Multa per eccesso di velocità con telelaser » Testimone può far annullare il verbale?

Multa per eccesso di velocita' con telelaser » Testimone può far annullare il verbale?

In caso di multa per eccesso di velocita' elevata con apparecchi telelaser, correttamente omologati dalla polizia stradale, il parere contrario di uno o più testimoni non serve a far annullare il verbale, anche in mancanza di prova fotografica. Per un eventuale contestazione è valida solamente una querela di falso.

E’ legittima, infatti, la multa per superamento del limite della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo telelaser, anche in assenza della prova fotografica, quando la riferibilità della velocità allo specifico veicolo risulta in un’attestazione dell'organo di polizia stradale, che ha fede privilegiata e può essere confutata solo con la querela di falso.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 10924/10.

La multa effettuata con telelaser è valida anche senza la foto se sono presenti le attestazioni dei verbalizzanti

La prova testimoniale effettuata da cittadini è irrilevante sulla multa comminata per eccesso di velocita' accertata con telelaser: le attestazioni dei verbalizzanti hanno un fede privilegiata con riferimento alle verifiche e all'apparente funzionamento dell'apparecchio.

Nel caso un apparecchio di controllo elettronico della velocità, come il telelaser, indichi che un'autovettura andasse a velocità superiore a quella consentita e spuntasse un testimone pronto a giurare il contrario, cosa succederebbe?

Beh, con la pronuncia in esame, gli Ermellini hanno chiarito che, in caso di eccesso di velocita' rilevato dagli agenti con le apparecchiature telelaser il cittadino non può contestare la sanzione utilizzando la testimonianza di terzi soggetti.

E questo perché, nel confronto tra le dichiarazioni degli agenti che hanno attestato il corretto funzionamento dello strumento di rilevamento elettronico della velocità e quelle del testimone, le prime hanno una cosiddetta fede privilegiata, ovvero sono considerate come le dichiarazioni di un notaio, e possono essere contestate solo con una querela di falso.

Del resto, anche le apparecchiature debitamente omologate, possono essere considerate come fonti di prova, anche se non viene rilasciata, proprio come nel caso del telelaser, la documentazione fotografica dell'avvenuta infrazione.

L’attestazione, dunque, della polizia stradale, insieme alla rilevazione elettronica, è assistita da un efficacia probatoria più forte della prova testimoniale, almeno fino alla proposizione della querela di falso.

Da ciò conviene che, in presenza di personale dell'amministrazione competente, la verbalizzazione è garanzia sufficiente dell'affidabilità della multa. Per superarla, infatti, non sono sufficienti le opinioni espresse da eventuali testimoni.

16 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


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