Multa per passaggio con semaforo rosso » Come prova basta la fotografia scattata dalla telecamera del photored

In caso di multa per passaggio con semaforo rosso elevata con lo strumento del photored, come prova è sufficiente la fotografia scattata dalla telecamera.

Se passi con il rosso basterà la telecamera a dimostrarlo: l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria, con riferimento alla violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s. per aver proseguito la marcia con semaforo rosso, è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22191/14.

Avete preso una multa per passaggio con il semaforo rosso? Se vi ha colto in fragrante la telecamera, il verbale redatto dalla polizia non deve necessariamente attestare che il funzionamento del photored è stato sottoposto a un controllo sia preventivo che costante durante l’uso.

Ciò perché non esiste una disposizione legislativa che obbliga gli agenti ad eseguire questa prassi: la norma non è presente ne nel codice della strada, nel nel relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto, da quanto si evince dalla pronuncia in esame, è sufficiente la semplice fotografia scattata dal'apparecchiatura photored, purché regolarmente omologata.

Riguardo a questo tema i giudici di piazza Cavour, già in precedenza, avevano affermato che, per effetto della nuova disciplina contenuta nel codice della strada, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, se omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono già di per sé idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di Polizia.

Da ciò ne conviene che la sola fotografia scattata dall'apparecchiatura, omologata, costituisce prova valida per rendere efficace la multa.

L’onere di provare che il photored non funzionasse al momento della multa, dunque, spetta esclusivamente a chi si oppone alla sanzione, ovvero al conducente.

22 Ottobre 2014 · Gennaro Andele


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