Multa non pagata prescritta in due anni

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ROMA (3 dicembre 2007) - Prescrizione in arrivo dopo due anni per le multe non pagate. Un emendamento alla Finanziaria, presentato dal relatore di maggioranza Michele Ventura (Pd), stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, gli agenti esattoriali potranno procedere alla riscossione, in caso di multa non pagata e dunque di conseguente iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, solo nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata notificata entro due anni. Tempi di prescrizione dunque certi e più corti degli attuali cinque anni.

«A decorrere dal primo gennaio 2008 - si legge testualmente nell'emendamento del relatore alla Finanziaria - gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella esattoriale non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

A questo punto vale la pena di riportare integralmente il prezioso contributo di un lettore a questa discussione.

Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l'Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI - e le sanzioni per violazione contestata - dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.

Il ruolo per l'Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l'agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l'Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.

Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può - in ultima analisi - impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.

Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse - di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.

In conclusione:

  1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
  2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall'infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto)
  3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione).
  4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione - regolati dal codice civile - nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all'agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

5 Dicembre 2007 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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66 risposte a “Multa non pagata prescritta in due anni”

  1. Aldo ha detto:

    Mi scusco se chiedo ulteriori chiarimenti.Avevo già lettole importanti precisazioni di Marco Masini, ma non riesco a far emergere l’accaduto nelle precisazioni.Perchè l’Agente per la riscossione ha avuto premura di notificare nel periodo rientrante nel biennio, per evitare la perdita del credito, pur non essendovi la consegna dei ruoli da parte del Comune. Un simile comportamento è da ritenersi rientrante nell’art. 28 della legge 689/1981, oppure nell’art. 1 c. 153 legge 244/2007.Dubbio che portato al rinvio del ricorso.Grazie Aldo

  2. Aldo ha detto:

    Durante l’udienza è emerso che l’Agente per la riscossione,con l’avvicinarsi della scadenza del biennio ha “bloccato” la prescrizione, inviando al cittadino l’avviso di mora per il periodo rientrante nei due anni, tra la commessa violazione e la notifica dell’ ingiuzione. Motivo di un simile comportamento la mancata comunicazione del Comune dei ruoli.La richiesta del ricorso si concludeva nel richiedere al G.d.P.di annullare la porescrizione poiché, tra violazione e notifica, trascorsi 2 anni, 7 mesi, 15 giorni. Risultato: rinvio della causa a novembre. Secondo voi la mia richiesta di annullamento è giusta ? Grazie e un cordiale saluto Aldo

  3. Aldo ha detto:

    Pervenuta ingiunzione di pagamento, da parte della società concessionaria del Comune,in data 12/11/2008, notificata il 26/11/2008, inerente una violazione avvenuta 03/08/2006 notificata in data 06/10/2006. In detta ingiuzione di pagamento non è riportata la formazione e la consegna dei ruoli al fine della riscossione tramite concessionario,e la relativa cartella esattoriale. Da quanto innanzi come possono determinare i anni decorrenti dalla formazione dei ruoli ?
    In questo caso si ritorna ai 5 anni dalla commessa violazione ? Motivo per cui mi sono rivolto al Giudice di Pace. Grazie ed un cordiale saluto Aldo.

  4. marco masini ha detto:

    Importanti precisazioni sulla prescrizione delle multe per violazioni del C.d.S.

    La notizia sull’accorciamento del termine di prescrizione delle multe stradali, da cinque a due anni, che ha fatto felici molti automobilisti e ha avuto un grande (eccessivo) risalto in giornali e Tv, purtroppo non è vera; anzi è vero che la Finanziaria 2008 ha stabilito qualcosa in proposito, ma è stata fraintesa la portata della nuova disposizione di legge.

    Va premesso che l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

    L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”. A sua volta l’art. 1 comma 153 delle legge 24-12-2007, n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce, introducendo il comma 35-bis alla legge 2-12-2005 n. 248, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

    L’interpretazione esatta al contesto delle norme di cui sopra è dunque la seguente:

    1. per le violazioni al Codice della strada che non sono state accertate dai Comuni, ossia dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate nulla è cambiato;

    2. per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale, occorre individuare la data dell’iscrizione a ruolo della multa, cioè il momento in cui il Comune ordina all’Agente per la riscossione di avviare l’azione esecutiva per l’esazione della sanzione. Prima di tale data non decorrono i termini della prescrizione fissati dalla Finanziaria: in teoria (perché non avviene mai) il Comune potrebbe impiegare 5 anni, in pratica, almeno per i grossi Comuni, ne passano due: per primo la contravvenzione deve essere esecutiva e lo è solo trascorsi 150 giorni dalla rilevazione, oppure 60 giorni dalla notifica del relativo verbale; poi, salvo decorso dell’eventuale causa di opposizione alla sanzione, deve essere formato il ruolo, operazione che esegue la Tesoreria comunale con impiego di lungo tempo per motivi burocratici. Una volta consegnato il ruolo all’esattore scatta il nuovo termine biennale della prescrizione;

    3. tutti i termini di prescrizione stabiliti per legge sono soggetti ad interruzione che, una volta intervenuta, fa ricominciare il decorso del termine dall’atto interruttivo. Tra questi ci sono gli atti “esecutivi”: l’Agente per la riscossione, all’avvicinarsi della scadenza del biennio, per evitare la perdita del credito può “bloccare” la prescrizione notificando al cittadino intimato l’avviso di mora, che precede il pignoramento.

    Chiudiamo qui le precisazioni, ma ci sarebbero da esaminare i casi di sospensione del termine di prescrizione e cosa avviene qualora la sanzione dovesse essere oggetto di impugnazione o infine qualora ci sia una connessione tra sanzione amministrativa e reato. E’ sufficiente tuttavia aver riportato alla verità un’informazione travisata dai mass media per fini trionfalistici di parte.

  5. prescrizione multe dopo due anni... | hilpers ha detto:

    […] multe dopo due anni… /cartella-esattoriale-multe-termine-decadenza/ leggendo dal suddetto link riportato e da diverse altre fonti, si deduce che il termine di […]

  6. maio ha detto:

    nel 2003 ho acquistato un’autovettura con finanziamento di una finanziaria. Purtroppo, per necessità economiche, ho ritardato il pagamento di alcune rate, ma il finanziamento è stato regolarmente estinto nel 2006.
    Posso chiedere il rilascio della liberatoria da parte della finanziaria per la cancellazione nella banca dati.
    Grazie

  7. c0cc0bill ha detto:

    Ho ricevuto una cartella esattoriale il 9 settembre 2008 relativa a una mullta del 2005. Posso fare ricorso? grazie

    Commento di renzo | Martedì, 21 Ottobre 2008

    I due anni di cui parla l’articolo decorrono dalla data di iscrizione a ruolo della cartella non dalla data di infrazione.

    Devi dunque verificare quando c’è stata iscrizione a ruolo, per poter invocare la nullità della cartella esattoriale

  8. renzo ha detto:

    ho ricevuto una cartella il09/09/2008 relativa a una mullta del 2005 posso fare ricorso? grazie

  9. karalis ha detto:

    Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti. Frattanto un’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo. L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall’art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento”.

  10. karalis ha detto:

    salve il giorno 08/07/08 ho ricevuto cartella esattoriale da equitalia per un multa di euro 380 rilevata il 29/06/2000 e notificata il 06/12/2003, posso ancora proporre ricirso in base al termine di prescrizione di due anni stabilito fissato con la legge Finanziaria 2008?
    vorrei sapere se devo pagarla grazie.

    Commento di marco | Lunedì, 25 Agosto 2008

    La multa sarebbe andata in prescrizione a dicembre 98.

    Adesso devi solo verificare se fra data di iscrizione a ruolo della cartella e notifica della cartella avvenuta il 08/07/08 sono trascorsi più di due anni.

    La data di iscrizione a ruolo la trovi sulla cartella.

    Se sono passati meno di due anni devi pagare.

    Per completezza riporto la corretta interpretazione della norma contenuta in finanziaria 2008, che è presente nell’articolo da cui parte il THREAD e che invito a leggere.

    ……………………………..

    Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI – e le sanzioni per violazione contestata – dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.

    Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.

    Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il c.d. visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.

    Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
    Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse – di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.
    In conclusione:

    1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
    2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto)
    3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione).
    4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

    …………………..

    Ciò detto aggiungo che qui il problema vero è che fra data di accertamento dell’infrazione (29 giugno 2000) e data di notifica dell’infrazione (6 dicembre 2003) sono intercorsi più dei 150 gg massimi.

    Ma sarà poi vero? Sicuramente ci sarà stata qualche notifica di cui Marco non ricorda. Altrimenti la multa era già nulla nel 2003, per difetto di notifica.

  11. marco ha detto:

    salve il giorno 08/07/08 ho ricevuto cartella esattoriale da equitalia per un multa di euro 380 rilevata il 29/06/2000 e notificata il 06/12/2003, posso ancora proporre ricirso in base al termine di prescrizione di due anni stabilito fissato con la legge Finanziaria 2008?
    vorrei sapere se devo pagarla grazie.

  12. giuseppe ha detto:

    salveil giorno 04/07/08 ho ricevuto cartella esattoriale da equitalia del 1997 multa auto di euro 520
    vorrei sapere se devo pagarla grazie

  13. Francesco ha detto:

    Adesso voglio semplificare al massimo perchè voglio essere coerente con le finalità di questo forum: cioè dare info utili al cittadino medio: se vi arriva una cartella esattoriale per una multa non pagata allora dovete vedere se vi è stato notificato il verbale nei termini se non vi è stato notificato nei termini ascoltate quello che vi ha detto lancelot sul punto.

    Se la cartella è “regolare” allora dovete vedere se il diritto è prescritto. Il diritto si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della notifica del verbale o dal giorno della contestazione immediata fino alg iorno della notifica della cartella (sempre che non abbiate ricevuto altri avvisi o intimazioni).

    Se il diritto è prescritto, tale prescrizione deve essere fatta valere perchè non opera ex se, però non è necessario osservare il termine di sessanta giorni perchè non dovete impugnare la cartella esattoriale ma opporvi all’esecuzione.Si deve scrivere un atto di citazione e sul punto non mi dilungo.

    Se il diritto non è prescritto allora vi potete attaccare o a irregolarità della notifica oppure (se seguite l’impostazione data dall’interpretazione qui proposta) vi potete attaccare alla nuova norma che prevede un termine per procedere all’esecuzione da parte del concessionario.

    In tal cosa potreste contestare che la pretesa esecutiva minacciata dal concessionario con l’intimazione contenuta nella cartella non può essere fatta valere perchè il concessionario è privo di poteri.

    Ciò premesso quello che voglio consigliare è di non impugnare con opposizione all’esecuzione la cartella di pagamento sulla base dell’avvenuta prescrizione se sono decorsi solo due anni perchè tale motivazione non appare fondata dacchè il termine di prescrizine del diritto del comune rimane immutato e non toccato dalla modifica legislativa. Un eventuale opposizione fondata sulla prescrizione “breve” è destinata ad essere riggettata con aggravio di spese e condanna al pagamento.

    Spero di esser stato più chiaro.

  14. Syn ha detto:

    cmq non ci siamo capiti (nessuno ha inteso dire che la multa sia titolo esecutivo…so benissimo, anche con le mie scarse nozioni, che non lo è!) : riformulo la domanda: se il comune si crea il titolo esecutivo mediante il ruolo, il concessionario non notifica entro due anni,il comune può in seguito alla mia opposizione riformare un nuovo titolo sulla stessa multa ma questa volta mediante ingiunzione? è questo il punto decisivo!
    che questa nuova norma sia diretta contro l’incompetenza dei concessionari, non c’è dubbio…lo scopo è quello di evitare che multe iscritte a ruolo rimangano sul tavolo del concessionario anni e anni (e succede sin troppon spesso) prima di essere notificate!

  15. Francesco ha detto:

    p.s. quando il giudice in sede di opposizione all’esecuzione ti condanna il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza di condanna il comune non si crea proprio niente, il comune ha un diritto di credito nei tuoi confronti e l’opposizione all’esecuzioen si conclude con un procedimento di merito a cognizione piena con cui ti condanna!

    La multa non è un titolo esecutivo, è l’iscrizione a ruolo che fa le veci del titolo esecutivo.

    Se assumi che il diritto è prescritto non puoi fare opposizione alla cartella ma fai opposizione all’esecuzione (senza il limite dei 60 giorni) e la perdi perchè il diritto di credito è vivo e vegeto.

    Diverso è se assumi(e lo devi allegare ) che la nuova regola abbia come effetto una irregolarità di quella cartella esattoriale allora potrebbero accogliertela MA NON PER PRESCRIZIONE. Visto che il diritto non è prescritto.Al limite il concessionario è incompetente.

    ciao

  16. Alf ha detto:

    Sono contento che la stessa P.A. cerchi di evitare l'”impazzimento” delle cartelle…!

  17. Francesco ha detto:

    scusate se mi intrometto:ti è stata notificata la multa o la cartella esattoriale?

  18. karalis ha detto:

    Inoltre vorrei chiedere a LANCILOT se uno non paga ad esempio una multa di 220 euro e vero che possono ipotecare la casa di valore nettamente superiore? tempo fa sentivo per via (sentito dire) che non si puo fare questo quindi esiste questa cosa?

    Giacomo intanto che aspetti Lancilot, potresti dare una lettura qui.

  19. karalis ha detto:

    Lancilot, se ci sei batti un colpo.
    Qui vogliono tutti consulenze gratuite da te … ;-)

  20. giacomo ha detto:

    Ciao, lancelot dimmi dimmi (la doppia ripetizione e per dare enfasi) una cosa: in data 03/05/2008 mi viene a disturbare un omino (mentre stavo mangiando un eccellente melenzane alla parmiggiana) a notificarmi una multa (infrazione codice stradale) avuta in data 05/02/2004 ma che devo fare? la pago o non la pago? dato che la parmiggiana mi e rimasta sullo stomaco che faccio? attendo risposta.

    Inoltre vorrei chiedere a LANCILOT se uno non paga ad esempio una multa di 220 euro e vero che possono ipotecare la casa di valore nettamente superiore? tempo fa sentivo per via (sentito dire) che non si puo fare questo quindi esiste questa cosa? ma e possibile che un omino domani mattina si sveglia e dice che ho una multa del 2004 e che devo pagare? mah!!!!!!!!!!!

  21. Syn ha detto:

    non sono d’accordo con questo pessimismo.. certo è che la formulazione della norma non è chiara, ma, in ogni caso deve essere interpretata nel contesto in cui si inserisce. posto infatti che il fatidico comma 153 si applica alle sole contravvenzioni del codice della strada di competenza comunale, non può non essere presa in considerazione la normativa precedente che disciplina la materia. mi riferisco alla lg. 689/81 che prevede quali mezzi tipici di riscossione il ruolo e la cartella di pagamento, anche se è altrettanto vero che il comune può con regolamento disporre diversamente. sul punto, però, sono già intervenute pronuncie giurisprudenziali che hanno stabilito che nel caso di recupero coattivo delle sanzioni la modalità di riscossione non è quella prevista dall’articolo 2 del regio decreto 639/10 (ingiunzione), ma quella indicata dalla legge 689/81 (ruolo e cartella esattoriale), il comune dunque, secondo questa giurisprudenza deve in questi casi rivolgersi ai concessionari.
    la disposizione che prevede questo nuovo termine di prescrizione, vuole solo evitare che le cartelle esattoriali rimangano sul tavolo del concessionario per anni prima di essere notificate. per tale motivo, secondo me è illegittimo non indicare il giorno di consegna del ruolo al concessionario.

  22. Francesco ha detto:

    Egregio collega
    vedo che sei parzialmente d’accordo con me!

    Con riferimento alla summezionata “nullità della cartella notificata dopo i due anni” mi preme rammentare che la nullità non solo non è prevista ma andrebbe contro la lettera e lo spirito della norma.

    Come tu mi insegni non si può predicare la nullità della cartella senza assumere una qualche argomentazione in merito al vizio genetico dell’atto che(a mio parere) non può rinvenirsi nella mancanza di competenza del concessionario alla notifica per effetto della introduzione della disposizione in commento, dacchè la disposizione vieta semplicemente il compimento di atti ulteriori rispetto alla notifica della cartella stessa.

    è indubbio (come correttamente affermi anche tu) che il concessionario non potrà fare nulla, nè adottare procedure cautelari nè compiere alcun atto della procedura esecutiva in senso stretto.

    Il fatto che non venga indicato il giorno della consegna (il dies a quo) è, a mio parere, perfettamente legittimo.

    Infatti, per il cittadino tale informazione non assume nessuna rilevanza nel momento della notifica della cartella di pagamento, giacchè il termine di due anni non ha nessuna rilevanza con riferimento agli effetti propri della cartella di pagamento.

    Sarà in sede di esecuzione (iniziata dal concessionario privo dei relativi poteri) che tale termine potrà essere rilevante, ma ripeto, la notifica della cartella fatta dopo i due anni non ha nessuna rilevanza per l’efficacia è la validità della cartella di pagamento nè (è questo è certo) inficia il diritto di credito dell’ente comunale.

    Cmq vedremo quale sarà l’orientamento dei giudici che ci hanno da tempo abituato a conclusioni stravaganti ed illuminate!

  23. Studio Legale Di Ruggiero - Salerno ha detto:

    L’art. 1, comma 153, della L. n.244/07 (Finanziaria 2008) ha innovato la L. n.248/05 – concernente misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – introducendo all’art.1 della predetta un nuovo comma 35 bis, che recita testualmente:

    A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

    Immediatamente dopo la pubblicazione della legge la rete è stata invasa da commenti positivi riferiti ad una pretesa riduzione del termine prescrizionale delle contravvenzioni che, invece, è tuttora pari a 5 anni.

    La novella, invero, pone semplicemente un divieto agli agenti della riscossione (es. Equitalia) di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo dai Comuni riferite a contravvenzioni non pagate, allorché siano passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Tale disposizione ha l’evidente finalità di ridurre il cd. fenomeno delle “cartelle pazze”, imponendo l’utilizzo di una procedura più celere per la riscossione.

    Il divieto non è espressamente sanzionato, anche se è postulabile, ad es., la nullità della cartella esattoriale notificata oltre il termine fissato dalla disposizione. Nelle “attività finalizzate al recupero” potrebbe essere ricompreso, plausibilmente, anche l’utilizzo dei consueti strumenti “cautelari” funzionalmente collegati al recupero.

    Il dies a quo è quello della consegna del ruolo all’agente per la riscossione. Sarebbe stato ragionevole imporre la pubblicazione, ad es. sulla cartella esattoriale, della relativa data e non soltanto di quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo. La difficoltà – e a maggior ragione l’impossibilità – di calcolare il predetto termine può vanificare la concreta efficacia della disposizione.

    E’ comunque indubitabile che non viene introdotto un nuovo termine prescrizionale per le contravvenzioni che resta quello fissato dagli artt. 209 c.d.s. e 28 L.689/81, cioè cinque anni dal giorno della commessa violazione.

  24. Syn ha detto:

    da quello che scrivi dunque, in linea teorica, il comune una volta trasmesso un determinato ruolo ad un ente di riscossione, potrebbe “riprenderselo” e far da se’!?!
    concordo cmq con te sul fatto che queste notizie “scoop” devono essere prese con le pinze… vd. i principali titoli dei giornali del periodo in cui è uscita la lg. finanziaria 2008, e soprattutto quanti fornum sono stati intasati da richieste come quelle di sopra!

  25. Francesco ha detto:

    La facoltà di procedere nell’esecuzione: l’esecuzione inizia con il pignoramento!!

    Significa che il pignoramento non telo può fare il concessionario!!

    Ma la notifica della cartella la può fare ed è perfettamente valida!

    Se guardi bene è la stessa norma che nell’ammettere la possibilità di cartelle notificate dopo i due anni ne ammette la legittimità ma blocca il concessionario nel proseguire oltre!

    “spettanza comunale”: significa che l’ente creditore deve essere il comune se la multa te l’ha fatta es. la polizia stradale ti attacchi cmq al tram :) e si applica la vecchia disciplina!

    La ragione per la quale è prevista solo per i Comuni è abbastanza semplice e rafforza il fatto che Lancelot HA PRESO UN GRANDE ABBAGLIO!!

    I comuni possono procedere mediante concessionario in via facoltativa, cioè potrebbero procedere anche chiedendo un decreto ingiuntivo.

    da ciò ne discende che, giustamente, solo per i comuni è previsto che i Concessionari non possano procedere oltre dopo aver notificato la cartella.

    Loro non possono farti il pignoramento, il fermo, non possono iscriverti l’ipoteca sulla casa etc. etc. se hanno notificato la cartella dopo due anni da quando l’hanno ricevuta.

    Note bene: i concessionari non possono MA IL COMUNE SI CHE LO PUò FARE VISTO CHE IL SUO DIRITTO DI CREDITO NON è PRESCRITTO!!!anzi la notifica della cartella comporta l’interruzione della prescrizione (secondo alcuni decorrono dieci anni secondo altri cinque anni )

    Il comune può gestire in modo diretto la riscossione senza rivolgersi al concessionario.

    Se no non ci spiegheremmo perchè è previsto solo per i comuni.

    La disposizione è scritta male ma prima di proporre un’interpretazione bisognerebbe anche saper argomentare: mica si può dire : “multe prescritte in due anni” LA DISPOSIZIONE NON PREVEDE QUESTO e chi lo afferma sbaglia!

    Certo puoi anche dirmi che qualche giudice di pace interpreterà divrsamente ma questo potrebbe avvenire solo qualora sbagliasse nell’interpretare una norma scritta male ma chiara nei contenuti!

  26. Syn ha detto:

    ciao francesco:
    non capisco il tuo post… dici che lancelot ha preso un grande abbaglio, ma da quallo che dici prima (“quella che viene modificata è la possibilità di procedere in via esecutiva qualora la cartella non sia stata notificata nei 2 anni”) non fai che confermare ciò che ha sostenuto anche lancelot, e che cioè che se il concessionario non provvede alla notifica della cartella entro due anni decade dalla facoltà di procedere con l’esecuzione…
    dov’è l’abbaglio?

  27. anonimo981 ha detto:

    la legge non è retroattiva……fino al 31.12.2007 5 anni……dal 01.01.2008 2 anni….

  28. karalis ha detto:


    Carissimo EFFISIO,

    qualche riga più sopra Lancelot aveva risposto in maniera chiara, puntuale e, come scrive giustamente Emanuele, “esaustiva”.
    Probabilmente a te il prezioso contributo di Lancelot, sarà sfuggito.

    Mi permetto, dunque, di riportare integralmente l’intervento di questo lettore che, per l’occasione, ringrazio sentitamente.

    Gentilissimi,

    dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI – e le sanzioni per violazione contestata – dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.

    Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.

    Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il c.d. visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica delle cartelle di pagamento (cartelle esattoriali che altro non sono se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.

    Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
    Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse – di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.

    In conclusione: verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione; verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto) ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione). Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

    Augurandomi di essere stato di un qualche aiuto!
    Lancelot du Lac

  29. EFFISIO ha detto:

    MA se non rispondete a che serve?

  30. ivana ha detto:

    riscrivo perchè mi sono dimenticata una questione : diverse persone incontrate appo i vigili mi hanno detto che le multe prima del 2001 erano in lire , ma a noi arrivano cartell in euro , talora raddoppiate ( es 50000lire di multa diventano 62,36 euro etc oltre alla mora in euro ), cioè non esiste corrispondenza . così qualcuno afferma di avere fatto ricorso al gioudice di pace , che ha accettato che la signora pagasse meno . cosa mi dite di questa richiesta sistematica di plus , nel senso indicato ? E’ legittima una costante emissione di cartelle che domandano il doppio , in euro ? salve

  31. ivana ha detto:

    salve , sono disperata e confusa . leggo del decreto ventura e però…
    1) come leggiamo la data di esecutività della cartella esattoriale ?
    2) cosa ne è di multe richieste prima del 2008 , riferite anche al 1989 e salire ?
    3) esiste qualche formula per ottenere riduzione se la mula è stata presa ins ervizio ( reperibilità , guardie etc )
    4) ma non esiste una lkegge che dice che il verbale dev’essere notificato entro 150gg ? dunque noi dobbiamo leggere la data di notifica cartella , verso data di emissione , che però non so dove si legga …
    conoscete un fiscalista esperto di multe , onesto nelle tariffe , che operi in torino ? potete fare segnalazione di qualche nominativo ? due , per consulenza ? ai consumatori non sono in grado di seguire le multe .
    Io ne ho ricevute davvero tantissime e sono disperata …
    grazie per rispondere , ivana nannini

  32. freddy ha detto:

    salve ho ricevuto una multa sull’autobus dall’agenzia ataf,vorrei sapere se ci son tempi di prescrizione per la multa fatta sull’autobus,dal momento che hanno messo l’indirizzo della mia vecchia residenza situata in altra regione,mentre la nuova è in toscana!
    in attesa di una vostra risposta ringrazio anticipatamente.

  33. Dita ha detto:

    30/30/2008 (oggi) ho ricevuta la multa (codice stradale) da pagare. notifica è stata fatta 09/03/2004…..ho sentito e anche letto che è uscita una nuova legge che le multe bisogna pagare ma non oltre 2 anni fa. posso fidarmi di questa notizia e quindi non pagare? Grazie mille per la vostra attenzione e la risposta. Dita

  34. fabrizio ha detto:

    ma questa prescrizione che scade in due anni sulle multe a partire dal 1 gennauio 2008 ha valore retroattivo?

  35. antonio ha detto:

    mi è stata notificata una cartella esattoriale a febbraio 2008 per una multa del dicembre 2003 notificata a marzo 2004, in riferimento all’ultima finanziaria ed in particolare all’emendamento dell’ onorevole Ventura: Posso fare ricorso? Come farlo?
    grazie

  36. fabio ha detto:

    ciao, avrei bisogno di un chiarimento per una multa del 13 gennaio 2006 mi è arrivato la riscossione al notificata al 14 febbraio 2008 (triplicata)con ruolo dellìequitalia al 5-11-2007 si può fare ricorso

  37. martina ha detto:

    Ciao, avrei bisogno di avere un chiarimento il 31.01.08 mi è stata notificata una cartella esattorioale per una multa del 2004. la cartella indica n. ruolo 2007/11428 reso esecutivo in data 15.10.2007 ruolo ordinario.. posso ancora proporre ricirso in base al termine di prescrizione di due anni stabilito fissato con la legge Finanziaria 2008?
    grazie

  38. gizeta ha detto:

    nel post di Lancelot non si capisce una cosa: quanto tempo ha il comune per mettere a ruolo una multa? mi è arrivata una richiesta relativa a una multa del settembre 2003 che è stata messa a ruolo nell ottobre 2007. cosa devo fare?

  39. Emanuele ha detto:

    X quelli dopo Lancelot :
    prima di scrivere leggete bene quello che gli altri scrivono, lancelot e’ stato esaustivo.

    X Lancelot :
    grazie

  40. Michael ha detto:

    Ciao a tutti, una cortesia, mi è stata notificata il 14.01.2008 ( le poste hanno lasciato l’avviso, in realtà l’ho ritirata il 01.02.2008) una cartella esattoriale relativa ad una multa presa nel 2005.
    Ora io comunque provvederò a fare ricorso al giudice di pace di Milano perché non mi è mai arrivata la multa a casa, ma ho letto che con la nuova Finanziaria 2008 le cartelle pervenute oltre ai 2 anni dalla data di iscrizione a ruolo sono da ritenersi nulle, ma cosa si intende per iscrizione a ruolo? Il giorno in cui ho preso la multa o altro? Come faccio a conoscere tale data? Sulla cartella esattoriale non è riportata!
    Grazie mille!
    Buona serata!
    Michael

  41. Antonio ha detto:

    salve gentilissimo lancelot volevo un informazione visto che sei cosi informato sulla nuova finanziaria in materia di multe, una multa del 09/11/2003 puo’ essere messa a ruolo il 12/12/2007 ad distanza di quattro anni o ci sono dei tempi prestabiliti ?
    grazie

  42. Francesco ha detto:

    Bisogna dire che il titolo dell’articolo è veramente ingannevole!
    Anche forse la stessa legge è ingannevole! Alla faccia della trasparenza!
    Tanto si sa che i politici si fanno le leggi ad hoc…..come per il falso in bilancio!
    Grazie Lancelot.
    Ciao a tutti

  43. Felice ha detto:

    volevo fare una riflessione sull’ agevolazioni fiscali del cosidetto Forfettone,il decreto recita la fattura attiva non dovra + essere soggetta ad iva ,io mi chiedo
    dal punto di vista del cliente privato (iva per lui è un costo e basta) che deve commissionare un servizio e/o un lavoro naturalmente scegliare l’artigiano che optato per il regime fiscale del cosidetto forfettone ,penalizzando fortemente
    tutte le altre piccolissime ditte che soltanto perchè hanno un dipendente ,il piu delle volte magari un giovane apprendista ,non possono accedere al forfettone .
    non ne parla nessuno ma questo decreto produrra danni devastanti per il lavoro autonomo ,aumentera a dismisura il lavoro nero (tutti cercheranno di stare nel massimale dei 30000 euro ) chi magari sta pensando di fare crescere la propia azienda sarà immediamente disincentivato a assumere ,in fin dei conti una piccola attivita con due addetti e direttamente concorrente di aziende costituite dal solo titolare .

  44. Lancelot ha detto:

    Gentilissimi,
    dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI – e le sanzioni per violazione contestata – dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.
    Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.
    Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il c.d. visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica delle cartelle di pagamento (cartelle esattoriali che altro non sono se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.
    Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
    Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse – di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.
    In conclusione: verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione; verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto) ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione). Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.
    Augurandomi di essere stato di un qualche aiuto!
    Lancelot du Lac

  45. Alex ha detto:

    I 2 anni di prescrizione della multa si calcolano a partire dalla data di consegna del ruolo, e non dalla data della notifica del verbale… quindi tra notifica della multa e invio della cartella esattoriale devono sempre trascorrere 5 anni per la prescrizione…

  46. donatella ha detto:

    Il giorno 24/01/2008 mi è arrivata una cartella con una multa del 2005, la cartella riporta la notifica del 2007, posso rientrare nella prescrizione prevista dalla finanziaria?

    Grazie per l’eventuale risposta.

  47. Eduardo ha detto:

    stessa cosa degli altri commenti. Cartella giunta il 10/01/2008 per multa del 2003 e messa a ruolo il 13/10/2007.
    Grazie per l’eventuale risposta.

  48. ettore ha detto:

    MA IN QUESTO SITO TUTTI DOMANDANO MA CHI RISPONDE?

  49. gianluca ha detto:

    Ma questo emendamento vale anche per le multe prese sull’autobus o sul treno?

  50. sabrina ha detto:

    Buona sera, nel novembre del 2007 è arrivata nella mia vecchia residenza una cartella esattoriale riguardante una multa del 2003. Solo pochi giorni fa però ho saputo da mia madre (che l’ha ritirata scordandosene) della sua esistenza il quale pagamento scadrà tra pochi giorni. Dato che nella cartella viene indicata la sola decitura Gerit spa senza indicare il nominativo del responsabile del procedimanto, volevo sapere se è possibile fare ricorso in base alla legge 212/2000 art 7 comma 2 pur non avendo più a disposizione i 30 giorni perchè appunto speditami in un indirizzo sbagliato. Grazie saluti

  51. BARBARA ha detto:

    Buongiorno, ho ricevuto due cartelle esattoriali, una a dicembre 2007 per una multa del 2003, ed una il 18.01.2008 per una multa del 2004, la prima sta per scadere, posso avvalermi della nuova normativa e in che modo? Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

  52. roberto ha detto:

    alleciti amministrativi -codice della strada- ricevuta cartella di pagamento
    relativa anni 2004-2005, rientro nella prescrizione, eppoi come deve essere
    fatta materialemte la notifica. cordiali saluti roberto.

  53. ANTONIO ha detto:

    SALVE IL GIORNO 18/01/2008 HO RICEVUTO UNA CARTELLA ESATTORIALE DI € 800.00 PER UNA MULTA DEL 09/11/2003 CON MESSA IN RUOLO 08/10/2007 VOLEVO SAPERE SE CON LA FINANZIARIA NUOVA CHE HA ACCORCIATO I TEMPI DI PRESCRIZIONE DEVO PAGARLA OPPURE NO.
    INOLTRE SU QUESTA CARTELLA NON COMPARE NESSUNA LA FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI CHI MIA HA NOTIFICATO LA CARTELLA

  54. roby ha detto:

    ciao ho ricevuto una multa del 2003 rientro nei due anni della finanziaria grazie

  55. Marzia ha detto:

    HO RICEVUTO A DICEMBRE 2007 LA MULTA DEL 13.05.04 HO TEMPO FINO A FEBBRAIO COSA DEVO FARE PAGARE O RICORRERE ALLA FINANZIARIA? HELP…

  56. marco ha detto:

    Buongiorno, in questi giorni mi e’ stata notificata una cartella esattoriale relativa a una contravvenzione dell’agosto 2003.
    Posso rientrare nella nuova legge di prescrizione?
    Attendo un cortese riscontro,
    grazie

  57. VALENTINA ha detto:

    Ho ricevuto una cartella riferita a delle multe del 2004 e 2005.
    La cartella mi è stata notificata il 14/01/2008 e la data del ruolo è settembre 2007.
    Rientro nella prescrizione dei 2 anni della finanziaria?
    Attendo una vostra risposta..grazie

  58. LORETTA ha detto:

    BUONGIORNO , HO RICEVUTO UNA CARTELLA ESATTORIALE IN DATA 4 GENNAIO 2008, LA MULTA E DEL 2003 IL RUOLO RIPORTATO NELLA CARTELLA E’ DATATO 2007. POSSO SOLLEVARE LA PRESCRIZIONE DEI 2 ANNI INTRODOTTA DALLA FINANZIARIA VISTO CHE IL TESTO INDUCE A DIVERSE INTERPRETAZIONI. GRAZIE

  59. Rosie ha detto:

    Ho ricevuto una cartella oggi 14-1-08 per multe del 2005: è confermata la riduzione dei tempi di prescrizione a due anni; se si cosa devo fare?
    Inoltre ho ricevuto in dicembre 2007 una cartella per multe notificate, sembra nel 2004. Ancora non ho pagato: è possibile che rientri anche questa nella nuova norma sui tempi di prescrizione?
    Grazie

  60. Luca ha detto:

    Salve. Mi e’ arrivata una cartella esattoriale in data 12/01/2008 per una multa relativa all’agosto 2003. Posso rientrare nella nuova legge di prescrizione?
    Attendo una vostra risposta grazie.

  61. Massimiliano Maria ha detto:

    MUTUI E FINANZIAMENTI -ARRIVANO I PIGNORAMENTI.

    Purtroppo sta accadendo quello che tante associaizoni per i consumatori avevano da tempo annunicato. I contratti di mutuo e finanziamento in Italia invece di concedere un credito felssibile e studiato per non mettere in difficoltà il debitore diventano un boomerang che conduce all’ azione esecutiva e al pignoramento dei beni dati in garanzia. Per le Banche questo è in relatà da molti anni un grosso business infatti sono sorte numerose società di cartolarizzazione che cedono i crediti bancari ipotecari ad altre società spesso immobiliari che sono interessate a carpire il bene del debitore sottoposto ad esecuzione o acquistarlo successivamente all’ asta dopo aver blindato l’ipoteca in loro favore. Per esempio negli ultimi mesi la soc. PIRELLI RE ha acquistato tutti i crediti ipotecari dell banca Antoniana Veneta-Per chi non lo sapesse la Pirelli Reè una delle maggiori e potenti società immobiliari in Italia. L’interese è pertnato molto forte e la speranza che i debotori non riescano a pagare il debiti è ancora piu forte, ma a quanto pare nessuno è riuscieto a fermare questa speculazione che nasce da contratti capestro e viene tutelata dalla Banca D’italia .

  62. bruno ha detto:

    BUONGIORNO , HO RICEVUTO UNA CARTELLA ESATTORIALE IN DATA 4 GENNAIO 2008, LA MULTA E DEL 2002 COSA DEVO FARE? GRAZIE

  63. ettore ha detto:

    mi è arrivata una cartella, relativa ad una multa del 2004 a dicembre 2007, ho tempo per pagarla fino a febbraio 2008, rientro nella prescrizione dei due anni?

  64. alessandro d'urbano ha detto:

    Credo che questa prescrizone sia una fregatura (come sempre !) Sicuramente la riduzione c’è, ma se interpreto bene, dal giorno in cui Riscossione S.p.A. ha ricevuto i ruoli (questa mi sembrerebbe essere la consegna del ruolo di cui parla l’articolo) decorrono due anni e questo potrebbe voler dire che da quella data inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione !!!
    Mi sembra un’assurdità, anche giuridica, ma non riesco a dare altro senso a quel riferimento al comma 7 della L. 30.9.2005, n. 203 !!
    Una cosa è sicura, dovrebbero tornare a scuola a imparare come si scrive !!

  65. maria ha detto:

    e come facciamo a conoscere la data di consegna del ruolo?

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