Per le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada è sempre competente il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione

Come è noto, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada possono essere sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011.

L'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Il ricorso e' altresì inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso al Prefetto. Il ricorso va notificato al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS. Va notificato a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Alla prima udienza, il giudice quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

I giudici della Corte di cassazione (ordinanza 4425/2018) hanno ribadito che le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada sono attribuite alla competenza esclusiva per materia del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, senza alcun limite di valore.

26 Febbraio 2018 · Giuseppe Pennuto




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