Multa per mancata esposizione contrassegno rc auto » Norme e sanzioni

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Multa per mancata esposizione contrassegno rc auto

Sappiamo che munirsi di assicurazione rc auto è indispensabile per tutelare se stessi e gli altri e, anche se è previsto il cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) a difesa di chi subisce il danno, non è comunque giustificabile tale mancanza.

Ma vi è mai capitato di trovare sul parabrezza della propria auto una multa per mancata esposizione del contrassegno assicurativo, anche se regolarmente assicurati?

Infatti, nonostante il pagamento alla compagnia sia stato effettuato e nonostante sia stato rilasciato il contrassegno, può capitare di dimenticarsi di esporlo sul parabrezza dell'auto.

Ma cosa succede se, appunto, ci dimentichiamo di esporre il nuovo contrassegno assicurativo e veniamo multati?

Quali sono le norme che disciplinano questo argomento? E le sanzioni previste?

Come si può procedere alla contestazione?

Multa per mancata esposizione contrassegno rc auto - Indecisione legislativa

Tutto è cominciato con l’articolo 22 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che ha previsto l’inserimento di un articolo 170-bis al Decreto Legislativo numero 209/2005, meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private e nello specifico riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

Secondo il nuovo regolamento, l’RCauto va saldata entro la scadenza.

Pertanto, mentre finora, quando avevamo la polizza auto in scadenza, con la clausola del suo tacito rinnovo poliennale, potevamo contare, grazie all'articolo 1901 del codice civile, su una tolleranza di quindici giorni per la copertura, ora, per tutti i contratti stipulati prima e dopo il 20 ottobre 2012, alla scadenza e comunque a partire dal 1° gennaio 2013 non potremo più beneficiarne.

Ma, dopo circa un mese, è stato fatto dietrofront nel Decreto Sviluppo Bis.

Infatti, secondo le norme del decreto appena citato, la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza assicurativa deve continuare ad essere garantita anche se il consumatore decide di non rinnovarla con la vecchia compagnia per stipularla con una nuova.

Mentre i nostri legislatori altalenavano la loro indecisione, però, rimaneva inalterato quanto previsto dal codice della strada in merito alle contravvenzioni per la mancata esposizione del nuovo tagliando assicurativo.

In più, veniva emanata la circolare del Ministero dell'Interno numero 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, all'oggetto “Decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative” che, tra le altre cose, stabilisce: [.]mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell'illecito anche sull’applicazione dell'articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

Pertanto, è chiaro che non può essere più multato colui che, in attesa di sottoscrivere un altro contratto assicurativo in tempo utile, per i 15 giorni successivi alla scadenza conduce un mezzo continuando ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti (sempre che l’assicurato non abbia espressamente richiesto la disdetta assicurativa).

Multa per mancata esposizione contrassegno rc auto - Indisponibilità momentanea dei documenti assicurativi

Il conducente che circoli sprovvisto del certificato di assicurazione o che non espone in modo visibile il contrassegno non può essere punito, in modo automatico, con le sanzioni previste dall´articolo 193 del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa.

Infatti, in questi casi, salvo che non sia provato, al momento dell´accertamento, che il veicolo era effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste:

Insomma, non è più necessario che la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani verifichino la continuità assicurativa, e per 15 giorni dopo la scadenza si può continuare ad esibire tranquillamente il contrassegno dell'anno precedente.

Sintetizzando, si può concludere affermando che, se un automobilista circola con la propria vettura senza avere sul parabrezza il NUOVO tagliando assicurativo, non incorre nella multa per mancata esposizione.

Ma, considerato che i tempi di rodaggio della cosiddetta macchina burocratica sono ben lontani da quelli che, diversamente, sono pretesi dal cittadino sui tempi di adeguamento e soprattutto di adempimento, suggerirei per chi ha il tagliando assicurativo, scaduto o in corso di validità, di esporlo in bella vista sul parabrezza del proprio automezzo per evitare di correre il rischio contravvenzione.

Multa per mancata esposizione contrassegno rc auto - Riepilogo

L’articolo 181 del Codice della Strada, indica le sanzioni per mancata esposizione oltre i tempi consentiti dalla Legge.

La mancata esposizione è valida sia per i mezzi circolanti sia per i mezzi in sosta su strada pubblica, quindi è sempre opportuno sostituire il contrassegno scaduto per non incorrere in sanzioni delle forze dell'ordine.

Il contrassegno va sostituito entro 5 giorni successivi alla scadenza indicata sul tagliando. Per quanto riguarda invece le polizze online, le compagnie si impegnano ad inviare al cliente i documenti originali entro 5 giorni dalla data di effettuazione del pagamento, rilasciano nel frattempo un certificato di circolazione provvisoria valido 5 giorni.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo abbia già avuto la multa, sarà necessario l’obbligo di presentare entro 30 giorni, alle forze dell'ordine, le stesse che hanno emesso la sanzione la prova del pagamento del rinnovo.

Caso contrario, il proprietario rischierebbe di configurare il reato di “mancanza di copertura assicurativa” regolamentata dall'Articolo 193 del Codice della Strada, con conseguenze penali ed economiche a suo carico.

3 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano




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