioso è poi approdato in Cassazione che non ha ritenuto di censurare l'operato del Giudice di Pace.

In particolare, specifica la sentenza, il giudice di merito ha ritenuto, "con motivazione sufficiente ed esente da vizi logico giuridici, e come tale non altrimenti censurabile", che il luogo esatto dell'accertamento dell'infrazione è desumibile dal raffronto tra le multe elevate quel giorno dal vigile urbano.

In pratica, è stato dimostrato in giudizio che l'agente accertatore pochi minuti dopo aver redatto la multa per la quale è stato proposto ricorso ha redatto un nuovo verbale nella stessa strada, in prossimità di un civico vicino.

La semplice dimenticanza del numero civico sulla multa in questo caso non è motivo idoneo quindi ad annullare l'accertamento.

18 Ottobre 2011 · Giuseppe Pennuto




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4 risposte a “Multa per divieto di sosta – il verbale è valido anche senza indicazione del numero civico”

  1. Ivan Boselli ha detto:

    Grazie Ludmilla Karadzic per la risposta. In ogni caso la vigilessa ha la foto dalla sua parte (ha sicuramente usato un IPAD o TABLET per prendere i dati successivamente) che dimostra che ero parcheggiato sul marciapiede anche se il numero non era corretto. L’unico errore che mi sarei appellato era l’errore del verbale e non il fatto che io non ero in divieto di sosta.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Vero. Allora conviene evitare il ricorso: indipendentemente dal numero civico e dalla larghezza del marciapiede, il divieto di sosta è sanzionabile. Da tempo, ormai, eccepire vizi esclusivamente di di forma, non serve in giudizio.

  2. Ivan Boselli ha detto:

    Io ho ricevuto un verbale di accertamento d’infrazione per una sosta su MARCIAPIEDE. Premetto che paghero’ il verbale. Ma considerando che il marciapiede dove ho lasciato l’auto è ampio 5 metri e quindi non intralciava il passaggio dei pedoni, ho una curiosità. Il verbalizzante ha messo la via corretta ma il numero civico errato. Sul verbale è riportato 1. E all’1 è impossibile parcheggiare sul marciapiede in quanto ci sono i dissuasori e l’unico posto è un passo carrabile. Al 3 dove c’era la mia auto c’è la fermata del tram e quindi il marciapede è ampio e permette la sosta di un veicolo senza creare disagi ai pedoni. La multa mi è stata fatta solo perchè qualche condomino ha chiamato la pattuglia. La mancanza del bollettino sull’accertamento (era un foglio prestampato senza alcuna indicazione) in quanto la vigilessa ha usato un IPAD per segnalare le auto, non mi ha permesso di pagare subito la multa. La domande pero’ è: l’errore commesso dal verbalizzante che ha inserito il numero errato è impugnabile per un ricorso? Grazie per l’attenzione.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per contestare l’errore del verbalizzante andrà, ovviamente, presentato ricorso al Giudice di pace nei termini di legge (30 giorni dalla data dell’infrazione): tuttavia, l’atto pubblico (il verbale) fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni dei fatti che il pubblico ufficiale (il vigile) attesta avvenuti in sua presenza (articolo 2700 del codice civile). Pertanto, in corso di causa (o anche in via principale), ex articolo 121 o 162 del codice di procedura civile, dovrà essere proposta pure la querela di falso e il processo si interromperà finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Come vede, la strada da percorrere è lunga, oltre che accidentata: naturalmente il ricorrente dovrà asserire che quel giorno non poteva aver sostato sul marciapiede in quanto, da accertamenti effettuati successivamente, si è potuto rilevare che la sosta sarebbe risultata impossibile, per la presenza di dissuasori e di un passo carrabile. Inutile aggiungere che il ricorrente non potrà eccepire che il marciapiede dove aveva lasciato lasciato l’auto era ampio 5 metri e non intralciava il passaggio dei pedoni: si darebbe, come si suol dire, una zappata sui piedi.

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