Multa per autovelox e rigetto del ricorso per mancata taratura

Multa per autovelox e taratura apparecchi - annullati i ricorsi?

Avevo da poco impugnato una multa presa per eccesso di velocita', segnalata con autovelox. Il mio ricorso si basava sul fatto che l'apparecchio non era stato correttamente tarato.

Ho letto sul giornale, che in questo senso, c'è stato uno stravolgimento.

Infatti, il ricorso per questo tipo di multe, non sarebbe più valido.

Non devo quindi più procedere?

Quali sono le novità?

Multa per autovelox - L’obbligo di taratura dei dispositivi non è previsto da nessuna norma nazionale o comunitaria

Stop ai ricorsi contro le multe dell'autovelox fondati sulla mancata o errata taratura dell'apparecchio.

La Cassazione ha così, praticamente annullato migliaia di ricorsi.

Con la sentenza numero 1743 del 24 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che: Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della legge 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. Inoltre nessuna norma prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 Cost.

D’altra parte, l’obbligo di taratura non è previsto da nessuna norma nazionale o comunitaria.

Le stesse circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti (del Direttore della Motorizzazione civile) si limitano solo a “consigliare” la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenti accertatori.

Sulla taratura, non si pronuncia neanche il codice della strada, che nell’articolo 142, comma 6, si limita a prescrivere, ai fini della validità della sanzione amministrativa, la sola omologazione dell'autovelox, recitando così: Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Ai fini della validità della multa accertata con l’autovelox, quindi, basta dunque solo il fatto che l’agente accertatore abbia dato atto, in verbale, di avere verificato il corretto funzionamento dello strumento.

24 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi




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