Multa lievitata a dismisura con la la notifica di ingiunzione di pagamento

Ingiunzione di pagamento per multa - L'importo indicato nel verbale è lievitato a dismisura

In data 03/03/2007 mi è stato notificato un verbale per un'infrazione commessa in data 15/12/2006 (violazione dell'articolo decreto leggevo 285/92 articolo 146 comma 3 - passaggio a semaforo rosso) di Euro 152,60.

In data 13/12/2011 mi è arrivata l'ingiunzione di pagamento (nessuna notifica nel frattempo) della multa che non ho pagato (haimè per dimenticanza) da parte del concessionario incaricato dal comune di Euro 520,60, con relata di notifica del 24/11/2011.

E' possibile non aver ricevuto nessun sollecito di pagamento nel frattempo??

E' possibile che sia così "lievitata" la multa?? (sanzione di Euro 275,00+maggiorazione 220,00+spese)

Posso far ricorso?

Sanzioni pecuniarie calcolate semestralmente per multe non pagate nei termini

Le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada in rapporto alle diverse tipologie di violazione, variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede, come regola generale, che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima (o ridotta), a condizione che il pagamento avvenga entro i termini previsti dalla notifica del verbale.

In generale la misura ridotta equivale ad un quarto del massimo previsto per la violazione.

In caso di mancato pagamento e qualora non sia stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile lievita alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.

Ecco perchè spesso si afferma, peraltro impropriamente, che in caso di mancato pagamento nei termini previsti a partire dalla notifica del verbale, la multa raddoppia.

Comunque, una volta che la multa non sia stata pagata nei termini indicati sul verbale e non sia stato presentato ricorso, il verbale stesso diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale o dell'ingiunzione entro cinque anni dalla notifica del verbale.

Questa procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino alla consegna del ruolo all'esattore - non prevista se l'ente creditore si avvale dell'ingiunzione) nonche' parte dei compensi dell'esattore e dei diritti di notifica della cartella o dell'ingiunzione.

Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive previste dalla legge si subirebbe l'addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.

Nel suo caso non ci sono estremi per un ricorso in quanto per le sanzioni amministrative non è previsto l'invio di un avviso cosiddetto bonario prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione.

L'importo richiestole rientra nella norma, facendo i canonici "conti della serva" e la maggiorazione non raddoppia nemmeno la sanzione originaria.

17 Ottobre 2012 · Andrea Ricciardi


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