Multe – Il giudice non può sindacare sull’eventuale possibilità di contestazione immediata dell’infrazione

L'articolo 201 del codice della strada prevede i motivi di materiale impossibilità della contestazione immediata. Essi sono:

  1. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. sorpasso in curva;
  4. accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di mezzo di pubblico trasporto;
  5. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

L'indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di uno dei motivi fra quelli indicati, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione.

Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada.

Questo, in sintesi, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso nella sentenza numero 6432 del 19 marzo 2014.

25 Marzo 2014 · Ludmilla Karadzic




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Multe – Il giudice non può sindacare sull’eventuale possibilità di contestazione immediata dell’infrazione”

  1. Silvia Pasqualotto ha detto:

    In caso di violazione del codice della strada, senza contestazione immediata causa mancanza del conducente, non è obbligatorio avere un avviso di avvenuto accertamento (lasciato nel parabrezza e tenuto fermo dal tergicristallo)?

    • Il preavviso di multa, lasciato sul parabrezza e tenuto fermo dal tergicristallo, non è obbligatorio. E, d’altra parte, non avrebbe alcun senso che lo fosse: infatti, l’agente che accerta l’infrazione potrebbe sempre asserire, senza tema di smentita, di averlo lasciato. Il trasgressore, dal canto suo, potrebbe controbattere di non averlo mai trovato e nessuno potrebbe confutare questa sua affermazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!