Multa per grattino scaduto – Norma inesistente » Illegittima o no?

Multa per grattino scaduto - E' legittima?

Mi chiamo Tonio Rossini, ho venticinque anni e abito a Roma. Qualche giorno fa, mi è stata comminata dai vigili urbani, una multa per sosta su strisce blu, a causa del grattino scaduto.

La cosa che mi ha lasciato perplesso, è che il tagliando era scaduto solamente da quattro minuti.

E' legittimo ricevere una multa per pochi minuti di ritardo?

Posso contestare questo verbale?

Multa per grattino scaduto - Ministero Trasporti e Giudici di Pace

Spesso si sente dire che le amministrazioni comunali elevino la multa, solamente per far cassa.

A volte, proprio come nel suo caso, il "grattino" è scaduto solo da pochi minuti e miracolosamente, un vigile o un famigerato ausiliario del traffico, spuntato da chissadove, è già pronto, ad elevare la contravvenzione.

Ma, secondo il Ministero dei trasporti e a parere di numerosi giudici di pace, questa sanzione sarebbe illegittima.

Non solo, sarebbe addirittura inesistente perché non prevista da nessuna norma.

Infatti, l’infrazione relativa al tagliando del parcheggio scaduto non può considerarsi come un illecito amministrativo, bensì un inadempimento che giustificherebbe al massimo il recupero del credito, ma non una multa.

A chiarire questo punto è, con la nota del 22 Marzo 2010, protocollo 25783, Il Ministero dei Trasporti, che dichiara: Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all'art 7 c.15. Se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'articolo 7 c.14 del Codice.Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 17 c. 132 della legge numero 127/1997. A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all'articolo 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure” jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario.

Questa tesi, verrà confermata, in seguito, anche da un Giudice di Pace di Lecce, l'avvocato Silvano Trane.

Ma si sa, vince sempre il più forte.

La multa per grattino scaduto, ammonta a 24 euro, quando per un ricorso al giudice di pace, ce ne vogliono, come minimo, ben 37.

Al malcapitato automobilista, quindi, conviene più pagare la contravvenzione che fare il ricorso, a meno che non ne faccia una questione di principio.

Multa per grattino scaduto - La Cassazione

Peraltro, su questo punto si era già espressa la Corte di Cassazione, che con la sentenza 23543/2009, aveva stabilito che: Quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa ect.) del pagamento imposto per la sosta a "tempo", è certo che l'omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l'inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa "durata" (espressamente contemplata dall'articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso articolo 7, comma 14, indipendentemente dalla sussistenza di possibilità d' intralcio o di pericolo alla circolazione. D'altra parte le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta "onerosa" in relazione al tempo, comportano "in re ipsa" l'onere per l'utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione con conseguente abusività, non necessitante di alcun espressa e pubblicizzata comminatoria (derivando la liceità della relativa condotta dall'osservanza delle regole menzionate) di "penali" e simili, non essendo prevista siffatta pubblicità da alcuna specifica disposizione codicistica o regolamentare.

Questo, rifacendosi sulla pronuncia 14736 del 2006, che sanciva: in tema di violazioni al codice della strada, l'irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell'autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell'ente pubblico

Nel caso in questione, i giudici di Piazza Cavour, avevano accolto il ricorso di un amministrazione comunale, contro un giudice di pace, che, in tema di "grattino scaduto", aveva professato l'illegitimità della contravvenzione e annullato la multa ad un automobilista.

La Suprema Corte, infine, l'ha condannata al pagamento di 400,00 euro e delle spese processuali.

Forse, era meglio pagare i 24,00 euro iniziali, o al massimo, per la prossima volta, munirsi di un cronometro.

11 Aprile 2013 · Gennaro Andele


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